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venerdì 16 ottobre 2009

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (O RESPONSABILE DEI LAVORI)?



In questo post voglio creare un insieme organico di tutti gli adempimenti che qualsiasi Committente (o Responsabile dei Lavori, di seguito RL) che si appresta realizzare un'opera edile deve segure.
Prima di iniziare voglio chiarire che, sia che siate Committenti della vostra bifamiliare che di un grande progetto di urbanizzazione, non siete in nessun caso obbligati a nominare un RL. All'atto pratico però, se non vi occupate nel quotidiano di edilizia e non conoscete a menadito la normativa in materia di sicurezza nei cantieri, vi consiglio vivamente di nominarne uno. La scelta nei lavori pubblici ricade necessariamente nel RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ma non è mia intenzione andare a sviscerare la complessa normativa di settore. La scelta dell'RL nel caso di LAVORI PRIVATI, che analizzerò invece in questo post, può invece spaziare dal vostro geometra o architetto o ingegnere di fiducia al vostro vicino di casa (paradossalmente non vi è nessuna indicazione sulle competenze del RL), purchè se la senta di assumersi al vostro posto le responsabilità conseguenti. Infatti, se decidete di nominare un RL, automaticamente vi liberate delle responsabilità penali che gravano su di voi e le girate, in toto o parzialmente a vostra discrezione, proprio all'RL. Come anticipavo prima è bene che questa persona sia competente e conosca molto bene la normativa e gli adempimenti da seguire, che come vedremo sono numerosi ed impegnativi.
Se siete comunque decisi a non voler nominare un RL, leggete attentamente quanto segue. Spiegherò infatti sinteticamente ma in maniera quanto più completa possibile, passo dopo passo, quelli che saranno i vostri compiti dall'inizio alla fine del processo edilizio, indicando anche le sanzioni previste per il loro mancato assolvimento.

I COMPITI DEL COMMITTENTE (o RL):

1) Nel caso in cui nel vostro cantiere stimiate che sarà presente più di una impresa esecutrice dovrete nominare il Coordnatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito CSP) nei casi previsti dal Testo Unico (Vedi mio precedente post del 15 settembre 2009), che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito PSC). La nomina del CSP deve essere fatta al momento della scelta del progettista, pertanto, nel caso in cui non abbiate idea di chi nominare, è bene che, quando vi recate dal vostro geometra/ingegnere/architetto per conferirgli l'incarico, parliate subito anche del Coordinamento Sicurezza, che è un obbligo di legge: lui saprà consigliarvi.
SANZIONI: Se per caso non nominate il CSP nei casi contemplati dalla normativa è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da €2.500 a € 6.400.

2) Il D.Lgs 81/08, così come aggiornato dal D.Lgs. 106/09, obbliga il Committente a farsi parte attiva nella fase progettuale. Il vostro compito sarà quello di indirizzare il/i progettista/i a considerare tutti gli aspetti inerenti le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante le fasi realizzative dell'opera (per esempio, la scelta dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, la scelta di lavorazioni che, a parità di prodotto finito, riducano il rischio, ecc...vedi art. 15 del Testo Unico). Dovrete analizzare assieme ai progettisti le varie fasi di lavoro, pianificando lo svolgimento delle fasi critiche che presentano interferenze temporali (ovvero, in soldoni, dei lavori che si svolgono contemporaneamente occupando squadre diverse ma che operano nelle immediate vicinanze le une alle altre, notoriamente i più rischiosi) e stimando la durata di tutte queste fasi e dei lavori in generale.

3) Dovrete assicurarvi che il Coordinatore abbia redatto il PSC ed il Fascicolo delle caratteristiche dell'Opera, che dovrete leggere per intero e prendere in considerazione per l'analisi delle fasi di lavoro di cui al punto 2.
Si capisce che per collaborare con i progettisti, analizzare dei documenti tecnici come il PSC ed il Fascicolo e studiare tempi e metodi di lavoro è necessaria in questa fase una competenza specifica del Committente che una persona non occupata in edilizia in genere non ha.
SANZIONI: Se il CSP non redige il PSC ed il Fascicolo e voi non ne avete verificato la presenza è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800.

