venerdì 18 settembre 2009

LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE


Salve. Questa sera vorrei approfondire l'argomento "NOTIFICA PRELIMINARE" e rispondere alle più semplici domande, ovvero:
1) quando va compilata?
2) che dati devo inserire?
3) a chi la devo consegnare?
4) quando va aggiornata?

Cominciamo dal punto 1): la Notifica Preliminare va compilata a cura del Committente o, se nominato, del Responsabile dei Lavori in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di più di una impresa, anche non contemporanea. In pratica in tutti i casi in cui sia necessario nominare un Coordinatore, sia per la progettazione che per l'esecuzione, è necessario predisporre anche la notifica. In più, la notifica va predisposta anche nel caso di cantieri in cui sia presente un'unica impresa esecutrice di un lavoro la cui entità superi i 200 uomini/giorno ("spannometricamente", la notifica andrà compilata per lavori - realizzati da un'unica impresa - di importo superiore ai 50.000 €: comunque in rete trovate diversi programmi gratis che calcolano gli uomini - giorno).

Passiamo al punto 2): Il Testo Unico ha reso molto più agevole la predisposizione della Notifica standardizzandola con un allegato specifico (allegato XII) che altro non è che una check list dei dati da inserire che dovremo sempre avere sottomano durante la compilazione. C'è da dire che molti regolamenti Comunali presentano dei fac-simile di notifiche già impaginate ed aggiornate al Testo Unico (il decreto Correttivo non ha apportato modifiche ai contenuti della notifica: date comunque una controllata che le notifiche scaricate rispettino effettivamente i contenuti richiesti dal D.Lgs. 81/08), pertanto vi invito ad entrare nei siti delle Amministrazioni dove eseguirete i lavori per controllarne la presenza (certe volte i funzionari comunali sono un pò rigidi e non accettano altre impaginazioni se non quelle eventualmente scaricate dal loro sito internet).
Di seguito vi elenco la lista dei dati richiesti:

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).


Punto 3): La Notifica preliminare, quando prevista, va SEMPRE consegnata presso gli appositi uffici della USL e della Direzione Provinciale del Lavoro (di seguito D.P.L.; per i più nostalgici è l'ex Ispettorato del Lavoro) territorialmente competenti, tassativamente PRIMA dell'inizio dei lavori, pertanto occhio alle date! In più, per tutti i lavori per cui sia necessario un titolo edilizio (DIA o Permesso di Costruire) copia della Notifica preliminare va trasmessa, sempre prima dell'inizio dei lavori, anche all'Amministrazione concedente il titolo edilizio stesso (Sportello unico Edilizia del Comune dove sono ubicati i lavori), unitamente al DURC di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti ed a una dichiarazione attestante la verifica dell'altra documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti (vedi art. 90, commma 9, lettera b). Vi consiglio di andare a consegnare le notifiche personalmente e non di trasmetterle tramite fax o raccomandata; questo per evitare eventuali contestazioni: se vi recate fisicamente presso gli uffici, i funzionari, sia dell'USL che della D.P.L., vi faranno un bel timbro firmato con in evidenza la data di consegna: incontestabile! Vi ricordo inoltre che la Notifica preliminare, o una sua copia, va sempre affissa ben visibile in cantiere (vedi art. 99, comma 2), pertanto stampatene e protocollatene sempre più di una copia, perchè non bastano mai! Fate un rapido conto: 1 per la D.P.L., 1 per l'U.S.L., 1 per il Committente, 1 per il Cantiere, 1 per il Comune nei casi richiesti ed una per il Resp. Lavori, se nominato: fanno già 6 copie!

Infine, passiamo al punto 4): la notifica preliminare andrebbe aggiornata e riconsegnata ad USL e DPL ogni qualvolta uno solo dei dati in essa contenuti subisca una variazione, ovvero: se varia la durata dei lavori, se subentrano nuove imprese esecutrici o lavoratori autonomi, se varia il Coordinatore, ecc, ecc... Poichè, all'atto pratico, vista la realtà di cantiere che di per sè essendo temporanea è anche molto mutevole, non è possibile notificare ogni singola variazione, vi consiglio, in caso di cantieri di medio/grosse dimensioni (per intendersi nel caso di cantieri che durano più di un anno) di aggiornare almeno una volta i contenuti, per far vedere alle amministrazioni che siete "virtuosi" e ligi al rispetto della normativa...

PS: se avete dubbi postateli sui commenti qui sotto e vi risponderò!

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29 commenti:

Ersilia Di Cesare ha detto...

Ottima spiegazione, chiara e sintetica. Grazie

Marco De Bortoli ha detto...

Prego. Faccio del mio meglio!

Anonimo ha detto...

