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lunedì 11 gennaio 2010

LA DOCUMENTAZONE AMMINISTRATIVA DA CONSERVARE IN CANTIERE


Di seguito riporto una lista sintetica della documentazione amministrativa fondamentale da produrre e conservare per tutta la durata del cantiere. Tale documentazione è fondamentale, anche perchè, tra l'altro, potrebbe essere richiesta dalle autorità preposte alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza in cantiere. Vi consiglio di utilizzare la lista riportata di seguito come pratica check list per il controllo della documentazione presente nel vostro cantiere.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del Datore di Lavoro, i documenti fondamentali da produrre e conservare risultano essere:

1) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di impresa principale e di tutti i subappaltatori;
2) CCIAA (Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio) di impresa principale e di tutti i subappaltatori;
3) Piano Operativo di Sicurezza di impresa principale e di tutti i subappaltatori;
4) PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi);
5) Copia dell'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio;
6) Nel caso di ponteggio più alto di 20 ml o fuori dagli schemi tipo: progetto esecutivo del ponteggio firmato da tecnico abilitato(ingegnere o architetto);
7) Nel caso di ponteggio inferiore ai 20 ml ed in schema tipo: schizzo esecutivo del ponteggio (anche a mano) con indicazione degli elementi fondamentali (correnti, montanti, ancoraggi, ecc...);
8) Copia di tutti i contratti di subappalto;
9) Libretto degli apparecchi di sollevamento di potata superiore ai 200 kg e relativi verbali di verifica periodica;
10)Copia della verifica di controllo in cantiere di tutti gli apparecchi di sollevamento;
11)Istruzioni per l'uso e la manutenzione dei trabattelli (libretto redatto dal costruttore);
12)Libretti di tutti i recipienti in pressione di capacità superiore ai 25 litri;
13)Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cantiere;
14) Documentazione attestante l'invio delle dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico alle ISPESL o ASL competenti sul territorio ai fini della omologazione e messa in esercizio dell'impianto di messa a terra /protezione scariche atmosferiche (ed i verbali di verifica periodica);
15)Registro degli infortuni;
16)Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica;
17)Dichiarazione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale applicato ai Lavoraztori) applicato alle proprie maestranze;
18)Nomine degli addetti al pronto soccorso ed emergenza incendi;
19)Documentazione (verbali) attestante l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori in cantiere di impresa principale e di tutti i subappaltatori;
20)Nomina del Medico Competente;
21)Certificati di idoneità alla mansione di tutti i lavoratori;
22)Nomina dei Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP);
23)Nomina dei Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
24)Copia degli attestati di formazione di RSPP, RLS ed addetti alle emergenze;
25)Documentazone che attesti l'avvenuta consultazione degli RLS;
26)Libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine presenti in cantiere;
27)Registro dei controlli delle attrezzature di lavoro eseguiti a cura del Datore di Lavoro;
28)Per cantieri di durata superiore ai 200 giorni lavorativi: verbale di sopralluogo del medico competente e della riunione periodica.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del Committente o Responsabile dei Lavori, i documenti fondamentali da produrre e conservare risultano invece essere:

1) Designazione del Responsabile dei Lavori, se presente;
2) Designazione dei Coordinatori, se presenti;
3) Trasmissione all'amministrazione competente dei nominativi delle imprese esecutrici e della documentazione attestante la loro idoneità tecnico professionale, di cui all'Allegato XVII del Testo Unico, D.Lgs. n. 81/08;
4) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), nel caso in cui non sia prevista la nomina dei Coordinatori.

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti a carico del Coordinatori per la Progettazione e/o per l'Esecuzione delle opere, i documenti fondamentali da produrre e conservare risultano essere:

1) Piano di Sicurezza e di Coordinamento e fascicolo dell'opera;
2) Documentazione, a cura del CSE, attestante l'effettuazione dei sopralluoghi di verifica, l'attuazione del coordinamento e la corretta applicazione dei contenuti del PSC da parte delle imprese esecutrici.

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sabato 7 novembre 2009

NASCE IL QUADERNO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI


Con questo post voglio segnalarvi una importante novità nel campo della gestione della sicurezza nei cantieri. Alla fine di ottobre è nato infatti, in seconda revisione, il "Quaderno della sicurezza nei Cantieri Edili", un vademecum redatto dall'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro dell'AUSL di Imola in collaborazione con il gruppo Provinciale Edilizia della provincia di Bologna che fornisce in forma estremamente dettagliata informazioni alle imprese esecutrici ed alle varie figure identificate nel Testo Unico (Committenti o Responsabili Lavori, Coordinatori alla Sicurezza, Lavoratori, ecc...) in materia di gestione amministrativa della sicurezza ed, in generale, gestione del cantiere in materia di sicurezza. Il tutto aggiornato al D.Lgs. 81/08 così come modificato dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 106/09.
Infatti si ritrovano riportati un pratico elenco contenente tutta la documentazione amministrativa da predisporre prima dell'inizio dei lavori ed una serie di indicazioni normative in materia di sicurezza schematizzate per capitoli di lavorazioni(Scavi, lavori in quota, ponteggi, macchine ed attrezzature, ecc...). Ben evidenziate inoltre le sanzioni previste dalla normativa.
Insomma, una sorta di Bibbia che i tecnici dovrebbero sempre tenere sul comodino di fianco al letto.
Potete scaricare il testo integrale al Link che vi posto di seguito: io l'ho già fatto!

http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/162

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venerdì 18 settembre 2009

LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE


Salve. Questa sera vorrei approfondire l'argomento "NOTIFICA PRELIMINARE" e rispondere alle più semplici domande, ovvero:
1) quando va compilata?
2) che dati devo inserire?
3) a chi la devo consegnare?
4) quando va aggiornata?

