sabato 29 agosto 2009

Le novità apportate al Testo Unico dal Decreto Correttivo D.Lgs. 106/09: IL TITOLO IV ( Ex D.Lgs. 494/96)


Buongiorno a tutti.
Di seguito riporto articolo per articolo le modifiche al Titolo IV (artt. dall'88 al 104) del Testo Unico sulla Sicurezza(ex 494)apportate dal D.Lgs. 106/09, in seguito a una mia personale attenta analisi dei contenuti.

Art 88 - Campo di applicazione

Vengono aggiunte le lettere g-bis e g-ter al comma n. 2, ovvero si specifica che il D.Lgs. 81/08 NON si applica nel caso di manutenzioni relative ad impianti elettrici e meccanici in genere, comprese le reti dati, purchè non comportino lavori inclusi nell'allegato X. Si chiarisce inoltre che il D.Lgs. 81/08 NON si applica alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 272/99.

Art. 89 - Definizioni:

Cambiano le lettere c), f) ed i). In particolare:
c) cambia la definizione di Responsabile dei Lavori (di seguito R.L.): viene chiarito in via definitiva che tale figura non è obbligatoria ma può essere nominata facoltativamente dal Committente, se questi lo ritiene necessario. In caso di nomina e nel campo dei lavori privati, decade anche l'obbligo di corrispondenza tra R.L e Direttore dei Lavori sancito dal "vecchio" D.Lgs. 81/08.
f) viene chiarito che il Coordinatore per l'Esecuzione (di seguito C.S.E.) non può coincidere, per un determinato cantiere, col Datore di Lavoro, R.S.P.P. o con un qualsiasi dipendente non solo delle imprese esecutrici, ma anche delle imprese affidatarie dei lavori. Nel caso in cui l'impresa esecutrice sia anche Committente dell'opera viene specificato che le incompatibilità appena elencate decadono, ovvero il C.S.E. può essere nominato scegliendo anche le figure escluse in precedenza, se in possesso dei requisiti richiesti.
i) Viene integrata la definizione di impresa affidataria chiarendo come dentificarla all'interno di Consorzi d'imprese. Viene inoltre aggiunta la lettera 1-bis) dove viene data la definizione di Impresa Esecutrice, ovvero l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali.

Art. 90 - Obblighi del Committente o del R.L.

Il comma 1 viene integralmente rivisto e, fermo restando l'obbligo di attenersi in fase di progettazione alle misure di tutela di cui all'art. 15, il Committente o R.L. non è più il soggetto designato a prevedere la durata dei lavori. Viene invece ribadito il fondamentale ruolo di supervisore/garante del rispetto delle misure di tutela contenute nel succitato articolo 15 durante tutta la fase progettuale, collaborando con lo staff impegnato nella progettazione (Progettisti, CSP, ecc...) per la definizione di fasi e durata dei lavori stessi. Viene inoltre aggiunto il comma 1-bis) inerente ai lavori pubblici: la funzione prevista dal Committente/R.L. deve (ovviamente aggiungo io) avvenie nel rispetto dei compiti attribuiti a progettista e Responsabile del Procedimento. Le modifiche al comma 2 possono considerarsi marginali; viene invece inserita, aggiungendo una singola parola, una modifica rilevante nei commi 3 e 4. La nomina del Coordinatore per la Progettazione (di seguito CSP) e del CSE avviene se vi sono più imprese ESECUTRICI. (in caso di mancata nomina dei Coordinatori: arresto da 3 a 6 mesi del Committente /R.L. o ammenda da 2.500 € a 6.400 €). Pertanto, nel caso in cui vi sia un'impresa affidataria che non entra in cantiere ma subappalta in toto i lavori ad un'unica impresa, a differenza di quanto avveniva in precedenza NON è più necessaria la nomina dei Coordinatori.
Altra piccola modifica riguarda il comma 7, ove è indicato che il Committente/R.L. deve comunicare il nominativo dei Coordinatori alle imprese AFFIDATARIE e non più alle imprese esecutrici (in caso di inadempienza: sanzione amministrativa pecuniaria a Committente /R.L. da 500 € a 1.800 €).
Per quanto riguarda la verifica delle idoneità tecnico professionali, viene finalmente resa chiara l'estensione della richiesta dela documentazione anche ai lavoratori autonomi. ATTENZIONE!!! LA CITATA AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO XVII POTRA' ORA ESSERE PRODOTTA SOLO PER CANTIERI LA CUI ENTITA' E' INFERIORE AI 200 UOMINI GIORNO ED OVE NON VI SIANO I RISCHI PARTICOLARI CONTENUTI NELL'ALLEGATO XI!!!. Risulta grande la differenza rispetto a quanto previsto finora, ovvero che l'autocertificazione poteva essere prodotta per tutti i lavori privati, di qualsisai entità essi fossero.
Cambia inoltre la documentazione che il Committente/R.L. deve presentare all'amministrazione CONCEDENTE prima dell'inizio dei lavori soggetti a DIA o Permesso di Costruire.
Questi documenti sono:
1) Copia della Notifica Preliminare;
2) DURC di tutte la imprese e lavoratori autonomi coinvolti;
3) dichiarazione attestante l'avvenuta verifca della restante documentazione riguardante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi (in caso di inadempienza: sanzione amministrativa pecuniaria a Committente /R.L. da 500 € a 1.800 €)
Al comma 10 viene aggiunta la mancanza del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi quale fattore che determina la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Art. 91 - Obblighi del CSP

Nulla di sostanziale è variato

Art. 92 - Obblighi del CSE

Anche in questo articolo è cambiato poco: da segnalare la modifica al Comma 1, lettera e) ove si allunga la lista delle cose che il CSE deve segnalare al Committente /R.L. previa contestazione scritta ai soggetti interessati: ora il CSE deve segnalare anche il Datore di Lavoro dell'impresa AFFIDATARIA che non verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito PSC) (in caso di inadempienza: arresto da 3 a 6 mesi del CSE o ammenda da 2.500 € a 6.400 €).

