lunedì 14 dicembre 2009

LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE


Salve. Questa sera vorrei approfondire l'argomento "NOTIFICA PRELIMINARE" e rispondere alle più semplici domande, ovvero:
1) quando va compilata?
2) che dati devo inserire?
3) a chi la devo consegnare?
4) quando va aggiornata?

Cominciamo dal punto 1): la Notifica Preliminare va compilata a cura del Committente o, se nominato, del Responsabile dei Lavori in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di più di una impresa, anche non contemporanea. In pratica in tutti i casi in cui sia necessario nominare un Coordinatore, sia per la progettazione che per l'esecuzione, è necessario predisporre anche la notifica. In più, la notifica va predisposta anche nel caso di cantieri in cui sia presente un'unica impresa esecutrice di un lavoro la cui entità superi i 200 uomini/giorno ("spannometricamente", la notifica andrà compilata per lavori - realizzati da un'unica impresa - di importo superiore ai 50.000 €: comunque in rete trovate diversi programmi gratis che calcolano gli uomini - giorno).

Passiamo al punto 2): Il Testo Unico ha reso molto più agevole la predisposizione della Notifica standardizzandola con un allegato specifico (allegato XII) che altro non è che una check list dei dati da inserire che dovremo sempre avere sottomano durante la compilazione. C'è da dire che molti regolamenti Comunali presentano dei fac-simile di notifiche già impaginate ed aggiornate al Testo Unico (il decreto Correttivo non ha apportato modifiche ai contenuti della notifica: date comunque una controllata che le notifiche scaricate rispettino effettivamente i contenuti richiesti dal D.Lgs. 81/08), pertanto vi invito ad entrare nei siti delle Amministrazioni dove eseguirete i lavori per controllarne la presenza (certe volte i funzionari comunali sono un pò rigidi e non accettano altre impaginazioni se non quelle eventualmente scaricate dal loro sito internet).
Di seguito vi elenco la lista dei dati richiesti:

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).


Punto 3): La Notifica preliminare, quando prevista, va SEMPRE consegnata presso gli appositi uffici della USL e della Direzione Provinciale del Lavoro (di seguito D.P.L.; per i più nostalgici è l'ex Ispettorato del Lavoro) territorialmente competenti, tassativamente PRIMA dell'inizio dei lavori, pertanto occhio alle date! In più, per tutti i lavori per cui sia necessario un titolo edilizio (DIA o Permesso di Costruire) copia della Notifica preliminare va trasmessa, sempre prima dell'inizio dei lavori, anche all'Amministrazione concedente il titolo edilizio stesso (Sportello unico Edilizia del Comune dove sono ubicati i lavori), unitamente al DURC di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti ed a una dichiarazione attestante la verifica dell'altra documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti (vedi art. 90, commma 9, lettera b). Vi consiglio di andare a consegnare le notifiche personalmente e non di trasmetterle tramite fax o raccomandata; questo per evitare eventuali contestazioni: se vi recate fisicamente presso gli uffici, i funzionari, sia dell'USL che della D.P.L., vi faranno un bel timbro firmato con in evidenza la data di consegna: incontestabile! Vi ricordo inoltre che la Notifica preliminare, o una sua copia, va sempre affissa ben visibile in cantiere (vedi art. 99, comma 2), pertanto stampatene e protocollatene sempre più di una copia, perchè non bastano mai! Fate un rapido conto: 1 per la D.P.L., 1 per l'U.S.L., 1 per il Committente, 1 per il Cantiere, 1 per il Comune nei casi richiesti ed una per il Resp. Lavori, se nominato: fanno già 6 copie!

Infine, passiamo al punto 4): la notifica preliminare andrebbe aggiornata e riconsegnata ad USL e DPL ogni qualvolta uno solo dei dati in essa contenuti subisca una variazione, ovvero: se varia la durata dei lavori, se subentrano nuove imprese esecutrici o lavoratori autonomi, se varia il Coordinatore, ecc, ecc... Poichè, all'atto pratico, vista la realtà di cantiere che di per sè essendo temporanea è anche molto mutevole, non è possibile notificare ogni singola variazione, vi consiglio, in caso di cantieri di medio/grosse dimensioni (per intendersi nel caso di cantieri che durano più di un anno) di aggiornare almeno una volta i contenuti, per far vedere alle amministrazioni che siete "virtuosi" e ligi al rispetto della normativa...

PS: se avete dubbi postateli sui commenti qui sotto e vi risponderò!

PPS: Hai bisogno di un Coordinatore o di un Responsabile dei Lavori? Visita il sito www.sicurezzabologna.it e richiedi un preventivo!

2 commenti:

Unknown ha detto...

UTILISSIMO
GRAZIE MAX

villiam ha detto...

Nel caso di interventi edilizi nelle zone colpite dal sisma , la notifica preliminare deve essere inviata anche al SOA ?