4) Presuppongo che prima di affidare i lavori farete una "gara" con più imprese che vi presenteranno le loro offerte, cosicchè voi possiate scegliere quella economicamente più conveniente o, come spesso si fa, voi possiate verificare l'allineamento ai prezzi di mercato dell'impresa di fiducia che avete già potenzialmente scelto. E' un vostro preciso obbligo di legge trasmettere il PSC a tutte le imprese che coinvolgerete nella presentazione delle offerte affinchè possano valutare il costo degli apprestamenti e delle procedure di sicurezza previsti nel documento.
SANZIONI: Se non trasmettete il PSC è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800

5) Nel caso in cui nel vostro cantiere stimiate che sarà presente più di una impresa dovrete nominare anche il Coordnatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE). In questo caso la nomina va fatta prima dell'affidamento dei lavori all'Impresa principale(e comunque un po' prima dell'inizio dei lavori). E' pertanto possibile nominare il CSE anche a progettazione conclusa. Nessuno vi vieta però di nominare contemporaneamente CSP e CSE e di dare i due incarichi alla medesima persona: così facendo probabilmente potrete risparmiare sula parcella.
SANZIONI: Se per caso non nominate il CSE nei casi contemplati dalla normativa è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da €2.500 a € 6.400.

6) Una volta nominati i Coordinatori dovrete comunicare entrambi i loro nominativi a tutte le imprese affidatarie ed a tutti i lavoratori autonomi coinvolti nei lavori. Vi consiglio di comunicare i nominativi a mezzo fax, di modo da lasciarne traccia scritta.
SANZIONI: nel caso non comunichiate i nominativi è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800

Voglio farvi presente che è espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 che la nomina dei Coordinatori non esonera il Committente dalla sua specifica responsabilità di vigilare sull'operato degli stessi. Dovrete pertanto vigilare costantemente sull'operato dei Coordinatori e sull'assolvimento dei loro adempimenti. Vi consiglio anche in questo caso di lasciare traccia scritta delle vostre verifiche, magari redigendo un verbale di riunione controfirmato dai Coordinatori.
SANZIONI: Se viene rilevata un'inadempienza del CSP/CSE e si accerta che voi non avete vigilato sul loro operato è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800.

7) Sarà vostra cura accertare che venga affisso il cartellone di cantiere e verificarne la completezza del contenuto. Il cartellone di cantiere contiene l'oggetto dell'opera, gli estremi delle concessioni, la durata dei lavori, l'impresa esecutrice,ecc... ed i nominativi di tutte le figure interessate nel processo edilizio, tra le quali dovranno essere riportati obbligatoriamente anche i nominativi del CSP e del CSE.
SANZIONI: nel caso non siano presenti i nominativi è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800

8) Prima dell'inizio dei lavori dovrete compilare e consegnare alla USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza la Notifica Preliminare, i cui contenuti sono esplicitati punto per punto nell'allegato XII del testo unico (vedi il mio post del 18 Settembre 09). La Notifica preliminare è un documento fondamentale e deve essere compilato correttamente e consegnato entro i tempi previsti in quanto se assente è prevista la sospensione immediata del titolo edilizio.

9) Dovrete verificare l'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE dell'impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici che parteciperanno alla costruzione. Tale verifica, che dovrà essere effettuata prima dell'ingresso in cantiere delle singole imprese, consiste nel richiedere e verificare i seguenti documenti:

a) DURC;
b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commecio;
c) dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica e corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, INAIL e Casse Edili;
d) dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ai dipendenti;
e) tutta la restante documentazione prevista dall'allegato XVII al Testo Unico.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale dovrà essere effettuarta anche per i lavoratori autonomi/artigiani che entreranno in cantiere. Il decreto correttivo al testo unico introduce anche il limite di 200 Uomini Giorno come discrimine per la verifica a mezzo richiesta della documentazione completa ovvero tramite un'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. Non voglio in questa sede approfondire l'argomento; analizzerò la procedura negli specifici casi in un nuovo post.
SANZIONI: la mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800..

10) Dovrete trasmettere all'amministrazione che vi ha rilasciato la concessione edilizia, prima dell'inizio dei lavori, copia della Notifica Preliminare e dei DURC di tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che avete già "selezionato".
SANZIONI: la mancata trasmissione prevede una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800..

11) Il Decreto correttivo al Testo Unico ha affidato al Committente un'ulteriore responsabilità: quella di verificare la formazione in materia di sicurezza ìdi dirigenti e preposti dell'impresa affidataria principale (NB: non è ancora stato stabilito che tipo di formazione queste figure debbano avere) e che quest'ultima corrisponda la quota parte degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, alle imprese subappaltatrici che realizzano, per conto dell'impresa principale, degli apprestamenti di sicurezza. In pratica dovrete pretendere che sui contratti tra impresa principale e subappaltatore vengano esplicitati gli oneri di sicurezza che gli spettano.
SANZIONI: la mancata verifica prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800..

