sabato 27 febbraio 2010

LA CADUTA DALL'ALTO: COME TENERE SOTTO CONTROLLO QUESTO PERICOLO?


La caduta dall'alto è senz'altro la maggiore fonte di pericolo di infortunio con esito mortale o altamente invalidante presente nei cantieri edili: è pertanto necessario tenere sempre d'occhio il layout del luogo di lavoro e le relative opere provvisionali per poter contenere con efficacia tutti i rischi derivanti dall'effettuazione di lavori in quota.
Di seguito un sintetico vademecum degli aspetti che lo stesso Testo Unico sulla Sicurezza ci consiglia di monitorare, e che tutti gli addetti di cantiere devono tenere in costante considerazione.
1) Il ponteggio è l'opera provvisionale di maggior efficacia per la protezione dalle cadute dall'alto. Esso rienta tra le misure di protezione collettiva: una sua corretta manutenzione ed un costante controllo atto a verificare che durante i lavori parte del ponteggio non venga manomesso o modificato è l'antidoto migliore contro incidenti indesiderati. Il testo Unico, recependo la vecchia normativa tecnica sui ponteggi, risulta anche in questo caso strumento utile in quanto descrive dettagliatamente come realizzare un ponteggio sicuro (artt. dal 122 al 137). A tal proposito vi rimando ad un mio precedente post del 23 gennaio 2010 "LE OPERE PROVVISIONALI: VADEMECUM PER I CONTROLLI DI CANTIERE", che elenca dettagliatamente i controlli da effettuare sui ponteggi.
2) Ricordo comunque che le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore a 60 centimetri quando siano destinate al solo passaggio di lavoratori e non inferiore a 120 cm nel caso di utilizzo per trasporto di materiali. La loro pendenza non deve superare mai il 50%. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e passerelle, se poste ad un'altezza superiore a 2,00 ml, devono essere munite vers il vuoto di parapetti normali e tavola fermapiede;
3) Nel caso in cui non siano stati predisposti ponteggi o dispositivi di protezione collettiva in genere, durante i lavori in quota i lavoratori devono comunque utilizzare idonei sistemi di protezione che riporto di seguito (non devono necessariamente essere presenti contemporaneamente, basta scegliere il sistema migliore nella specifica situazione):
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivi di ancoraggio;
- cordini: questi devono essere assicurati a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita rigide o flessibili;
- imbracature.
Il sistema di protezione scelto deve essere certificato per l'uso specifico e deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 ml o, in presenza di dissipatore di energia, a 4 metri. Risulta chiaro che se, in caso di caduta, il primo ostacolo su cui si va ad impattare risulta essere ad una distanza inferiore a 4,0 ml (per esempio se la caduta è limitata da un solaio in costruzione a quello immediatamente inferiore, in genere a distanza di circa 3,00 ml), dovranno essere utilizzati sistemi alternativi al dissipatore in quanto quest'ultimo non eviterebbe l'impatto.
4) Negli edifici in fase di realizzazione, lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa delle ringhiere devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti;
5) Sulle rampe delle scale ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedire il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 cm sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posati a distanza non superiore ai 40 cm;
6) Tutte le aperture nei muri prospicenti il vuoto ad altezza minore di 1,00 ml dal piano di calpestio, così come i vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm, devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;
7) Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto dotato di tavole fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidalmente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio;
8) Prima di procedere a lavori su lucernari, tetti, coperture, ecc... deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e materiali di impiego. Nel caso in cui tale resistenza sia dubbia, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure per favorire la ripartizione dei carichi e/o sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. In ogni caso devono essere predisposti obbligatoriamente, prima dell'inizio dei lavori, sistemi di protezione collettivi dei bordi (parapetti perimetrali, ponteggi, ecc...);
9) Nel caso in cui si utilizzino scale portatili per effettuare lavori in quota, queste devono essere in materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei signoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro ed i pioli devono essere privi di nodi.
10)Le scale portatili semplici a mano devono sempre avere le seguenti caratteristiche:
- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti (appoggio a terra);
- ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario ad assicurare la stabilità della scala;
- devono sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (1 metro almeno), a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura;
- è tassativamente vietato utilizzare scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti;
11) Le scale doppie non devono mai superare altezza di 5 metri e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite stabilito di sicurezza;
12) Nel caso di lavori su pali (manutenzione di antenne telefoniche, linee elettriche, ecc...) l'addetto deve essere dotato di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

---

Nessun commento: