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lunedì 14 dicembre 2009

LA FORMAZIONE DEI COORDINATORI ALLA SICUREZZA


In un mio precedente post ho definito quando, in ottemperanza al Testo Unico sulla Sicurezza coordinato con il Decreto Correttivo 106/09, sia necessario nominare il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (vedi mio post del 15 settembre 2009).
Di seguito voglio invece esplicitare i requisiti formativi minimi che un Coordinatore alla Sicurezza deve possedere per poter ricoprire tale incarico.
Il D.Lgs. 81/08 è molto chiaro in merito e dedica all'argomento un intero articolo, l' art. 98 - "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Partiamo innanzitutto dal titolo di studio minimo richiesto:

Il CSP o CSE, per poter essere nominato, deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. In questo caso il Coordinatore dovrà dimostrare al proprio Datore di Lavoro Committente di avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel campo delle costruzioni. Tale dimostrazione deve essere effettuata attraverso un' ATTESTAZIONE SCRITTA di uno o più Datori di Lavoro e/o di uno o più Committenti che testimoni l'impegno lavorativo del soggetto nel settore costruzioni per un periodo totale (dato dalla somma dei periodi riportati su tutte le attestazioni) maggiore o uguale a 3 ANNI.

2) laurea MAGISTRALE (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita in una delle seguenti classi:

- LM- 4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
- LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
- LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
- LM-22 INGEGNERIA CHIMICA
- LM-23 INGEGNERIA CIVILE
- LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
- LM-25 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
- LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
- LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
- LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA
- LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
- LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
- LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
- LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
- LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
- LM-34 INGEGNERIA NAVALE
- LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
- LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
- LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
- LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, ovvero LAUREA SPECIALISTICA (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita nelle seguenti classi (che riporto integralmene in quanto, a parte la diversa codifica, sono molto simili alle precedenti ma non del tutto identiche):

- 4/S architettura e ingegneria edile
- 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S ingegneria biomedica
- 27/S ingegneria chimica
- 28/S ingegneria civile
- 29/S ingegneria dell'automazione
- 30/S ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S ingegneria elettrica
- 32/S ingegneria elettronica
- 33/S ingegneria energetica e nucleare
- 34/S ingegneria gestionale
- 35/S ingegneria informatica
- 36/S inggneria meccanica
- 37/S ingegneria navale
- 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 74/S scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
- 77/S scienze e tecnologie agrarie
- 86/S scienze geologiche

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, ovvero, infine, uno dei corrispondenti DIPLOMI DI LAUREA (5 anni - Vecchio Ordinamento) di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004 (cliccando sul Link vi comparirà il testo del decreto con le relative tabelle di conversione vecchio/nuovo ordinamento).
Anche in questo caso è necessaria, come al punto 1), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. L'esperienza minima richiesta è però minore, ovvero pari ad 1 ANNO.

3) LAUREA (TRIENNALE) conseguita nelle seguenti classi:

- L- 7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
- L- 8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
- L- 9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
- L-17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
- L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA

di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007. ovvero laurea conseguita nelle classi:

- 4 scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 ingegneria civile e ambientale
- 9 ingegneria dell'informazione
- 10 ingegneria industriale

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000.
Ovviamente, anche in quest'ultimo caso è necessaria, come ai punti 1) e 2), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. In questo caso l'esperienza minima richiesta è pari a 2 ANNI.

Benchè necessaria, la formazione scolastica o universitaria, nonchè l'esperienza minima richiesta, non sono sufficienti: per poter assumere il ruolo di Coordinatore, il tecnico dovrà seguire un corso obbligatorio della durata minima di 120 ore con obbligo di frequenza, verifica dell'apprendimento finale e conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto superamento della verifica stessa. I corsi sono organizzati dalle Regioni o dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia; i contenuti minimi di dettaglio del corso sono esplicitati nell'allegato XIV al Testo Unico.
Vi sono alcuni casi specifici in cui un Coordinatore può essere esonerato dalla frequenza del corso di 120 ore, ovvero:
a)se in possesso della laurea magistrale LM-26: INGEGNERIA DELLA SICUREZZA;
b)se dimostra di aver svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
c)se in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV;
d) se in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV.

