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sabato 14 novembre 2009

IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERI DOVE SONO PRESENTI SOLO LAVORATORI AUTONOMI: E' NECESSARIO?


Chiarisco innanzitutto che il D.Lgs. 81/08 non impone l'obbligo al Committente di nominare un Coordinatore alla Sicurezza nel caso in cui nel cantiere siano presenti esclusivamente lavoratori autonomi, o artigiani che dir si vogia. Pertanto se parliamo di obbligo legislativo vi posso dire tranquillamente che NON sussiste. Altra cosa rispetto all'obbligo normativo è però l'opportunità di nominare il Coordinatore: nei cantieri non di trascurabile entità (per intendersi non sto parlando dell'artigiano che viene a sostituire i rivestimenti del vostro bagno assieme al fontaniere che deve sistemarvi il sifone del lavandino, ma di interventi un pò più consistenti come la sistemazione delle facciate esterne della casa, rifacimento della fognatura esterna, ecc, ecc...), o in cui sussista almeno uno dei rischi di cui all'allegato XI (caduta dall'alto, seppellimento entro scavi, lavori vicino a linee elettriche con conduttori nud in tensione, lavori che prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche, ecc...) il mio consiglio è quello di nominare tale figura.
Il mio consiglio sull'opportunità di nominare un Coordinatore alla Sicurezza nel caso di cantieri che prevedano solo la presenza di lavoratori autonomi nasce da una lettura più organica del D.Lgs. 81/08. Infatti, la mancata nomina del Coordinatore può costituire una colpa specifica nel caso del verificarsi di un evento infortunistico, e cioè la necessità di equiparare comunque i lavoratori autonomi alle imprese ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come di fatto previsto dal Testo Unico. La nomina del Coordinatore vi permette inoltre di evitare un paradosso che si può verificare e cioè di essere obbligati a provvedere alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza nel caso della presenza di due piccole imprese che intervengono ad operare in un cantiere anche se non contemporaneamente, lasciando invece che più ed anche numerosi lavoratori autonomi, pur se lavorano in cantiere contemporaneamente, possano svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali senza che vi sia un coordinamento.
A conferma della bontà del mio consiglio vi cito una sentenza della Corte di Cassazione Penale che, confermando una condanna già inflitta in Tribunale e poi confermata in Corte d'Appello, condanna un Committente per non aver nominato un Coordinatore per la Sicurezza nell’ambito di alcuni lavori di ristrutturazione che prevedevano la ripavimentazione di un cortile e la demolizione di una scala metallica ivi esistente nel corso dei quali è accaduto un infortunio mortale dell' artigiano intento ai lavori di ripavimentazione a seguito della caduta della scala medesima, causata dal secondo artigiano. I due lavoratori operavano da soli nel cantiere e, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, anche se due artigiani si trovano a lavorare da soli in un cantiere e nel quale di fatto vengono ad assumere la veste di lavoratori autonomi, è necessario comunque che il Committente provveda a nominare un Coordinatore per la Sicurezza.
Per chi volesse approfondire l'argomento la sentenza è la N° 1770 del 16/01/2009 della Sez. IV della Corte di Cassazione.
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martedì 15 settembre 2009

QUANDO NOMINARE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA?


Di seguito riporto un promemoria per tutte le persone che sono in procinto di nominare un Coordinatore per la Sicurezza, sia in fase di Progettazione (di seguito CSP) che in fase di Esecuzione dell'opera (di seguito CSE), ma che in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza n° 81/08 prima e del Decreto Correttivo n° 106/09 poi, si trovano in seria difficoltà a capire se questa figura sia veramente necessaria.

Innanzitutto bisogna dire che il soggetto che deve nominare i Coordinatori è il Committente, ovvero il
"soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"

Solo nel caso in cui il Committente abbia deciso di nominare un Responsabile dei Lavori (è necessaria in questo caso una nomina scritta), allora la nomina sarà compito di quest'ultimo. Nessun altro soggetto può nominare i Coordinatori.

In base al Testo Unico aggiornato al Decreto Correttivo, la nomina dei Coordinatori (sia CSP che CSE) è necessaria in tutti i casi in cui nel cantiere siano previste più di 2 imprese ESECUTRICI; pertanto, nel caso di lavori in cui vi sia un'unica impresa esecutrice oppure un'impresa affidataria che subappalta in toto il lavoro ad un'unica impresa esecutrice senza mettere mai fisicamente piede in cantiere i Coordinatori non sono necessari.

Nel caso in cui in fase progettuale venga valutato che per l'esecuzione dei lavori dovranno necessariamente essere presenti in cantiere due o più imprese esecutrici dovranno essere nominati sia il CSP che il CSE.

Il comma 11 dell'art. 90 ci dice che per tutti i lavori PRIVATI non soggetti ad una pratica edilizia (Permesso di Costruire o DIA) e comunque per TUTTI i lavori PRIVATI di importo inferiore ai 100.000 €, non è necessario nominare il CSP. E' sufficiente nominare un CSE prima dell'inizio dei lavori, che dovrà adempiere anche agli obblighi normativi previsti per il CSP (Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

Se invece, sempre in fase progettuale, si era pensato di eseguire i lavori con un'unica impresa ma di fatto in fase di realizzazione l'impresa esecutrice si deve servire di un subappaltatore, ma anche di un semplice nolo a caldo o di una fornitura in opera, allora in questo caso dovrà essere nominato il solo CSE che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Sottolineo che rispetto alla vecchia 494/96 è stato abolito qualsiasi vincolo di dimensione del cantiere (i famosi 200 uomini/giorno), pertanto per capire se i Coordinatori vanno nominati è sufficiente valutare in fase progettuale o comunque preventiva il numero di imprese esecutrici.

Riassumendo:

CANTIERE DI QUALSIASI DIMENSIONE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON 1 IMPRESA ESECUTRICE: NO CSP E NO CSE

CANTIERE PUBBLICO DI QUALSIASI DIMENSIONE CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE

CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE.

CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO D'OPERA AUMENTA A 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).


Ricordo infine che il CSP ed il CSE possono essere la medesima persona. Anzi, io lo trovo auspicabile in quanto il CSE, che deve attuare le misure contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, se questo piano lo ha anche scritto riuscirà ad applicarlo in maniera integrale e con un minor costo per il Committente.

INCOMPATIBILITA': il Testo Unico coordinato col D.Lgs. 106/09 esclude dalla possibilità di nomina a CSE in un dato cantiere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. L'esclusione delle figure di cui sopra però decade se vi è coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Solo in questo caso (e sottolineo SOLO) il Committente, che è anche Datore di Lavoro, può esso stesso assolvere alle funzioni di Coordinatore (se in possesso dei titoli previsti), ovvero nominare Coordinatore un suo dipendente o il suo RSPP.

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