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lunedì 14 dicembre 2009

LA FORMAZIONE DEI COORDINATORI ALLA SICUREZZA


In un mio precedente post ho definito quando, in ottemperanza al Testo Unico sulla Sicurezza coordinato con il Decreto Correttivo 106/09, sia necessario nominare il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (vedi mio post del 15 settembre 2009).
Di seguito voglio invece esplicitare i requisiti formativi minimi che un Coordinatore alla Sicurezza deve possedere per poter ricoprire tale incarico.
Il D.Lgs. 81/08 è molto chiaro in merito e dedica all'argomento un intero articolo, l' art. 98 - "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Partiamo innanzitutto dal titolo di studio minimo richiesto:

Il CSP o CSE, per poter essere nominato, deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. In questo caso il Coordinatore dovrà dimostrare al proprio Datore di Lavoro Committente di avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel campo delle costruzioni. Tale dimostrazione deve essere effettuata attraverso un' ATTESTAZIONE SCRITTA di uno o più Datori di Lavoro e/o di uno o più Committenti che testimoni l'impegno lavorativo del soggetto nel settore costruzioni per un periodo totale (dato dalla somma dei periodi riportati su tutte le attestazioni) maggiore o uguale a 3 ANNI.

2) laurea MAGISTRALE (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita in una delle seguenti classi:

- LM- 4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
- LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
- LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
- LM-22 INGEGNERIA CHIMICA
- LM-23 INGEGNERIA CIVILE
- LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
- LM-25 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
- LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
- LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
- LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA
- LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
- LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
- LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
- LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
- LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
- LM-34 INGEGNERIA NAVALE
- LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
- LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
- LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
- LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, ovvero LAUREA SPECIALISTICA (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita nelle seguenti classi (che riporto integralmene in quanto, a parte la diversa codifica, sono molto simili alle precedenti ma non del tutto identiche):

- 4/S architettura e ingegneria edile
- 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S ingegneria biomedica
- 27/S ingegneria chimica
- 28/S ingegneria civile
- 29/S ingegneria dell'automazione
- 30/S ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S ingegneria elettrica
- 32/S ingegneria elettronica
- 33/S ingegneria energetica e nucleare
- 34/S ingegneria gestionale
- 35/S ingegneria informatica
- 36/S inggneria meccanica
- 37/S ingegneria navale
- 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 74/S scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
- 77/S scienze e tecnologie agrarie
- 86/S scienze geologiche

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, ovvero, infine, uno dei corrispondenti DIPLOMI DI LAUREA (5 anni - Vecchio Ordinamento) di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004 (cliccando sul Link vi comparirà il testo del decreto con le relative tabelle di conversione vecchio/nuovo ordinamento).
Anche in questo caso è necessaria, come al punto 1), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. L'esperienza minima richiesta è però minore, ovvero pari ad 1 ANNO.

3) LAUREA (TRIENNALE) conseguita nelle seguenti classi:

- L- 7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
- L- 8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
- L- 9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
- L-17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
- L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA

di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007. ovvero laurea conseguita nelle classi:

- 4 scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 ingegneria civile e ambientale
- 9 ingegneria dell'informazione
- 10 ingegneria industriale

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000.
Ovviamente, anche in quest'ultimo caso è necessaria, come ai punti 1) e 2), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. In questo caso l'esperienza minima richiesta è pari a 2 ANNI.

Benchè necessaria, la formazione scolastica o universitaria, nonchè l'esperienza minima richiesta, non sono sufficienti: per poter assumere il ruolo di Coordinatore, il tecnico dovrà seguire un corso obbligatorio della durata minima di 120 ore con obbligo di frequenza, verifica dell'apprendimento finale e conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto superamento della verifica stessa. I corsi sono organizzati dalle Regioni o dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia; i contenuti minimi di dettaglio del corso sono esplicitati nell'allegato XIV al Testo Unico.
Vi sono alcuni casi specifici in cui un Coordinatore può essere esonerato dalla frequenza del corso di 120 ore, ovvero:
a)se in possesso della laurea magistrale LM-26: INGEGNERIA DELLA SICUREZZA;
b)se dimostra di aver svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
c)se in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV;
d) se in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV.

