lunedì 2 novembre 2009

QUANDO VA REDATTO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ?



Di seguito un breve promemoria utile per capire cosa è il Piano Operativo di Sicurezza, più comunemente chiamato POS, e quando va prodotto.

Mi sembra doveroso sottolineare, innanzitutto, che, come recita l'art. 89, comma 1, lettera h del Testo Unico, il POS è "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a", ovvero, in soldoni, è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che il Datore di Lavoro elabora nel caso specifico di Cantieri Temporanei o Mobili. Pertanto, essendo un DVR, il POS va redatto dall'impresa esecutrice ogniqualvolta essa si trovi all'interno di un cantiere, sia in presenza che in assenza di altre imprese esecutrici e qualsiasi sia la dimensione dell'impresa o del cantiere stesso: il POS non è infatti un documento che, come erroneamente molti pensano, rientra nel campo di applicazione delle normative sul Coordinamento della Sicurezza della "ex 494" (ovvero gli attuali articoli dal 98 al 104 del T.U.), ma è un documento aziendale obbligatorio, necessario e diverso per ogni singolo cantiere, in quanto ne rappresenta le specificità. Nel campo di applicazione della "ex 494" il POS diventa in più il documento complementare e di dettaglio al PSC redatto dal Coordinatore, integrandone ed ampliandone i contenuti: l'assenza del PSC, nei cantieri in cui non è previsto, non significa però che debba essere assente anche il POS.
Ma, allora, quando non deve essere presentato il POS?

Le uniche attività che all'interno di un cantiere edile non richiedono la redazione di un POS sono le mere forniture di materiali o attrezzature, come recita l'art 96, comma 1-bis. Per tutte le Forniture in Opera e per i Noleggi a Caldo di macchinari il POS deve invece essere presentato.
Pertanto, facendo un esempio pratico, se io, Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto, ordino del ferro d'armatura ed il mio fornitore arriva col suo camion in cantiere e lo scarica nell'apposita area di deposito, non dovrò richiedere il POS; se il mio fornitore mi garantisce anche un solo operatore che mi dà una mano a posarlo in opera dovrò invece esigere tale documento. Se noleggio un escavatore cingolato da dare in utilizzo ad un mio operaio non chiederò il POS alla ditta concedente il noleggio; viceversa, se richiedo alla ditta un escavatore completo di operatore (in quanto non ho personale qualificato ad usarlo), dovrò anche richiedere il POS.

Le uniche figure professionali che non devono presentare il POS in cantiere sono i Lavoratori Autonomi. Tutte le imprese - aventi qualsiasi ragione sociale (srl, sas, snc, scarl, imprese individuali, ecc...) - che hanno anche un solo dipendente, o in cui vi siano anche solo due soci lavoratori, devono presentare il proprio POS. Non fanno eccezione i Consorzi di Imprese, le cui imprese consorziate esecutrici dovranno produrre il POS come qualsiasi altra impresa esecutrice.

Sottolineo che l'obbligo di redigere il POS da parte del Datore di Lavoro rientra tra quelli NON delegabili in matera di sicurezza: pertanto il Datore di Lavoro può richiedere al suo professionista di fiducia o al suo RSPP di predisporre il documento, ma, all'atto pratico, la responsabilità integrale del contenuto grava sul Datore di Lavoro stesso. Pertanto consiglio vivamente ai Datori di Lavoro di leggerne attentamente i contenuti prima di apporre la propria firma!

Da non dimenticare che nei cantieri che rientrano nel campo di applicazione della "ex 494", l'accettazione da parte di ciascun Datore di Lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.
Esplicitando sinteticamente, accettando il PSC e redigendo il proprio POS il Datore di Lavoro adempie, all'interno della "recinzione del cantiere" in oggetto, alle seguenti disposizioni di legge:
A. redigere il Documento di Valutazione dei Rischi;
B. fornire informazioni a tutti i propri subappaltatori o lavoratori autonomi sui rischi presenti in cantiere e sulle miure di protezione-prevenzione adottate;
C. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione e cooperare per la loro attuazione;
D. redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
E. esplicitare i costi relativi alla sicurezza;
F. aggiornare il DVR aziendale.

Ricordo infine che esiste un allegato apposito del Testo Unico, ovvero l'allegato XV, in cui sono riportati puntualmente i contenuti minimi dei POS. Esorto pertanto tutti i Datori di Lavoro ad esigere dai propri professionisti/RSPP il RISPETTO SCRUPOLOSO di tali contenuti.
Altra sottolineatura: come riportato nell'allegato I al T.U., la mancata elaborazione del POS rientra tra le GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.
Con l'avvento del Testo Unico non è pertanto più tollerata la mancanza del POS.

1 commento:

Anonimo ha detto...

B. giorno sono un antennista di Padova, volevo capire in quali cantieri è obligatorio redarre il POS, non sempre te lo chiedono, perchè? Se vado da un privato a casa sua serve il POS? Da parte nostra a volte si lavora un solo giorno nei cantieri edili, il POS va fatto? Oppure l'azienda che ci subbapalta il lavoro è compito loro presentare il POS? Grazie