sabato 22 maggio 2010

I SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI CANTIERE


Spesso capita, soprattutto in cantieri piuttosto estesi, che il controllo materiale sui flussi di subappaltatori e maestranze in ingresso ed uscita dalle aree di lavoro sia piuttosto complicato e difficile da gestire. L'arduo compito di conoscere con esattezza in ogni istante chi è presente in cantiere è affidato al Capo Cantiere, che deve ovviamente assolvere ad innumerevoli altre faccende di tipo tecnico ed organizzativo e spesso non riesce materialmente a controllare gli accessi al cantiere in maniera continua.
Poichè risulta fondamentale per la gestione ed il coordinamento della sicurezza conoscere sempre con precisione chi è all'interno dell'area di lavoro e se ne ha i titoli, consiglio ai colleghi di valutare l'utilizzo dei nuovi sistemi di controllo automatizzato dei varchi di cantiere, mantenendo in ogni caso attivo anche un sistema di controllo all’interno del cantiere gestito in maniera tradizionale attraverso l’opera del Capo Cantiere.
Tali sistemi si basano sul controllo degli accessi mediante videocamere piazzate ai varchi e/o webcams e collegate ad un sistema informatizzato in grado di elaborare dati sui transitidi persone e mezzi, sull'utilizzo dei DPI da parte delle maestranze, ecc...e trasmetterli attraverso la rete.
In tal caso è sempre bene organizzare il cantiere in 2 aree distinte, una di cantiere e una dedicata esclusivamente ai box per personale separata fisicamente (con una recinzione) dall'area di cantiere vera e propria:Pertanto, anche gli accessi saranno distinti: dovrà essere predisposto infatti un varco carrabile in accesso all'area di cantiere, dedicato al transito di mezzi operativi, fornitori, ecc..., ed un varco pedonale di accesso all'area dei box di cantiere(che chiameremo di "area di precantiere").
I punti ove si effettuerà il controllo dei flussi di persone saranno 3, in quanto bisogna considerare anche il varco pedonale dall'area di precantiere all'area di lavoro.
Gli apparati del sistema informatizzato di controllo degli accessi verranno quindi installati in corrispondenza dei seguenti varchi di passaggio :
- fra percorso esterno ed area di lavoro;
- fra area di precantiere ed area di lavoro;
- fra percorso esterno ed area di precantiere.
secondo il seguente schema funzionale:



1) Varco carrabile fra il percorso comune e l’area di lavoro (VARCO A)
Il controllo avrà lo scopo di prevenire ed impedire l’accesso di mezzi non autorizzati all’interno dell’area di lavoro.
Il controllo è pensato mediante un sistema di controllo automatico costituito da un rilevatore alimentato a bassissima tensione (12 V) in corrispondenza del varco, da una webcam, da un avvisatore acustico, da una o più postazioni remote che ricevono le informazioni dal rilevatore e da serie di "etichette" di identificazione. Tale modalità vale sia nel caso di automezzi permanenti (impiegati per tutta la durata del cantiere) che di automezzi dotati di tag temporaneo. Gli accessi di automezzi occasionali, saranno gestiti per singolo evento.
Per il personale a bordo, si agirà in questo modo: all’atto del passaggio l’autista dell’automezzo espone il suo badge personale verso il lettore per l’identificazione, mentre tutte le altre persone eventualmente a bordo scendono dall’automezzo ed accedono all’area di precantiere attraverso il varco C (in ogni caso il capo cantiere avrà il compito di controllare che ogni mezzo acceda al cantiere con il solo conducente a bordo).
All’atto del passaggio attraverso il varco di un mezzo autorizzato il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video. Operatori in posizione remota (interni all’Impresa, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto.
All’atto del passaggio attraverso il varco di un mezzo non autorizzato, il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video, attivando anche l’avvisatore acustico. Inoltre viene inviato un messaggio SMS al cellulare di cantiere ed, ove lo si ritenga necessario, ad altri cellulari. In ogni caso operatori in posizione remota (interni all’impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto ed, ove lo si ritenga necessario, ricevono una mail che li avvisa dell’anomalia.

