lunedì 14 dicembre 2009

LA FORMAZIONE DEI COORDINATORI ALLA SICUREZZA


In un mio precedente post ho definito quando, in ottemperanza al Testo Unico sulla Sicurezza coordinato con il Decreto Correttivo 106/09, sia necessario nominare il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (vedi mio post del 15 settembre 2009).
Di seguito voglio invece esplicitare i requisiti formativi minimi che un Coordinatore alla Sicurezza deve possedere per poter ricoprire tale incarico.
Il D.Lgs. 81/08 è molto chiaro in merito e dedica all'argomento un intero articolo, l' art. 98 - "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Partiamo innanzitutto dal titolo di studio minimo richiesto:

Il CSP o CSE, per poter essere nominato, deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. In questo caso il Coordinatore dovrà dimostrare al proprio Datore di Lavoro Committente di avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel campo delle costruzioni. Tale dimostrazione deve essere effettuata attraverso un' ATTESTAZIONE SCRITTA di uno o più Datori di Lavoro e/o di uno o più Committenti che testimoni l'impegno lavorativo del soggetto nel settore costruzioni per un periodo totale (dato dalla somma dei periodi riportati su tutte le attestazioni) maggiore o uguale a 3 ANNI.

2) laurea MAGISTRALE (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita in una delle seguenti classi:

- LM- 4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
- LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
- LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
- LM-22 INGEGNERIA CHIMICA
- LM-23 INGEGNERIA CIVILE
- LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
- LM-25 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
- LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
- LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
- LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA
- LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
- LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
- LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
- LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
- LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
- LM-34 INGEGNERIA NAVALE
- LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
- LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
- LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
- LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, ovvero LAUREA SPECIALISTICA (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita nelle seguenti classi (che riporto integralmene in quanto, a parte la diversa codifica, sono molto simili alle precedenti ma non del tutto identiche):

- 4/S architettura e ingegneria edile
- 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S ingegneria biomedica
- 27/S ingegneria chimica
- 28/S ingegneria civile
- 29/S ingegneria dell'automazione
- 30/S ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S ingegneria elettrica
- 32/S ingegneria elettronica
- 33/S ingegneria energetica e nucleare
- 34/S ingegneria gestionale
- 35/S ingegneria informatica
- 36/S inggneria meccanica
- 37/S ingegneria navale
- 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 74/S scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
- 77/S scienze e tecnologie agrarie
- 86/S scienze geologiche

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, ovvero, infine, uno dei corrispondenti DIPLOMI DI LAUREA (5 anni - Vecchio Ordinamento) di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004 (cliccando sul Link vi comparirà il testo del decreto con le relative tabelle di conversione vecchio/nuovo ordinamento).
Anche in questo caso è necessaria, come al punto 1), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. L'esperienza minima richiesta è però minore, ovvero pari ad 1 ANNO.

3) LAUREA (TRIENNALE) conseguita nelle seguenti classi:

- L- 7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
- L- 8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
- L- 9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
- L-17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
- L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA

di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007. ovvero laurea conseguita nelle classi:

- 4 scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 ingegneria civile e ambientale
- 9 ingegneria dell'informazione
- 10 ingegneria industriale

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000.
Ovviamente, anche in quest'ultimo caso è necessaria, come ai punti 1) e 2), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. In questo caso l'esperienza minima richiesta è pari a 2 ANNI.

Benchè necessaria, la formazione scolastica o universitaria, nonchè l'esperienza minima richiesta, non sono sufficienti: per poter assumere il ruolo di Coordinatore, il tecnico dovrà seguire un corso obbligatorio della durata minima di 120 ore con obbligo di frequenza, verifica dell'apprendimento finale e conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto superamento della verifica stessa. I corsi sono organizzati dalle Regioni o dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia; i contenuti minimi di dettaglio del corso sono esplicitati nell'allegato XIV al Testo Unico.
Vi sono alcuni casi specifici in cui un Coordinatore può essere esonerato dalla frequenza del corso di 120 ore, ovvero:
a)se in possesso della laurea magistrale LM-26: INGEGNERIA DELLA SICUREZZA;
b)se dimostra di aver svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
c)se in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV;
d) se in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV.

Il Testo Unico (Coordinato col Decreto Correttivo) prevede, sempre per mezzo dell'allegato XIV, l'aggiornamento professionale continuo dei Coordinatori, a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

Ricordo che è compito del Committente (o Responsabile dei Lavori) verificare il possesso dei requisiti minimi di formazione del CSP/CSE. Pertanto, contestualmente alla nomina, il mio suggerimento è quello di chiedere al vostro Coordinatore, se non lo avete mai fatto prima, copia del diploma di geometra o di laurea, dell'attestazione riguardante il periodo di esperienza minimo nel settore costruzioni, dell'attestato di formazione specifica di 120 ore per Coordinatori (ove previsto) e degli attestati riguardanti l'aggiornamento professionale.

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1 commento:

Anonimo ha detto...

Buona sera ingegnere,
le chiedo se secondo lei ai fini del computo dell'esperienza lavorativa possono essere considerati i periodi di tirocinio (secondo la definizione di lavoratore riportata nell'art. 2 del TU) per i quali il responsabile ha dicharato che l'attività è stata svolta in cantiere.
saluti