Art. 93 - Responsabilità dei Committenti e dei R.L.

Al comma 1 è abrogato il seguente periodo, che pertanto decade: "In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99."

Il comma 2 ricorda ora anche ai COMMITTENTI, e non solo ai R.L., che la nomina dei Coordinatori non li esonera dalle responsabilità connesse alla verifica che il CSP ed il CSE adempiano ai rispettivi obblighi. (in caso di inadempienza: arresto da 2 a 4 mesi del CSE o ammenda da 1.000 € a 4.800 €).

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Nulla è variato

Art. 95 - Misure generali di tutela

Anche questo articolo, che disciplina le misure generali di tutela che i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici devono osservare durante i lavori, non presenta variazioni sostanziali.

Art. 96 - Obblighi dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

Viene introdotto ex novo il comma 1-bis che esplicita chiaramente, NOVITA' NORMATIVA ASSOLUTA MA PRASSI ORMAI CONSOLIDATA NELLA REALTA' DI CANTIERE, che non è necessario redigere il POS in caso di sola fornitura di materiali o attrezzature. I datori di Lavoro ed i subappaltatori devono comunque ottemperare in questo caso a quanto previsto dall'articolo 26, che tratta specificamente di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. E' stato modificato in modo rilevante anche il comma 2, che conferma che la redazione del POS e l'accettazione del PSC da parte di ciascun Datore di Lavoro esonera gli stessi, per lo specifico singolo cantiere, dalla redazione del DUVRI, del Documento di Valutazione dei Rischi (COMPRESI I RELATIVI AGGIORNAMENTI IN OCCASIONE DI MODIFICHE A PROCESSI PRODUTTIVI O RIORGANIZZAZIONI SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, O A SEGUITO DI INFORTUNI SIGNIFICATIVI, O SE LA SORVEGLIANZA SANITARIA NE INDIVIDUI LA NECESSITA' - si fa ora riferimento all'Art. 29, c. 3, mentre nel "vecchio" Testo Unico vi era il riferimento all'art. 18, c. 1 lettera z, che prevede sanzioni), e dal fornire informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente ove i subappaltatori andranno ad operare e le relative misure di prevenzione ed emergenza, in quanto tali obblighi sono già "egregiamente" assolti dai 2 documenti di cui sopra. Nel decreto correttivo viene inoltre aggiunto che la redazione del POS e l'accettazione del PSC da parte di ciascun Datore di Lavoro assolvono anche ai seguenti altri obblighi: quello che impone ai Datori di Lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di prendere parte attiva al coordinamento delle misure di protezione e prevenzione; quello, infine, di indicare i costi relativi agli apprestamenti e misure di sicurezza, non soggetti a ribasso, sui contratti d'appalto (in quanto sono già esplicitati nel PSC).

Art. 97 - Obblighi del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria

Le modifiche in questo caso si evidenziano già al Comma 1, ove il Datore di Lavoro non più vigila ma VERIFICA (quindi l'intento del Legislatore è di dare un'accezione ben più impegnativa) le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'APPLICAZIONE delle disposizioni. Vengono inoltre aggiunti i commi 3-bis e 3-ter ove si stabilisce che, in caso di lavori in subappalto, la quota parte degli oneri per la sicurezza di tali lavori deve essere corrisposta dall'impresa affidataria all'impresa esecutrice senza ribassi e che Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti dell'impresa affidataria devono ricevere un'adeguata formazione per assolvere alle funzioni di verifica e coordinamento delle imprese esecutrici.

Art. 98 - Requisiti professionali del CSP, del CSE

Non è stata introdotta nessuna sostanziale variazione ai contenuti di questo articolo. Viene ribadita l'obbligatorietà di partecipazione a specifici corsi di aggiornamento per una durata complessiva di 40 ore ogni quinquennio, anche attraverso più moduli di durata inferiore o attraverso partecipazione a convegni o seminari con numero di partecipanti inferiore alle 100 unità.

Art. 99 - Notifica Preliminare

Nulla è variato in questo articolo, né nell'allegato XII ove sono elencati i contenuti della Notifica Preliminare

Art. 100 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Anche in questo caso non cambia nulla per quanto riguarda i contenuti del PSC e le modalità di gestione ed utilizzo del documento. Viene invece ampliata, al comma 6, l'esclusione della redazione del PSC anche ai lavori d'urgenza per garantire l'erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali interventi su reti di sottoservizi (acqua, gas, energia elettica, reti di telecomunicazioni, ecc...). Viene infine introdotto il Comma 6-bis che coinvolge il Committente/R.L. dandogli un nuovo incarico: egli deve assicurare che il Datore di Lavoro dell'impresa AFFIDATARIA liqudi la quota parte degli oneri per la sicurezza all'impresa esecutrice senza ribassi e che Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti dell'impresa AFFIDATARIA abbiano un'adeguata formazione per assolvere alle funzioni di verifica e coordinamento delle imprese esecutrici.

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.

Art. 102 - Consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza

Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.

Art. 103 - MOdalità di previsione dei livelli sonori

Il presente articolo è stato totalmente abrogato. Per l'analisi rischio rumore è già infatti esaustivo il TITOLO VIII CAPO II (artt. dal 187 al 198)


Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.

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