Varco fra area di precantiere ed area di lavoro (VARCO B)

Il controllo ha lo scopo di prevenire l’accesso di personale privo dei necessari D.P.I. all’interno dell’area di lavoro.
Il controllo viene eseguito mediante un sistema di controllo automatico costituito da un rilevatore alimentato a bassissima tensione (12 V) in corrispondenza del varco, da una webcam, da un avvisatore acustico, da una o più postazioni remote che ricevono le informazioni dal rilevatore e da serie di etichette adesive installate sulle tessere personali e sui D.P.I. (scarpe ed elmetti) degli operatori.
All’atto del passaggio attraverso il varco di un operatore autorizzato dotato dei necessari D.P.I. il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video. Operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto.
All’atto del passaggio attraverso il varco di un operatore non autorizzato, ovvero privo di qualcuno fra i necessari D.P.I., il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video, attivando anche l’avvisatore acustico. Inoltre viene inviato un messaggio SMS al cellulare di cantiere ed, ove lo si ritenga necessario, ad altri cellulari. In ogni caso operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto ed, ove lo si ritenga necessario, ricevono una mail che li avvisa dell’anomalia.

Varco fra il percorso comune e l’area di precantiere (VARCO C)

Il controllo ha lo scopo di prevenire ed impedire l’accesso di personale non autorizzato all’interno dell’area di precantiere.
Il controllo viene eseguito mediante un sistema di controllo automatico costituito da un rilevatore alimentato a bassissima tensione (12 V) in corrispondenza del varco, da una webcam, da un avvisatore acustico, da una o più postazioni remote che ricevono le informazioni dal rilevatore e da serie di etichette adesive installate sulle tessere personali e sui D.P.I.(scarpe ed elmetti) degli operatori.
Nel momento in cui un operatore autorizzato intenda accedere all’area di precantiere, egli si presenta al varco C ed, utilizzando la propria tessera personale (munita di etichetta), comanda l’apertura del cancello pedonale. Il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video. Operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto.
Nel momento in cui una persona non autorizzata (o non ancora autorizzata) intenda accedere all’area di precantiere, egli si presenta al varco C e preme il pulsante del campanello. Il personale all’interno (capo cantiere o suo delegato) riceve il visitatore e gestisce la situazione secondo le procedure descritte di seguito. Operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto.

---

sabato 17 aprile 2010

IL RISCHIO AMIANTO


Con questo post desidero portarvi a conoscenza dei rischi e delle misure che la normativa attualmente impone di prendere nel caso la copertura della vostra abitazione sia realizzata in lastre di eternit, o più in generale, se abbiate rilevato la presenza di parti dell’edificio contenenti amianto (come per esempio, coperti di pensiline, cisterne, contenitori, ecc...).
L'amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di vita e inalate inconsapevolmente.
Il rilascio di fibre nell'ambiente può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc.
L'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio come l’absestosi e tumori di tipo maligno del polmone, come il carcinoma, e delle membrane sierose, principalmente la pleura, come il mesotelioma. Esse insorgono dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.
Nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, spesso utilizzate per copertura in edilizia negli anni del dopoguerra sino agli anni ‘70, l’amianto è inglobato in una matrice non friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. Dopo anni dall’installazione, tuttavia, le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria.
Nelle coperture la liberazione di fibre avviene facilmente in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa.
Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e, in misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo disperse nell’ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate.
La normativa attuale prevede che nei siti in cui permane la presenza di amianto, anche bonificato, occorre predisporre e attuare un programma di manutenzione e un piano per le attività di manutenzione e custodia.
Il DPR 8 agosto 1994 costituisce l’atto d’indirizzo e di coordinamento per le regioni a cui è stato affidato il compito di provvedere al censimento dei siti interessati dall’amianto (siti di estrazione, attività che hanno utilizzato tale minerale all’interno dei processi produttivi, edifici con presenza di materiali contenenti amianto etc…) e di adottare i piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente. Successivamente il D.M. 18 marzo 2003 n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della L. 23 marzo 2001, n. 93” ha specificato i criteri per l’individuazione dei siti con presenza di amianto e per la definizione degli interventi di bonifica prioritari.
In questo contesto il compito del Comune di Bologna (come di tutti i comuni in genere) è quello di comunicare i siti su cui si rileva la presenza di amianto all’Azienda USL, che provvede alle verifiche tecniche sui materiali che possono contenere amianto in quanto organo tecnico a cui spetta la sorveglianza e la valutazione del rischio sanitario.
Sulla base di quanto prescritto da parte dell’Azienda USL il Comune di Bologna ed i comuni limitrofi emanano delle Ordinanze per richiedere a privati, condomini o società proprietarie di immobili su cui sia rilevata la presenza di amianto, in genere, una delle seguenti azioni:
• di verificare la presenza di materiali contenenti amianto e di valutarne lo stato di conservazione ai sensi del DM 6 settembre 1994 e delle linee guida elaborate dalla Regione Emilia Romagna;
• di bonificare i materiali contenenti amianto nel caso sia accertato il rilascio di fibre nell’ambiente che costituisce un rischio per la salute delle persone.
Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008 il Comune di Bologna ha emesso complessivamente 138 ordinanze, con un trend in progressivo aumento.
Riassumendo, sia il Comune che l’azienda USL negli ultimi anni si stanno sempre più indirizzando ad ordinare il monitoraggio delle coperture attraverso analisi periodiche e piuttosto costose (da ripetere ogni 2-3 anni) con il risultato che spesso, in seguito alla verifica, viene ordinato ai proprietari di bonificare il materiale contenente amianto.
In presenza di amianto il comportamento più indicato è quello di contattare un tecnico competente in materia che effettui un’ispezione dell’edificio e definisca le ulteriori verifiche o le attività da attuare. In attesa di una valutazione approfondita è consigliabile non toccare, colpire, danneggiare o rimuovere il materiale: infatti le fibre di amianto possono liberarsi in maggior quantità se il materiale viene manomesso. È consigliabile inoltre limitare l’accesso all’area interessata.
L'opera di rimozione e smaltimento dell'amianto è una procedura che deve essere effettuata esclusivamente da aziende specializzate sotto la supervisione /autorizzazione dell'ASL locale e nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81/08, Capo III, artt. dal 246 al 265. Smaltire in modo diverso l’amianto costituisce reato.