Il Testo Unico (Coordinato col Decreto Correttivo) prevede, sempre per mezzo dell'allegato XIV, l'aggiornamento professionale continuo dei Coordinatori, a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

Ricordo che è compito del Committente (o Responsabile dei Lavori) verificare il possesso dei requisiti minimi di formazione del CSP/CSE. Pertanto, contestualmente alla nomina, il mio suggerimento è quello di chiedere al vostro Coordinatore, se non lo avete mai fatto prima, copia del diploma di geometra o di laurea, dell'attestazione riguardante il periodo di esperienza minimo nel settore costruzioni, dell'attestato di formazione specifica di 120 ore per Coordinatori (ove previsto) e degli attestati riguardanti l'aggiornamento professionale.

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martedì 15 settembre 2009

QUANDO NOMINARE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA?


Di seguito riporto un promemoria per tutte le persone che sono in procinto di nominare un Coordinatore per la Sicurezza, sia in fase di Progettazione (di seguito CSP) che in fase di Esecuzione dell'opera (di seguito CSE), ma che in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza n° 81/08 prima e del Decreto Correttivo n° 106/09 poi, si trovano in seria difficoltà a capire se questa figura sia veramente necessaria.

Innanzitutto bisogna dire che il soggetto che deve nominare i Coordinatori è il Committente, ovvero il
"soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"

Solo nel caso in cui il Committente abbia deciso di nominare un Responsabile dei Lavori (è necessaria in questo caso una nomina scritta), allora la nomina sarà compito di quest'ultimo. Nessun altro soggetto può nominare i Coordinatori.

In base al Testo Unico aggiornato al Decreto Correttivo, la nomina dei Coordinatori (sia CSP che CSE) è necessaria in tutti i casi in cui nel cantiere siano previste più di 2 imprese ESECUTRICI; pertanto, nel caso di lavori in cui vi sia un'unica impresa esecutrice oppure un'impresa affidataria che subappalta in toto il lavoro ad un'unica impresa esecutrice senza mettere mai fisicamente piede in cantiere i Coordinatori non sono necessari.

Nel caso in cui in fase progettuale venga valutato che per l'esecuzione dei lavori dovranno necessariamente essere presenti in cantiere due o più imprese esecutrici dovranno essere nominati sia il CSP che il CSE.

Il comma 11 dell'art. 90 ci dice che per tutti i lavori PRIVATI non soggetti ad una pratica edilizia (Permesso di Costruire o DIA) e comunque per TUTTI i lavori PRIVATI di importo inferiore ai 100.000 €, non è necessario nominare il CSP. E' sufficiente nominare un CSE prima dell'inizio dei lavori, che dovrà adempiere anche agli obblighi normativi previsti per il CSP (Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

Se invece, sempre in fase progettuale, si era pensato di eseguire i lavori con un'unica impresa ma di fatto in fase di realizzazione l'impresa esecutrice si deve servire di un subappaltatore, ma anche di un semplice nolo a caldo o di una fornitura in opera, allora in questo caso dovrà essere nominato il solo CSE che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Sottolineo che rispetto alla vecchia 494/96 è stato abolito qualsiasi vincolo di dimensione del cantiere (i famosi 200 uomini/giorno), pertanto per capire se i Coordinatori vanno nominati è sufficiente valutare in fase progettuale o comunque preventiva il numero di imprese esecutrici.

Riassumendo:

CANTIERE DI QUALSIASI DIMENSIONE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON 1 IMPRESA ESECUTRICE: NO CSP E NO CSE

CANTIERE PUBBLICO DI QUALSIASI DIMENSIONE CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE

CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE.

CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO D'OPERA AUMENTA A 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).


Ricordo infine che il CSP ed il CSE possono essere la medesima persona. Anzi, io lo trovo auspicabile in quanto il CSE, che deve attuare le misure contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, se questo piano lo ha anche scritto riuscirà ad applicarlo in maniera integrale e con un minor costo per il Committente.

INCOMPATIBILITA': il Testo Unico coordinato col D.Lgs. 106/09 esclude dalla possibilità di nomina a CSE in un dato cantiere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. L'esclusione delle figure di cui sopra però decade se vi è coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Solo in questo caso (e sottolineo SOLO) il Committente, che è anche Datore di Lavoro, può esso stesso assolvere alle funzioni di Coordinatore (se in possesso dei titoli previsti), ovvero nominare Coordinatore un suo dipendente o il suo RSPP.

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