Avrei da chiedere un chiarimento:
in caso di rifacimento di un tetto (vedi allegato XI Testo unico n.81/2008- Lavori ad altezza superiore a 2 m di altezza) con una sola impresa e meno di 200 uomini-giorno) è obbligatoria la notifica preeliminare?
Grazie mille
Nadia Laurino

Marco De Bortoli ha detto...

Salve Sig.ra Laurino.
In base a quanto riportato all'art. 99 del Testo Unico ritengo che la Notifica Preliminare non sia necessaria. Nel caso in cui però l'impresa si dovesse servire di subappaltatori o di lavoratori autonomi sarebbe però necessario sia depositare la Notifica che nominare il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.
Pertanto vigili su chi entra in cantiere!
Saluti.

simone folino ha detto...

caro ingegnere le chiedo una consulenza in merito ad un incarico conferitomi;
PREMESSE:
1)subentro ad un tecnico che non è più iscritto all'albo.
2)non hanno fatto la notifica preliminare.
3) trattasi di una villetta singola che attualmente e ferma ai muri del cantinato.
4)non ho ovviamente partecipato alla progettazione.
5) il 16/12/2010 scade il permesso di costruire e sto predisponendo la proroga.
DOMANDE:
la notifica preliminare omessa cosa comporta al cliente?
c'è un modo per evitare la sanzione visto che i lavori che ha realizzato sino adesso sono inferiori a 200 u. g.?
se lascio scadere la concessione prima di ricominciare i lavori e attendendo la proroga si resetta il tutto dando magari un nuovo inizio lavori?
mi aiuti.... io intanto ho predisposto anche il PSC

Anonimo ha detto...

Per lavori di bonifica da residuati bellici è necessario fare la notifica preliminare

Paola ha detto...

Salve, nel leggere le sue risposte mi è rimasto un dubbio, provo a riassumere e ad estendere la domanda. Nel caso di lavori in cui si trova impegnata un'unica im presa e più di 200 uomino giorno (importo lavori > a 50.000 €), scatta l'obbligo della notifica ma non del PSC: dunque non verrà nominato il coordinatore per la sicurezza (in fase di prog. e di esec.ne)e alloraa nella notifica apparirà tutto tranne il nominativo del coordinatore?

Fabrizio ha detto...

Salve, inanzitutto complimenti per l'articolo, vi pongo la mia domanda:
Ho un cantiere in cui c'è stata una proroga del permesso di costruire, Bisogna fare lo stesso anche per la notifica preliminare, ovvero, fare una notifica all'asl e all'ispettorato dicendo che i lavori non ancora conclusi sono stati prorogati? Oppure ( come hanno detto a me durante i corsi sulla sicurezza) la notifica và fatta solo una volta e non ha scadenze...
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Anonimo ha detto...

Salve,
io restrutterò il mio appartamento chiedendo una SCIA per manutenzione straordinaria, i costi si aggireranno intorno ai 60000 euro, i tempi stimati sono 3 mesi di lavori con più di un'impresa (ci sarà il serramentista, il muratore, l'idraulico, il parquettista.. tutti con imprese a sé).
Sono quindi soggetta alla notifica preventiva alla ASL, giusto?
L'architetto che mi fa la direzione lavori non sapeva nulla di questa notifica.. può essere lui il responsabile della sicurezza? COme faccio a nominarne uno? Grazie per l'aiuto!

Andrea ha detto...

>>Buongiorno a tutti,
>>alla luce dell’attuale decreto in oggetto,
>>pongo subito il quesito,il quale è frutto della
>>confusione da parte di molti,compresi gli addetti ai lavori.
>>
>>Innanzitutto complimenti per la chiarezza,
>>premetto che ho letto tutti i vostri interventi,
>L’art.90 comma 3 non cita i lavoratori autonomi dal quale prende
>>spunto il quesito e cerca di chiarirlo ulteriormente.
>>
>>Quesito:
>>
>>Entrando nello specifico del mio caso:
>>aperta la SCIA per manutenzione straordinaria,
>>2 ditte chiamate per i lavori (una società “s.n.c”. e un’impresa
>individuale)
>>entrambe iscritte come impresa artigiana al registro delle imprese,
>>lavori da eseguire:messa a norma impianto elettrico e abbassamento di una
>>nicchia del soffitto in cartongesso,
>>i lavori sono presso la mia abitazione privata,verranno eseguiti da una
>>singola persona per ditta,
>>in giorni diversi,mezza giornata il primo e un’altra mezza giornata il
>secondo,
>>il totale di spesa si aggirerà attorno ai 1000€ per entrambi i lavori.
>>
>>Domanda:Sulla base di che cosa (dove è scritto?) il geometra che ha aperto
>la
>>SCIA e l’USL1 (ci sono andato di persona) dicono che NON SERVE la La
>notifica
>>preliminare (art.99 Dlgs 81/08),
>>mentre l’USL 2 (sempre di persona) e un’architetto dicono che DEVE ESSERE
>>INVIATA sicuramente?
>>Nel caso debba inviare comunicazione all’USL,deve essere nominato qualcuno
>>anche in questo caso come coordinatore della sicurezza o può assumersi la
>>responsabilità
>>il committente,cioè io?(non penso in caso di abbligatorietà sia possibile,ma
>>magari ci sono clausole che mi sono sfuggite!)
>>Esiste un format riconosciuto ufficiale da compilare e inviar all’USL visto
>>che sostengono che per farlo bisogna usare il sistema telematico,carta dei
>>servizi e POS (che nessuno ha ed è introvabile!)?
>>Chi ha ragione e perchè?sempre nel mio caso specifico.
>>Ringraziandola,le auguro Buon Lavoro!
Andrea