Nel caso in cui foste interessati, sono personalmente disponibile a fissare un appuntamento per verificare lo stato delle vostre coperture e, se risultasse necessario, per definire le modalità di bonifica del vostro coperto, eseguire le eventuali pratiche necessarie da depositare in Comune, segnalandovi, per l'intervento, le migliori imprese abilitate e coordinando tutti gli interventi necessari per permettere la realizzazione dell’intervento nel pieno rispetto della normativa vigente.

Vi ricordo i miei contatti:
e-mail: info@sicurezzabologna.it
cell: 347-8747831


---

lunedì 5 aprile 2010

UN SITO DI RIFERIMENTO PER GLI ADDETTI AI LAVORI

Vi voglio segnalare un sito che senz'altro è una sorta di "must" per tutti coloro che si occupano di sicurezza negli ambienti di lavoro e che desiderano mantenersi costantemente aggiornati.








Il sito è www.puntosicuro.it: esso fornisce quotidianamente informazioni su aggiornamenti normativi, pratiche di lavoro, sentenze, interpretazioni normative, direttive, ecc... spaziando in tutti i campi dello scibile in materia di sicurezza. E' inoltre possibile iscriversi alla newsletter (quotidiana) oppure ricevere i feed RSS direttamente sul proprio PC.
Un consiglio: abusatene!

Clicca QUI per andare direttamente al sito.

---

sabato 27 marzo 2010

LA CHECK LIST DEL MINISTERO DEL LAVORO


Voglio segnalare la nuova Check List del Ministero del Lavoro per il controllo degli standards di Sicurezza nei Cantieri Edili: un ottimo strumento, per di più "ufficiale".
Di seguito vi posto il Link: cliccandovi sopra troverete un pratico PDF contenente le slides esplicative degli aspetti da monitorare e la check list vera e propria in coda al documento.
Il mio consiglio: utilizzatela periodicamente!

