sabato 14 novembre 2009

IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERI DOVE SONO PRESENTI SOLO LAVORATORI AUTONOMI: E' NECESSARIO?


Chiarisco innanzitutto che il D.Lgs. 81/08 non impone l'obbligo al Committente di nominare un Coordinatore alla Sicurezza nel caso in cui nel cantiere siano presenti esclusivamente lavoratori autonomi, o artigiani che dir si vogia. Pertanto se parliamo di obbligo legislativo vi posso dire tranquillamente che NON sussiste. Altra cosa rispetto all'obbligo normativo è però l'opportunità di nominare il Coordinatore: nei cantieri non di trascurabile entità (per intendersi non sto parlando dell'artigiano che viene a sostituire i rivestimenti del vostro bagno assieme al fontaniere che deve sistemarvi il sifone del lavandino, ma di interventi un pò più consistenti come la sistemazione delle facciate esterne della casa, rifacimento della fognatura esterna, ecc, ecc...), o in cui sussista almeno uno dei rischi di cui all'allegato XI (caduta dall'alto, seppellimento entro scavi, lavori vicino a linee elettriche con conduttori nud in tensione, lavori che prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche, ecc...) il mio consiglio è quello di nominare tale figura.
Il mio consiglio sull'opportunità di nominare un Coordinatore alla Sicurezza nel caso di cantieri che prevedano solo la presenza di lavoratori autonomi nasce da una lettura più organica del D.Lgs. 81/08. Infatti, la mancata nomina del Coordinatore può costituire una colpa specifica nel caso del verificarsi di un evento infortunistico, e cioè la necessità di equiparare comunque i lavoratori autonomi alle imprese ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come di fatto previsto dal Testo Unico. La nomina del Coordinatore vi permette inoltre di evitare un paradosso che si può verificare e cioè di essere obbligati a provvedere alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza nel caso della presenza di due piccole imprese che intervengono ad operare in un cantiere anche se non contemporaneamente, lasciando invece che più ed anche numerosi lavoratori autonomi, pur se lavorano in cantiere contemporaneamente, possano svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali senza che vi sia un coordinamento.
A conferma della bontà del mio consiglio vi cito una sentenza della Corte di Cassazione Penale che, confermando una condanna già inflitta in Tribunale e poi confermata in Corte d'Appello, condanna un Committente per non aver nominato un Coordinatore per la Sicurezza nell’ambito di alcuni lavori di ristrutturazione che prevedevano la ripavimentazione di un cortile e la demolizione di una scala metallica ivi esistente nel corso dei quali è accaduto un infortunio mortale dell' artigiano intento ai lavori di ripavimentazione a seguito della caduta della scala medesima, causata dal secondo artigiano. I due lavoratori operavano da soli nel cantiere e, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, anche se due artigiani si trovano a lavorare da soli in un cantiere e nel quale di fatto vengono ad assumere la veste di lavoratori autonomi, è necessario comunque che il Committente provveda a nominare un Coordinatore per la Sicurezza.
Per chi volesse approfondire l'argomento la sentenza è la N° 1770 del 16/01/2009 della Sez. IV della Corte di Cassazione.
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2 commenti:

Unknown ha detto...

CHIARO E PRECISO COME AL SOLITO.
GRAZIE
MAX

choku ha detto...

Noi ci siamo rivolti direttamente ad una azienda che effettua il noleggio bagni chimici, abbiamo risolto un problema in effetti...adesso gli operai non devono più percorrere lunghi tratti a piedi per poter raggiungere i servizi igienici.