Spero il quadro sia abbastanza chiaro. Se doveste avere dei dubbi non esitate a richiedere chiarimenti attraverso la finestra dei commenti qui sotto!

venerdì 18 settembre 2009

LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE


Salve. Questa sera vorrei approfondire l'argomento "NOTIFICA PRELIMINARE" e rispondere alle più semplici domande, ovvero:
1) quando va compilata?
2) che dati devo inserire?
3) a chi la devo consegnare?
4) quando va aggiornata?

Cominciamo dal punto 1): la Notifica Preliminare va compilata a cura del Committente o, se nominato, del Responsabile dei Lavori in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di più di una impresa, anche non contemporanea. In pratica in tutti i casi in cui sia necessario nominare un Coordinatore, sia per la progettazione che per l'esecuzione, è necessario predisporre anche la notifica. In più, la notifica va predisposta anche nel caso di cantieri in cui sia presente un'unica impresa esecutrice di un lavoro la cui entità superi i 200 uomini/giorno ("spannometricamente", la notifica andrà compilata per lavori - realizzati da un'unica impresa - di importo superiore ai 50.000 €: comunque in rete trovate diversi programmi gratis che calcolano gli uomini - giorno).

Passiamo al punto 2): Il Testo Unico ha reso molto più agevole la predisposizione della Notifica standardizzandola con un allegato specifico (allegato XII) che altro non è che una check list dei dati da inserire che dovremo sempre avere sottomano durante la compilazione. C'è da dire che molti regolamenti Comunali presentano dei fac-simile di notifiche già impaginate ed aggiornate al Testo Unico (il decreto Correttivo non ha apportato modifiche ai contenuti della notifica: date comunque una controllata che le notifiche scaricate rispettino effettivamente i contenuti richiesti dal D.Lgs. 81/08), pertanto vi invito ad entrare nei siti delle Amministrazioni dove eseguirete i lavori per controllarne la presenza (certe volte i funzionari comunali sono un pò rigidi e non accettano altre impaginazioni se non quelle eventualmente scaricate dal loro sito internet).
Di seguito vi elenco la lista dei dati richiesti:

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).


Punto 3): La Notifica preliminare, quando prevista, va SEMPRE consegnata presso gli appositi uffici della USL e della Direzione Provinciale del Lavoro (di seguito D.P.L.; per i più nostalgici è l'ex Ispettorato del Lavoro) territorialmente competenti, tassativamente PRIMA dell'inizio dei lavori, pertanto occhio alle date! In più, per tutti i lavori per cui sia necessario un titolo edilizio (DIA o Permesso di Costruire) copia della Notifica preliminare va trasmessa, sempre prima dell'inizio dei lavori, anche all'Amministrazione concedente il titolo edilizio stesso (Sportello unico Edilizia del Comune dove sono ubicati i lavori), unitamente al DURC di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti ed a una dichiarazione attestante la verifica dell'altra documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti (vedi art. 90, commma 9, lettera b). Vi consiglio di andare a consegnare le notifiche personalmente e non di trasmetterle tramite fax o raccomandata; questo per evitare eventuali contestazioni: se vi recate fisicamente presso gli uffici, i funzionari, sia dell'USL che della D.P.L., vi faranno un bel timbro firmato con in evidenza la data di consegna: incontestabile! Vi ricordo inoltre che la Notifica preliminare, o una sua copia, va sempre affissa ben visibile in cantiere (vedi art. 99, comma 2), pertanto stampatene e protocollatene sempre più di una copia, perchè non bastano mai! Fate un rapido conto: 1 per la D.P.L., 1 per l'U.S.L., 1 per il Committente, 1 per il Cantiere, 1 per il Comune nei casi richiesti ed una per il Resp. Lavori, se nominato: fanno già 6 copie!

Infine, passiamo al punto 4): la notifica preliminare andrebbe aggiornata e riconsegnata ad USL e DPL ogni qualvolta uno solo dei dati in essa contenuti subisca una variazione, ovvero: se varia la durata dei lavori, se subentrano nuove imprese esecutrici o lavoratori autonomi, se varia il Coordinatore, ecc, ecc... Poichè, all'atto pratico, vista la realtà di cantiere che di per sè essendo temporanea è anche molto mutevole, non è possibile notificare ogni singola variazione, vi consiglio, in caso di cantieri di medio/grosse dimensioni (per intendersi nel caso di cantieri che durano più di un anno) di aggiornare almeno una volta i contenuti, per far vedere alle amministrazioni che siete "virtuosi" e ligi al rispetto della normativa...

PS: se avete dubbi postateli sui commenti qui sotto e vi risponderò!

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