CHECK LIST MINISTERO DEL LAVORO

---

lunedì 22 marzo 2010

LAVORI CON FUNI


I lavori in quota sono tutti quei lavori in cui l'addetto si trova ad operare ad altezza superiore a 2,00 ml rispetto ad un piano stabile: per essere più chiari i due metri sono misurati da "terra" alla base di appoggio dei piedi dell'operatore.
E' noto come la normativa sulla sicurezza privilegi, in tutti i luoghi di lavoro, i dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli di protezione individuale, ed ovviamente non fa eccezione nemmeno per i lavori in quota. Pertanto, ove questo sia possibile, la normativa indirizza verso la realizzazione di ponteggi, parapetti, ovvero verso l'utilizzo di piattaforme elevatrici.
Vi sono però delle situazioni particolari in cui la realizzazione di un ponteggio non è di fatto possibile, come nel caso di proprietà inaccessibili, oppure l'area di intervento non è raggiungibile da una piattaforma aerea, come nel caso, per esempio, di pozzi luce interni agli edifici, ecc...
In questo caso un'alternativa possono essere i lavori con fune (ovvero con operatori appesi a delle corde) per lo svolgimento dei quali si utilizzano tecniche ed attrezzature derivanti direttamente dall'alpinismo.
I lavori con fune sono lavori in cui l'operatore è direttamente sostenuto da una fune, sia che si trovi sospeso completamente o in appoggio su una struttura in quota, sia nella fase di accesso che durante il lavoro, sia nella fase di uscita dal luogo di lavoro o comunque in una o più di queste fasi.
I lavori su funi trovano applicazione su tetti e pareti di edifici, su pareti e scarpate naturali, su tralicci e pali, in pozzi, su alberi d'alto fusto, ecc...

Il Testo Unico sulla Sicurezza, recependo il D.Lgs. n. 235/2003 dedicato ai lavori in quota, dedica attenzione a questa tipologia particolare di lavorazioni, non ancora molto diffuse ma attentamente normate, sottolineando come debbano comunque essere preventivamente valutati e preferiti tutti i più diffusi sistemi di protezione collettiva per lavori in quota e come le lavorazioni con funi debbano sempre essere giustificate ed eseguite in condizioni di sicurezza.
Di seguito l'art. 111, c. 1:

"Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"
(ovvero, in sostanza, priorità ai ponteggi, ai parapetti, alle autogrù, ecc... rispetto alle funi);

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.


il T.U. dice inoltre che ( art. 111, c. 4):

"Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare".

Questo significa, in pratica, che l'impresa che propone il sistema di intervento con funi deve effettuare una valutazione dei rischi che giustifica la scelta FACENDO ESPLICITO RIFERIMENTO ALLE ALTERNATIVE CHE PERMETTONO L'ADOZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ed al perchè queste siano state scartate, adducendo anche motivazioni di carattere economico.
Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi la Valutazione dei Rischi dovrà tener conto dei seguenti elementi:
- impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
- pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
- impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;
- esigenza di urgenza di intervento giustificata;
- minor rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
- durata limitata nel tempo dell'intervento;
- impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre posta nell'organizzazione e sorveglianza dei lavori in quota, onde poter tempestivamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità, prestando attenzione alle condizioni metereologiche che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, come la presenza di vento, ghiaccio, ecc...
Pertanto l'impresa che effettivamente realizzerà i lavori con funi dovrà dettagliare nel proprio POS la specifica tecnica operativa, comprensiva di tutte le procedure per la salita, la discesa e lo stazionamento in quota durante le lavorazioni; i metodi e dispositivi di ancoraggio, i DPI specifici, le tecniche di movimentazione dei materiali, i dispositivi di protezione delle aree sottostanti contro le cadute di oggetti dall'alto, le procedure di emergenza in caso di incidente.... Dovrà inoltre essere in possesso, per ogni addetto, degli attestati di formazione obbligatoria ( vedi All. XXI al T.U).

Molto utili risultano essere le Linee guida ISPESL "per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi" emanate in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 235/2003, valido riferimento anche oggi, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Di seguito il Link:


http://www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/linea%20guida%20funi.pdf


---

lunedì 15 marzo 2010

IMPIANTI ELETTRICI: UNA LISTA DELLE PRESCRIZIONI PRINCIPALI DI CUI TENER CONTO PER LAVORARE IN SICUREZZA.