Il Testo Unico (Coordinato col Decreto Correttivo) prevede, sempre per mezzo dell'allegato XIV, l'aggiornamento professionale continuo dei Coordinatori, a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

Ricordo che è compito del Committente (o Responsabile dei Lavori) verificare il possesso dei requisiti minimi di formazione del CSP/CSE. Pertanto, contestualmente alla nomina, il mio suggerimento è quello di chiedere al vostro Coordinatore, se non lo avete mai fatto prima, copia del diploma di geometra o di laurea, dell'attestazione riguardante il periodo di esperienza minimo nel settore costruzioni, dell'attestato di formazione specifica di 120 ore per Coordinatori (ove previsto) e degli attestati riguardanti l'aggiornamento professionale.

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lunedì 2 novembre 2009

QUANDO VA REDATTO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ?



Di seguito un breve promemoria utile per capire cosa è il Piano Operativo di Sicurezza, più comunemente chiamato POS, e quando va prodotto.

Mi sembra doveroso sottolineare, innanzitutto, che, come recita l'art. 89, comma 1, lettera h del Testo Unico, il POS è "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a", ovvero, in soldoni, è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che il Datore di Lavoro elabora nel caso specifico di Cantieri Temporanei o Mobili. Pertanto, essendo un DVR, il POS va redatto dall'impresa esecutrice ogniqualvolta essa si trovi all'interno di un cantiere, sia in presenza che in assenza di altre imprese esecutrici e qualsiasi sia la dimensione dell'impresa o del cantiere stesso: il POS non è infatti un documento che, come erroneamente molti pensano, rientra nel campo di applicazione delle normative sul Coordinamento della Sicurezza della "ex 494" (ovvero gli attuali articoli dal 98 al 104 del T.U.), ma è un documento aziendale obbligatorio, necessario e diverso per ogni singolo cantiere, in quanto ne rappresenta le specificità. Nel campo di applicazione della "ex 494" il POS diventa in più il documento complementare e di dettaglio al PSC redatto dal Coordinatore, integrandone ed ampliandone i contenuti: l'assenza del PSC, nei cantieri in cui non è previsto, non significa però che debba essere assente anche il POS.
Ma, allora, quando non deve essere presentato il POS?

Le uniche attività che all'interno di un cantiere edile non richiedono la redazione di un POS sono le mere forniture di materiali o attrezzature, come recita l'art 96, comma 1-bis. Per tutte le Forniture in Opera e per i Noleggi a Caldo di macchinari il POS deve invece essere presentato.
Pertanto, facendo un esempio pratico, se io, Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto, ordino del ferro d'armatura ed il mio fornitore arriva col suo camion in cantiere e lo scarica nell'apposita area di deposito, non dovrò richiedere il POS; se il mio fornitore mi garantisce anche un solo operatore che mi dà una mano a posarlo in opera dovrò invece esigere tale documento. Se noleggio un escavatore cingolato da dare in utilizzo ad un mio operaio non chiederò il POS alla ditta concedente il noleggio; viceversa, se richiedo alla ditta un escavatore completo di operatore (in quanto non ho personale qualificato ad usarlo), dovrò anche richiedere il POS.

Le uniche figure professionali che non devono presentare il POS in cantiere sono i Lavoratori Autonomi. Tutte le imprese - aventi qualsiasi ragione sociale (srl, sas, snc, scarl, imprese individuali, ecc...) - che hanno anche un solo dipendente, o in cui vi siano anche solo due soci lavoratori, devono presentare il proprio POS. Non fanno eccezione i Consorzi di Imprese, le cui imprese consorziate esecutrici dovranno produrre il POS come qualsiasi altra impresa esecutrice.

Sottolineo che l'obbligo di redigere il POS da parte del Datore di Lavoro rientra tra quelli NON delegabili in matera di sicurezza: pertanto il Datore di Lavoro può richiedere al suo professionista di fiducia o al suo RSPP di predisporre il documento, ma, all'atto pratico, la responsabilità integrale del contenuto grava sul Datore di Lavoro stesso. Pertanto consiglio vivamente ai Datori di Lavoro di leggerne attentamente i contenuti prima di apporre la propria firma!

Da non dimenticare che nei cantieri che rientrano nel campo di applicazione della "ex 494", l'accettazione da parte di ciascun Datore di Lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.
Esplicitando sinteticamente, accettando il PSC e redigendo il proprio POS il Datore di Lavoro adempie, all'interno della "recinzione del cantiere" in oggetto, alle seguenti disposizioni di legge:
A. redigere il Documento di Valutazione dei Rischi;
B. fornire informazioni a tutti i propri subappaltatori o lavoratori autonomi sui rischi presenti in cantiere e sulle miure di protezione-prevenzione adottate;
C. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione e cooperare per la loro attuazione;
D. redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
E. esplicitare i costi relativi alla sicurezza;
F. aggiornare il DVR aziendale.