Cominciamo dal punto 1): la Notifica Preliminare va compilata a cura del Committente o, se nominato, del Responsabile dei Lavori in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di più di una impresa, anche non contemporanea. In pratica in tutti i casi in cui sia necessario nominare un Coordinatore, sia per la progettazione che per l'esecuzione, è necessario predisporre anche la notifica. In più, la notifica va predisposta anche nel caso di cantieri in cui sia presente un'unica impresa esecutrice di un lavoro la cui entità superi i 200 uomini/giorno ("spannometricamente", la notifica andrà compilata per lavori - realizzati da un'unica impresa - di importo superiore ai 50.000 €: comunque in rete trovate diversi programmi gratis che calcolano gli uomini - giorno).

Passiamo al punto 2): Il Testo Unico ha reso molto più agevole la predisposizione della Notifica standardizzandola con un allegato specifico (allegato XII) che altro non è che una check list dei dati da inserire che dovremo sempre avere sottomano durante la compilazione. C'è da dire che molti regolamenti Comunali presentano dei fac-simile di notifiche già impaginate ed aggiornate al Testo Unico (il decreto Correttivo non ha apportato modifiche ai contenuti della notifica: date comunque una controllata che le notifiche scaricate rispettino effettivamente i contenuti richiesti dal D.Lgs. 81/08), pertanto vi invito ad entrare nei siti delle Amministrazioni dove eseguirete i lavori per controllarne la presenza (certe volte i funzionari comunali sono un pò rigidi e non accettano altre impaginazioni se non quelle eventualmente scaricate dal loro sito internet).
Di seguito vi elenco la lista dei dati richiesti:

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).


Punto 3): La Notifica preliminare, quando prevista, va SEMPRE consegnata presso gli appositi uffici della USL e della Direzione Provinciale del Lavoro (di seguito D.P.L.; per i più nostalgici è l'ex Ispettorato del Lavoro) territorialmente competenti, tassativamente PRIMA dell'inizio dei lavori, pertanto occhio alle date! In più, per tutti i lavori per cui sia necessario un titolo edilizio (DIA o Permesso di Costruire) copia della Notifica preliminare va trasmessa, sempre prima dell'inizio dei lavori, anche all'Amministrazione concedente il titolo edilizio stesso (Sportello unico Edilizia del Comune dove sono ubicati i lavori), unitamente al DURC di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti ed a una dichiarazione attestante la verifica dell'altra documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti (vedi art. 90, commma 9, lettera b). Vi consiglio di andare a consegnare le notifiche personalmente e non di trasmetterle tramite fax o raccomandata; questo per evitare eventuali contestazioni: se vi recate fisicamente presso gli uffici, i funzionari, sia dell'USL che della D.P.L., vi faranno un bel timbro firmato con in evidenza la data di consegna: incontestabile! Vi ricordo inoltre che la Notifica preliminare, o una sua copia, va sempre affissa ben visibile in cantiere (vedi art. 99, comma 2), pertanto stampatene e protocollatene sempre più di una copia, perchè non bastano mai! Fate un rapido conto: 1 per la D.P.L., 1 per l'U.S.L., 1 per il Committente, 1 per il Cantiere, 1 per il Comune nei casi richiesti ed una per il Resp. Lavori, se nominato: fanno già 6 copie!

Infine, passiamo al punto 4): la notifica preliminare andrebbe aggiornata e riconsegnata ad USL e DPL ogni qualvolta uno solo dei dati in essa contenuti subisca una variazione, ovvero: se varia la durata dei lavori, se subentrano nuove imprese esecutrici o lavoratori autonomi, se varia il Coordinatore, ecc, ecc... Poichè, all'atto pratico, vista la realtà di cantiere che di per sè essendo temporanea è anche molto mutevole, non è possibile notificare ogni singola variazione, vi consiglio, in caso di cantieri di medio/grosse dimensioni (per intendersi nel caso di cantieri che durano più di un anno) di aggiornare almeno una volta i contenuti, per far vedere alle amministrazioni che siete "virtuosi" e ligi al rispetto della normativa...

PS: se avete dubbi postateli sui commenti qui sotto e vi risponderò!

PPS: Hai bisogno di un Coordinatore o di un Responsabile dei Lavori? Visita il sito www.sicurezzabologna.it e richiedi un preventivo!