Il rischio elettrocuzione è alquanto subdolo perchè spesso non visibile e quindi non percepito come tale. A ciò si aggiunge spesso una scarsa conoscenza tecnica su impianti elettrici e meccanismi di dispersione di corrente degli addetti alla sicurezza. Ad ogni modo, la Testo Unico sulla Sicurezza corre in aiuto anche ai "profani", elencando i principi necessari per realizzare un impianto elettrico di cantiere in modo corretto, riducendo a monte i rischi da contatto elettrico (vedere anche mio precedente post datato 11 luglio 2009 - Il Rischio Elettrico-). Le norme Tecniche Europee CEI EN specifiche per materiali ed impianti elettrici definiscono invece rigorosamente le prestazioni e la tipologia dei materiali da utilizzarsi per realizzare impianti perfettamente a Norma. I preposti alla sicurezza nei cantieri, non essendo in genere tecnici specializzati nella progettazione o realizzazione di impianti elettrici, non sono tenuti a conoscere la normativa CEI. Il loro compito è quello di verificare il rispetto di alcuni punti fondamentali che andrò a schematizzare di seguito: riportare tali punti in una check list per controllarne l'applicazione sarebbe di grande aiuto...

Proseguo riportanto un altro principio generale sancito dalla normativa: tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica, ovvero dai contatti indiretti e diretti, da inneschi e propagazioni di incendi, esplosioni, da ustioni, sovratensioni, archi elettrici ecc...

Spostiamoci in cantiere: la prima cosa da fare è verificare la presenza di cavi aerei nudi in tensione: ricordo infatti che NON possono essere effettuati lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette a distanze inferiori ai seguenti valori:
3 metri per tensioni sino a 1.000 V (bassa tensione);
3,5 metri per tensionni da 1.001 a 30.000 V (media tensione);
5 metri per tensioni da 30.001 a 132.000 V (alta tensione);
7 metri per tensioni dai 132.001 V in poi.

Tali distanze, come precisa l'All. IX al T.U., sono da da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Analizziamo le varie parti dell'impiano elettrico di cantiere evidenziando i principali aspetti da monitorare:

I QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE devono rispettare sempre le seguenti prescrizioni:
- devono essere conformi alle prescrizioni della norma CEI-EN 60439-4;
- devono essere dotati di un dipositivo di interruzione e sezionamento generale facilmente accessibile;
- l'alimentazione degli apparecchi elettrici di cantiere deve essere effettuata tramite quadri di distribuzione, ciascuno dei quali deve essere dotato di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, i contatti indiretti e di prese a spina;
- le prese a spina di cantiere con corrente nominale superiore ai 16A devono essere conformi alla Norma CEI-EN 60309-2;
- le prese a spina e gli apparecchi elettrici di cantiere mobili permanentemente connessi, entrambi aventi correnti nominali a 32A inclusi, devono essere protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA o devono essere alimentati da circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o devono essere protetti mediante separazione elettrica, con ciascuna presa a spina o appareccnhio utilizzatore mobile alimentato da un trasformatore distinto o da un avvolgimento secondario separato di un trasformatore (!! vedi il concetto di separazione elettrica in mio post dell' 11 luglio 2009!!);
- le prese a spina per uso domestico o similare possono essere utilizzate a condizione che siano protette, per installazione, contro gli urti, penetrazione di liquidi e corpi solidi (grado "IP").

Gli impianti elettrici devono essere collegati a TERRA: i conduttori di terra e di protezione devono essere di sezione adeguata, non meno di 16 mmq per i conduttori di terra e sezione pari a quella di fase per i conduttori di protezione; le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste ed i dispersori di terra devono essere realizzate in modo idoneo (come da NORME CEI 64-8/5, 64 8/7 e GUIDA CEI 64-17).
DEVONO ESSERE COLLEGATE A TERRA ANCHE TUTTE LE MASSE E LE MASSE ESTRANEE: tutte le masse e le masse estranee simultaneamente accessibili devono essere collegate al medesimo impianto di terra.

Anche per la realizzazione degli impianti elettrici di cantiere dovranno essere utilizzati CONDUTTORI ELETTRICI che rispettino la codifica dei colori (bicolore giallo verde per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità, blu chiaro per il conduttore neutro, marrone o nero - in genere - o grigio per le fasi)

I conduttori elettrici flessibili utilizzati per derivazioni provvisorie o per alimentazione di apparecchi portatili o mobili:
- non devono attraversare, a terra, luoghi di transito di veicoli o pedoni: quando questo sia necessario deve essere assicurata una protezione speciale contro i contatti meccanici e contro il contatto con macchinari di cantiere;
- deve essere posta particolare attenzione alla protezione di cavi posti a terra e dei cavi aerei contro i danneggiamenti meccanici e dalle attività di cantiere;
- i cavi flessibili devono essere del tipo H07RN-F o equivalente (H07RN8-F, FG70K 0,6/1KW e H07BQ-F), resistenti all'abrasione e all'acqua.