Ricordo infine che esiste un allegato apposito del Testo Unico, ovvero l'allegato XV, in cui sono riportati puntualmente i contenuti minimi dei POS. Esorto pertanto tutti i Datori di Lavoro ad esigere dai propri professionisti/RSPP il RISPETTO SCRUPOLOSO di tali contenuti.
Altra sottolineatura: come riportato nell'allegato I al T.U., la mancata elaborazione del POS rientra tra le GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.
Con l'avvento del Testo Unico non è pertanto più tollerata la mancanza del POS.

sabato 29 agosto 2009

Le novità apportate al Testo Unico dal Decreto Correttivo D.Lgs. 106/09: IL TITOLO IV ( Ex D.Lgs. 494/96)


Buongiorno a tutti.
Di seguito riporto articolo per articolo le modifiche al Titolo IV (artt. dall'88 al 104) del Testo Unico sulla Sicurezza(ex 494)apportate dal D.Lgs. 106/09, in seguito a una mia personale attenta analisi dei contenuti.

Art 88 - Campo di applicazione

Vengono aggiunte le lettere g-bis e g-ter al comma n. 2, ovvero si specifica che il D.Lgs. 81/08 NON si applica nel caso di manutenzioni relative ad impianti elettrici e meccanici in genere, comprese le reti dati, purchè non comportino lavori inclusi nell'allegato X. Si chiarisce inoltre che il D.Lgs. 81/08 NON si applica alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 272/99.

Art. 89 - Definizioni:

Cambiano le lettere c), f) ed i). In particolare:
c) cambia la definizione di Responsabile dei Lavori (di seguito R.L.): viene chiarito in via definitiva che tale figura non è obbligatoria ma può essere nominata facoltativamente dal Committente, se questi lo ritiene necessario. In caso di nomina e nel campo dei lavori privati, decade anche l'obbligo di corrispondenza tra R.L e Direttore dei Lavori sancito dal "vecchio" D.Lgs. 81/08.
f) viene chiarito che il Coordinatore per l'Esecuzione (di seguito C.S.E.) non può coincidere, per un determinato cantiere, col Datore di Lavoro, R.S.P.P. o con un qualsiasi dipendente non solo delle imprese esecutrici, ma anche delle imprese affidatarie dei lavori. Nel caso in cui l'impresa esecutrice sia anche Committente dell'opera viene specificato che le incompatibilità appena elencate decadono, ovvero il C.S.E. può essere nominato scegliendo anche le figure escluse in precedenza, se in possesso dei requisiti richiesti.
i) Viene integrata la definizione di impresa affidataria chiarendo come dentificarla all'interno di Consorzi d'imprese. Viene inoltre aggiunta la lettera 1-bis) dove viene data la definizione di Impresa Esecutrice, ovvero l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali.

Art. 90 - Obblighi del Committente o del R.L.

