Visualizzazione post con etichetta testo D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09. Mostra tutti i post
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sabato 20 febbraio 2010

IL DUVRI. QUANDO VA FATTO? E DA CHI?


Il D.U.V.R.I, ovvero Documento Unico di Valutazione dei Rischi, è lo strumento previsto dal Testo Unico per la Sicurezza, D.Lgs. 81/08, per valutare i rischi da interferenza dovuti dalla presenza, all'interno di un'attività lavorativa, di una o più società (o uno o più artigiani) fornitrici di prodotti o servizi e legate all'attività lavorativa principale da un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'art. 26 del T.U. prevede infatti che il Datore di Lavoro di un'impresa, "in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima... promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture."
Pertanto:
1) Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Committente e non dalle ditte o lavoratori autonomi sotto contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno comunque cooperare per permettere al Datore di Lavoro Committente di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dal medesimo art. 26.
2) Il DUVRI deve essere redatto ogniqualvolta siano in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di imprese operanti all'interno dell'azienda committente, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio.
3) Il DUVRI è un documento UNICO e per questo dinamico, poichè deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove imprese, nel caso si presentino variazioni nella struttura e nel modo di operare delle varie imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attreazzature, ecc....;
4) Il DUVRI NON va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore alla Sicurezza ed accettato dalle imprese. In questo caso l'impresa appaltatrice principale redige il POS come tutte le altre imprese presenti in cantiere, in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già contemplati dal PSC stesso. Questo in ottemperanza a quanto riportato nell'art. 96, comma 2 del D.Lgs. 81/08: "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3".

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domenica 7 febbraio 2010

LE DEMOLIZIONI: I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE LA NORMATIVA CI CHIEDE DI RISPETTARE


In questo POST prenderò in considerazione le demolizioni. Di seguito, sinteticamente, gli aspetti salienti tratti dal Testo Unico, D.Lgs. 81/08, di cui tener conto nei vostri cantieri. Riportate i punti che elencherò di seguito su una tabella ed avrete una efficiente check list!
Innanzitutto, prima di iniziare le operazioni di demolizioni è necessario redigere un "Programma delle Demolizioni", uno specifico capitolo del POS che descrive l'ordine e la metodologia delle operazioni di demolizione. Il programma deve essere richiesto nel PSC, che deve contenere le indicazioni e prescrizioni per la sua redazione.

1) I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, il cui nominativo deve essere indicato nel POS nel capitolo dedicato al Piano delle demolizioni;
2) Prima dell'inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio verificare le condizini di conservazione e stabilità delle strutture da demolire;
3) Di conseguenza al punto precedente, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli indesiderati;
4) Nelle zone sottostanti le demolizini deve essere vietata sosta e transito di chiunque, delimitando la zona con appositi sbarramenti;
5) I lavori di demolizione devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti;
6) E' sempre vietato gettare il materiale di demolizione dall'alto. Esso deve invece esere trasportato oppure convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore deve risultare ad altezza inferiore ai 2 metri dal livello del piano di raccolta;
7) I canali di raccolta devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone;
8) L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto;
9) Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento di polveri irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
10) Nel caso di muri in demolizione alti più di due metri, nessun operatore portà salire e lavorare su di essi; la demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve inoltre essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione;
11) La demolizione per rovesciamento (per trazione o spinta) può essere effettuata per parti di strutture aventi altezza inferiore ai 5 metri dal piano campagna, salvo l'osservanza di regolamenti locali o speciali più restrittivi, ovvero salvo il caso che queste operazioni non comportino particolari rischi per la sicurezza o l'incolumità di cose e persone (come, per es., la vicinanza a strade, ad altri edifici abitati, ecc...);
12) La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli non previsti di altre parti;
13) Devono essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata;
14) Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi;
15) Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

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