Prescrizioni riguardanti gli APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI:
- nei lavori all'aperto è vietato utilizzare utensili a tensione superiore ai 220V;
- nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi o a contatto o dentro grandi masse metalliche è vietato l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore ai 50V;
- se l'alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare con il punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra;
- il grado di protezione delle apparecchiature - ma anche dei componenti l'impianto elettrico - contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (grado IP) deve essere adeguato alle condizioni di utilizzo.

Prescrizioni riguardanti l'utilizzo di LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI utilizzate in luoghi umidi o bagnati:
- devono essere alimentate attraverso circuiti SELV;
- devono essere conformi alla norma CEI-EN 60598-2-8 ed avere le seguenti caratteristiche:
- impugnatura in materiale isolante;
- parti in tensione (o che vi possono entrare) completamente protette;
- protezione meccanica della lampadina;
- grado di protezione IP minimo pari a 44.

Deve essere inoltre garantita la protezione di impianti, strutture, attrezzature contro le SCARICHE ATMOSFERICHE (fulmini) con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica:
- l'impianto di protezione dai fulmini deve essere interconnesso con quello generale di terra;
- la sezione dei conduttori impiegati per la dispersione delle cariche atmosferiche deve essere corrispondente alla relazione di progetto.

----

sabato 6 marzo 2010

MACCHINE ED APPARECCHIATURE PRESENTI IN CANTIERE: I PRINCIPI DELLA SICUREZZA


Tutte le macchine ed attrezzature di lavoro presenti in cantiere e messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ovvero:

>> Direttiva sicurezza delle attrezzature di lavoro 89/655/CEE (11/89);
>> Direttiva ATEX 94/9/CE e Direttiva Utilizzatori 99/92/CE (03/94);
>> Direttiva PED 97/23/CE (05/97);
>> Direttiva EMC 2004/108/CE (01/04);
>> Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (12/06);
>> Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE (02/73);
>> Revisione Direttiva Macchine 2006/42/CE (06/06);
>> Direttiva Macchine 98/37/CE (07/98); ecc...

Pertanto tutte le attrezzature dovranno essere marchiate C E e dovranno essere conformi allo specifico ambiente di utilizzo così come vuole la normativa di settore.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, sebbene non marchiate C E, devono essere comunque rese conformi a degli standards di sicurezza contenuti nell'allegato V al Testo Unico, D.Lgs. 81/08.
Di seguito ne riassumo un estratto con i contenuti essenziali per tenere d'occhio e valutare la conformità normativa delle principali attrezzature presenti in cantiere:

1a) La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine;
1b) ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza;
2) se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione; in particolare gli organi lavoratori e di trasmissione scoperti devono essere protetti con appositi carter;
3) i sistemi ed i dispositivi di comando devono essere sicuri ed essere manovrabili da luoghi sicuri;
4) le macchine piegaferri, le seghe circolari, la betoniera, i trasportatori a tazze, ecc... che possono presentare pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete dopo l'interruzione devono essere provviste di un dispositivo contro il riavviamento automatico;
5) le seghe circolari devono essere provviste:
- di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione della cuffia si deve comunque applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate;
- di coltello divisore in acciaio applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 mm dalla dentatura (per mantenere aperto il taglio) quando la sega è utilizzata per segare tavolame in lungo ;
- di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il tavolo di lavoro in modo da impedirne il contatto;
6) Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso e devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. (Questo non vale per per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione);
7) Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.
8) Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi;

Ricordo inoltre che quando nelle immediate vicinanze di ponteggi o nel raggio di azione di gru a torre o di altri apparecchi di sollevamento vengono eseguiti lavori di tipo continuativo, quali per esempio l'impastaggio di calcestruzzi e malte, o la piegatura dei ferri, ecc..., il posto di lavoro deve essere protetto mediante realizzazione di un impalcato/tettoia di solidità tale da poter resistere alla caduta dei materiali movimentati dalle altezze tipiche di sollevamento nel cantiere specifico.

---