Il comma 1 viene integralmente rivisto e, fermo restando l'obbligo di attenersi in fase di progettazione alle misure di tutela di cui all'art. 15, il Committente o R.L. non è più il soggetto designato a prevedere la durata dei lavori. Viene invece ribadito il fondamentale ruolo di supervisore/garante del rispetto delle misure di tutela contenute nel succitato articolo 15 durante tutta la fase progettuale, collaborando con lo staff impegnato nella progettazione (Progettisti, CSP, ecc...) per la definizione di fasi e durata dei lavori stessi. Viene inoltre aggiunto il comma 1-bis) inerente ai lavori pubblici: la funzione prevista dal Committente/R.L. deve (ovviamente aggiungo io) avvenie nel rispetto dei compiti attribuiti a progettista e Responsabile del Procedimento. Le modifiche al comma 2 possono considerarsi marginali; viene invece inserita, aggiungendo una singola parola, una modifica rilevante nei commi 3 e 4. La nomina del Coordinatore per la Progettazione (di seguito CSP) e del CSE avviene se vi sono più imprese ESECUTRICI. (in caso di mancata nomina dei Coordinatori: arresto da 3 a 6 mesi del Committente /R.L. o ammenda da 2.500 € a 6.400 €). Pertanto, nel caso in cui vi sia un'impresa affidataria che non entra in cantiere ma subappalta in toto i lavori ad un'unica impresa, a differenza di quanto avveniva in precedenza NON è più necessaria la nomina dei Coordinatori.
Altra piccola modifica riguarda il comma 7, ove è indicato che il Committente/R.L. deve comunicare il nominativo dei Coordinatori alle imprese AFFIDATARIE e non più alle imprese esecutrici (in caso di inadempienza: sanzione amministrativa pecuniaria a Committente /R.L. da 500 € a 1.800 €).
Per quanto riguarda la verifica delle idoneità tecnico professionali, viene finalmente resa chiara l'estensione della richiesta dela documentazione anche ai lavoratori autonomi. ATTENZIONE!!! LA CITATA AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO XVII POTRA' ORA ESSERE PRODOTTA SOLO PER CANTIERI LA CUI ENTITA' E' INFERIORE AI 200 UOMINI GIORNO ED OVE NON VI SIANO I RISCHI PARTICOLARI CONTENUTI NELL'ALLEGATO XI!!!. Risulta grande la differenza rispetto a quanto previsto finora, ovvero che l'autocertificazione poteva essere prodotta per tutti i lavori privati, di qualsisai entità essi fossero.
Cambia inoltre la documentazione che il Committente/R.L. deve presentare all'amministrazione CONCEDENTE prima dell'inizio dei lavori soggetti a DIA o Permesso di Costruire.
Questi documenti sono:
1) Copia della Notifica Preliminare;
2) DURC di tutte la imprese e lavoratori autonomi coinvolti;
3) dichiarazione attestante l'avvenuta verifca della restante documentazione riguardante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi (in caso di inadempienza: sanzione amministrativa pecuniaria a Committente /R.L. da 500 € a 1.800 €)
Al comma 10 viene aggiunta la mancanza del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi quale fattore che determina la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Art. 91 - Obblighi del CSP

Nulla di sostanziale è variato

Art. 92 - Obblighi del CSE

Anche in questo articolo è cambiato poco: da segnalare la modifica al Comma 1, lettera e) ove si allunga la lista delle cose che il CSE deve segnalare al Committente /R.L. previa contestazione scritta ai soggetti interessati: ora il CSE deve segnalare anche il Datore di Lavoro dell'impresa AFFIDATARIA che non verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito PSC) (in caso di inadempienza: arresto da 3 a 6 mesi del CSE o ammenda da 2.500 € a 6.400 €).

Art. 93 - Responsabilità dei Committenti e dei R.L.

Al comma 1 è abrogato il seguente periodo, che pertanto decade: "In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99."

Il comma 2 ricorda ora anche ai COMMITTENTI, e non solo ai R.L., che la nomina dei Coordinatori non li esonera dalle responsabilità connesse alla verifica che il CSP ed il CSE adempiano ai rispettivi obblighi. (in caso di inadempienza: arresto da 2 a 4 mesi del CSE o ammenda da 1.000 € a 4.800 €).

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Nulla è variato

Art. 95 - Misure generali di tutela

Anche questo articolo, che disciplina le misure generali di tutela che i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici devono osservare durante i lavori, non presenta variazioni sostanziali.

Art. 96 - Obblighi dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

Viene introdotto ex novo il comma 1-bis che esplicita chiaramente, NOVITA' NORMATIVA ASSOLUTA MA PRASSI ORMAI CONSOLIDATA NELLA REALTA' DI CANTIERE, che non è necessario redigere il POS in caso di sola fornitura di materiali o attrezzature. I datori di Lavoro ed i subappaltatori devono comunque ottemperare in questo caso a quanto previsto dall'articolo 26, che tratta specificamente di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. E' stato modificato in modo rilevante anche il comma 2, che conferma che la redazione del POS e l'accettazione del PSC da parte di ciascun Datore di Lavoro esonera gli stessi, per lo specifico singolo cantiere, dalla redazione del DUVRI, del Documento di Valutazione dei Rischi (COMPRESI I RELATIVI AGGIORNAMENTI IN OCCASIONE DI MODIFICHE A PROCESSI PRODUTTIVI O RIORGANIZZAZIONI SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, O A SEGUITO DI INFORTUNI SIGNIFICATIVI, O SE LA SORVEGLIANZA SANITARIA NE INDIVIDUI LA NECESSITA' - si fa ora riferimento all'Art. 29, c. 3, mentre nel "vecchio" Testo Unico vi era il riferimento all'art. 18, c. 1 lettera z, che prevede sanzioni), e dal fornire informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente ove i subappaltatori andranno ad operare e le relative misure di prevenzione ed emergenza, in quanto tali obblighi sono già "egregiamente" assolti dai 2 documenti di cui sopra. Nel decreto correttivo viene inoltre aggiunto che la redazione del POS e l'accettazione del PSC da parte di ciascun Datore di Lavoro assolvono anche ai seguenti altri obblighi: quello che impone ai Datori di Lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di prendere parte attiva al coordinamento delle misure di protezione e prevenzione; quello, infine, di indicare i costi relativi agli apprestamenti e misure di sicurezza, non soggetti a ribasso, sui contratti d'appalto (in quanto sono già esplicitati nel PSC).

