sabato 20 febbraio 2010

IL DUVRI. QUANDO VA FATTO? E DA CHI?


Il D.U.V.R.I, ovvero Documento Unico di Valutazione dei Rischi, è lo strumento previsto dal Testo Unico per la Sicurezza, D.Lgs. 81/08, per valutare i rischi da interferenza dovuti dalla presenza, all'interno di un'attività lavorativa, di una o più società (o uno o più artigiani) fornitrici di prodotti o servizi e legate all'attività lavorativa principale da un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'art. 26 del T.U. prevede infatti che il Datore di Lavoro di un'impresa, "in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima... promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture."
Pertanto:
1) Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Committente e non dalle ditte o lavoratori autonomi sotto contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno comunque cooperare per permettere al Datore di Lavoro Committente di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dal medesimo art. 26.
2) Il DUVRI deve essere redatto ogniqualvolta siano in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di imprese operanti all'interno dell'azienda committente, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio.
3) Il DUVRI è un documento UNICO e per questo dinamico, poichè deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove imprese, nel caso si presentino variazioni nella struttura e nel modo di operare delle varie imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attreazzature, ecc....;
4) Il DUVRI NON va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore alla Sicurezza ed accettato dalle imprese. In questo caso l'impresa appaltatrice principale redige il POS come tutte le altre imprese presenti in cantiere, in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già contemplati dal PSC stesso. Questo in ottemperanza a quanto riportato nell'art. 96, comma 2 del D.Lgs. 81/08: "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3".

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1 commento:

Unknown ha detto...

Salve,

ho un dubbio amletico. Nel caso il committente e il datore di lavoro non corrispondano si ricate nel comma 3 ter dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 quindi sarà il committente a dover redigere il DUVRI.
Però è già stato redatto un PSC sottoscritto dalle imprese e dal committente;

và redatto ugualmente il DUVRI?

Grazie mille.