Andrea ha detto...

Buongiorno,
l'articolo 88 del testo unico 81/08 relativo al campo di applicazione di misure preventive a tutela della salute e sicurezza nei cantieri,cita al comma 2 "Le disposizioni non si applicano:"...al 2.g-bis "...nonchè ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a 10 uomini giorno,...........,che non espongono a rischi di cui allegato XI(elenco dei lavori comportanti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)
In sostanza posso affermare che anche se ci sono 2 imprese a casa mia, nel caso di cui sopra,non devo inviare notifica preliminare?
Ponendola per tutti,se a casa mia viene un elettricista a sistemare l'impianto finendo in giornata e la settimana dopo viene il cartongessista a gessarmi le crepe,io in quanto committente devo disturbare un coordinatore professionista per una stupidata del genere?e dov'è il cantiere qui?Spero che almeno lei sbrogli questo dubbio e le mando una bottiglia di Brunello!;-) Grazie!

Anonimo ha detto...

Salve, vi faccio una domanda, se la notifica non è stata fatta e i lavori sono già iniziati da un bel pò, posso farla adesso per allora?

Anonimo ha detto...

Aiuto!!! per lavori di rifacimento fognature condominio bisogna fare comunicazioni?? all'AUSL per usufruire della detrazione fiscale
GRAZIE IN ANTICIPO!!

LAMIAPREFERITA ha detto...

Buongiorno
in un cantiere è stata rimossa la figura dell'attuale capo cantiere della ditta appaltatrice e ne è stato nominato un altro, questo dato va comunicato agl'Enti competenti ? o è sufficiente che alleghiamo alla documentazione di cantiere la nuova nomina? E' necessario motivare la destituzione del precedente capo cantiere con documentazione ufficiale che ne spieghi le ragioni ?
Grazie
Saluti
Barbara Bruno

Giuliana G. ha detto...

Buongiorno ingegnere, dovremmo rifare il marciapiede antistante la palazzina in cui abito che fa parte di un complesso condominiale di 7 palazzine. L'attuale marciapiede è in cemento e dovremmo riprenderlo nelle parti in cui è degradato e successivamente pavimentarlo. Per questa tipologia di lavori e volendo usufruire delle detrazioni fiscali è obbligatoria la comunicazione preventiva alla A.s.l. di competenza? Nel ringraziarla, porgo cordiali saluti.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
Stiamo ristrutturando il ns appartamento all'interno di un condominio, è stata fatta la notifica preliminare ed è stata affissa sul cantiere come richiesto dalla legge; la mia domanda è questa:
dove apporre esattamente la notifica? sul portone di casa dove chiunque passa può vedere tutti i dati? o nella bacheca interna nell'androne? o sulla porta di casa?
La ringrazio per la risposta e porgo cordiali saluti

Anonimo ha detto...

Buonasera ingegnere, abbiamo in corso la ristrutturazione della nostra seconda casa, non abbiamo fatto prima dell'inizio dei lavori la notifica preliminare perchè nel cantiere operava una sola impresa e l'entità dei lavori era inferiore a 200 uomini/giorno. Avendo fatto delle modifiche in corso d'opera, ora la nostra situazione è quella prevista al punto b dell'art. 99 e cioè il nostro cantiere, inizialmente non soggetto all'obbligo di notifica, adesso lo è, ma non perchè ricadiamo nella categoria di cui alla lettera a (infatti non è subbentrata un'altra impresa), ma perchè ora ricadiamo nella categoria di cui alla lettera c, cioè l'entità dei lavori non è più inferiore a 200 uomini/giorno.
Pensiamo quindi di fare ora la notifica, però mi domando perchè al punto b dell'art. 99 si fa solo riferimento ad una situazione che porta alla categoria a, la mia situazione non è prevista?? Secondo lei c'è qualcosa che non va? Che cosa ci sta sfuggendo?
La ringrazio per i chiarimenti che ci darà.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, sussiste l'obbligo di inserire nella prima notifica preliminare anche un'impresa che subentrerà in cantiere successivamente alla data di inizio dei lavori?

Unknown ha detto...

Buongiorno ho un quesito da farLe. Sto subentrando, come coordinatore in fase di esecuzione ad un tecnico che ha rinunciato all'incarico. In cantiere esiste già una notifica preliminare fatta dal tecnico precedente; nel caso io debba aggiornarla, cosa devo fare?
grazie
Matteo

Patrizio Suma ha detto...

Salve,

presento mediante tecnico una Cila nel mese di agosto nella quale si dichiara che non rientriamo nell'obbligo di notifica preliminare all'Asl; in corso d'opera nel mese di settembre mediante un approfondimento rileviamo la necessità di fare la notifica preliminare all'Asl.

Domanda:
1) devo modificare la Cila?
2) ai fini delle detrazioni fiscali e degli acquisti di forniture (sanitari, infissi elettrodomestici), quale data devo considerare come effettiva di inizio dei lavori
la data della Cila (agosto) o della notifica (settembre)?

Grazie

Laura ha detto...

Buonasera
Sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione. L'architetto a cui si appoggia L'impresa edile Che Sta eseguendo i lavori di muratura Sostiene che nel mio caso non devo fare alcuna notifica alla Asl Perché I lavori sono eseguiti Da Una sola impresa edile, E poi altre imprese (elettricistai, idraulici e serramentisti a rotazione) nominati direttamente da me. Quindi in questo caso il coordinamento Non viene fatto da un professionista ma da me che chiamo a turno le varie imprese. Le sembra corretto?

Anonimo ha detto...

Buonasera,
In un cantiere edile privato, il ruolo del CSE è strettamente connesso con la durata dei lavori; di conseguenza una volta finiti i lavori, e dopo che la Direzione Lavori redige il FINE LAVORI, la responsabilità del CSE cessa automaticamente. In questo caso esiste l'obbligo per il CSE di trasmettere una NOTIFICA agli enti ASP E DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO per comunicare che i lavori sono ultimati? O non occorre?

E se dopo aver trasmesso il fine lavori, l'impresa continua a lavorare in cantiere sotto la responsabilità della committenza, quali responsabilità ricadono sul CSE?

In che modo il CSE può tutelarsi? Basta una dichiarazione tra committente e CSE senza trasmissione agli organi competenti?

Un'altra curiosità: se in corso d'opera subentrano delle imprese in subappalto, ma l'impresa affidataria resta sempre invariata, deve essere fatto un aggiornamento della notifica preliminare?

La ringrazio per la cortesia e disponibilità!
Ammetto la mia inesperienza, ma trattasi più che altro di punti non specificatamente trattati nel testo unico.
Buon Lavoro

Anonimo ha detto...

Ciao. Hai avuto risposta? �� servirebbe saperlo anche a me. Potresti raccontarmi come hai proceduto?
Grazie mille

Anonimo ha detto...

Siamo proprio in Italia alla fine tutto risulta ingarbugliato e poco chiaro.

Anonimo ha detto...

Nel caso di lavori in cui vi sia la presenza di una sola impresa quando e` necessario redigere e trasmettere la Notifica Preliminare agli Organi di controllo territorialmente competenti?
GRAZIE

Unknown ha detto...

Se hai bisogno di nominare un coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e in fase di esecuzione, rivolgiti a Safetyone Ingegneria S.r.l. un consulente competente con tanta esperienza maturata sul campo. In grado capace di gestire ogni aspetto in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico per la Sicurezza

Unknown ha detto...

Cantiere: realizzazione di un capannone prefabbricato. La ditta che ha fornito le strutture prefabbricate (ditta principale affidataria che ha il contratto con il committente) ha stipulato un contratto di sub-appalto con altra ditta che si occupa del montaggio delle strutture prefabbricate.
Domanda: la Notifica Preliminare va aggiornata trasmettendo il nominativo della ditta sub-appaltatrice che si occuperà del montaggio? oppure non è necessario in quanto nella Notifica Preliminare originaria è stato inserito il nominativo della ditta affidataria?
Se non è necessario fare l'aggiornamento della Notifica Preliminare, dovo trovo riscontro da un punto di vista normativo?
Grazie

nadia ha detto...

buongiorno, se c'è stata una sospensione dei lavori e quindi la data di fine lavori è cambiata ma non la durata in se , la notifica deve essere aggiornata? grazie

GIAMPIERO ha detto...

Salve,
mi viene un dubbio. Se il periodo dei lavori va da febbraio ad aprile (89 giorni) però effettivamente i lavori verranno eseguiti in 20 giorni da febbraio ad aprile (ci saranno delle settimane in cui i lavori si fermeranno), cosa va indicato nella durata presunta dei lavori? 89 giorni o 20?

Grazie.