Art. 97 - Obblighi del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria

Le modifiche in questo caso si evidenziano già al Comma 1, ove il Datore di Lavoro non più vigila ma VERIFICA (quindi l'intento del Legislatore è di dare un'accezione ben più impegnativa) le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'APPLICAZIONE delle disposizioni. Vengono inoltre aggiunti i commi 3-bis e 3-ter ove si stabilisce che, in caso di lavori in subappalto, la quota parte degli oneri per la sicurezza di tali lavori deve essere corrisposta dall'impresa affidataria all'impresa esecutrice senza ribassi e che Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti dell'impresa affidataria devono ricevere un'adeguata formazione per assolvere alle funzioni di verifica e coordinamento delle imprese esecutrici.

Art. 98 - Requisiti professionali del CSP, del CSE

Non è stata introdotta nessuna sostanziale variazione ai contenuti di questo articolo. Viene ribadita l'obbligatorietà di partecipazione a specifici corsi di aggiornamento per una durata complessiva di 40 ore ogni quinquennio, anche attraverso più moduli di durata inferiore o attraverso partecipazione a convegni o seminari con numero di partecipanti inferiore alle 100 unità.

Art. 99 - Notifica Preliminare

Nulla è variato in questo articolo, né nell'allegato XII ove sono elencati i contenuti della Notifica Preliminare

Art. 100 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Anche in questo caso non cambia nulla per quanto riguarda i contenuti del PSC e le modalità di gestione ed utilizzo del documento. Viene invece ampliata, al comma 6, l'esclusione della redazione del PSC anche ai lavori d'urgenza per garantire l'erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali interventi su reti di sottoservizi (acqua, gas, energia elettica, reti di telecomunicazioni, ecc...). Viene infine introdotto il Comma 6-bis che coinvolge il Committente/R.L. dandogli un nuovo incarico: egli deve assicurare che il Datore di Lavoro dell'impresa AFFIDATARIA liqudi la quota parte degli oneri per la sicurezza all'impresa esecutrice senza ribassi e che Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti dell'impresa AFFIDATARIA abbiano un'adeguata formazione per assolvere alle funzioni di verifica e coordinamento delle imprese esecutrici.

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.

Art. 102 - Consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza

Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.

Art. 103 - MOdalità di previsione dei livelli sonori

Il presente articolo è stato totalmente abrogato. Per l'analisi rischio rumore è già infatti esaustivo il TITOLO VIII CAPO II (artt. dal 187 al 198)


Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.

venerdì 15 maggio 2009

La Creazione


Salve a tutti.
Scrivo questo mio primo post di venerdì sera, dopo una settimana dedicata al lavoro tra ufficio e cantieri, una settimana che ha visto per la prima volta, quest'anno, sfiorare i 30 °C (non poco per la prima metà di maggio). Presto comunque questi giorni diventeranno un "fresco" ricordo almeno qui, nella pianura attorno Bologna ed ancor più in città, dove l'estate, se fa sul serio, regala torridi pomeriggi e notti calde ed umide.
Ed è proprio dal balcone di casa mia, gustandomi la serata mite, che inauguro questo mio angolo personale pensando a come impostare questo piccolo universo in nascita.
Come ho scritto nella presentazione iniziale, in questo angolo, nei prossimi giorni, mesi, anni, ho intenzione di inserire le mie esperienze, i miei dubbi, le mie scoperte ed in generale le mie conoscenze sul variegato e complicato mondo della sicurezza sul lavoro in generale e nei cantieri nello specifico, sperando che anche voi condividiate con me le vostre conoscenze, suggeriate approfondimenti e possiate comunque essere aiutati nel vostro lavoro da questo mio spazio.
Nessuna pretesa se non quella di divulgare attraverso il mio blog (mezzo non molto consueto in questo campo) informazioni utili per migliorare, anche solo di un briciolo, le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
E per questo avrò bisogno di aiuto e sostegno!