lunedì 22 marzo 2010

LAVORI CON FUNI


I lavori in quota sono tutti quei lavori in cui l'addetto si trova ad operare ad altezza superiore a 2,00 ml rispetto ad un piano stabile: per essere più chiari i due metri sono misurati da "terra" alla base di appoggio dei piedi dell'operatore.
E' noto come la normativa sulla sicurezza privilegi, in tutti i luoghi di lavoro, i dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli di protezione individuale, ed ovviamente non fa eccezione nemmeno per i lavori in quota. Pertanto, ove questo sia possibile, la normativa indirizza verso la realizzazione di ponteggi, parapetti, ovvero verso l'utilizzo di piattaforme elevatrici.
Vi sono però delle situazioni particolari in cui la realizzazione di un ponteggio non è di fatto possibile, come nel caso di proprietà inaccessibili, oppure l'area di intervento non è raggiungibile da una piattaforma aerea, come nel caso, per esempio, di pozzi luce interni agli edifici, ecc...
In questo caso un'alternativa possono essere i lavori con fune (ovvero con operatori appesi a delle corde) per lo svolgimento dei quali si utilizzano tecniche ed attrezzature derivanti direttamente dall'alpinismo.
I lavori con fune sono lavori in cui l'operatore è direttamente sostenuto da una fune, sia che si trovi sospeso completamente o in appoggio su una struttura in quota, sia nella fase di accesso che durante il lavoro, sia nella fase di uscita dal luogo di lavoro o comunque in una o più di queste fasi.
I lavori su funi trovano applicazione su tetti e pareti di edifici, su pareti e scarpate naturali, su tralicci e pali, in pozzi, su alberi d'alto fusto, ecc...

Il Testo Unico sulla Sicurezza, recependo il D.Lgs. n. 235/2003 dedicato ai lavori in quota, dedica attenzione a questa tipologia particolare di lavorazioni, non ancora molto diffuse ma attentamente normate, sottolineando come debbano comunque essere preventivamente valutati e preferiti tutti i più diffusi sistemi di protezione collettiva per lavori in quota e come le lavorazioni con funi debbano sempre essere giustificate ed eseguite in condizioni di sicurezza.
Di seguito l'art. 111, c. 1:

"Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"
(ovvero, in sostanza, priorità ai ponteggi, ai parapetti, alle autogrù, ecc... rispetto alle funi);

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.


il T.U. dice inoltre che ( art. 111, c. 4):

"Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare".

Questo significa, in pratica, che l'impresa che propone il sistema di intervento con funi deve effettuare una valutazione dei rischi che giustifica la scelta FACENDO ESPLICITO RIFERIMENTO ALLE ALTERNATIVE CHE PERMETTONO L'ADOZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ed al perchè queste siano state scartate, adducendo anche motivazioni di carattere economico.
Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi la Valutazione dei Rischi dovrà tener conto dei seguenti elementi:
- impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
- pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
- impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;
- esigenza di urgenza di intervento giustificata;
- minor rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
- durata limitata nel tempo dell'intervento;
- impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre posta nell'organizzazione e sorveglianza dei lavori in quota, onde poter tempestivamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità, prestando attenzione alle condizioni metereologiche che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, come la presenza di vento, ghiaccio, ecc...
Pertanto l'impresa che effettivamente realizzerà i lavori con funi dovrà dettagliare nel proprio POS la specifica tecnica operativa, comprensiva di tutte le procedure per la salita, la discesa e lo stazionamento in quota durante le lavorazioni; i metodi e dispositivi di ancoraggio, i DPI specifici, le tecniche di movimentazione dei materiali, i dispositivi di protezione delle aree sottostanti contro le cadute di oggetti dall'alto, le procedure di emergenza in caso di incidente.... Dovrà inoltre essere in possesso, per ogni addetto, degli attestati di formazione obbligatoria ( vedi All. XXI al T.U).

Molto utili risultano essere le Linee guida ISPESL "per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi" emanate in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 235/2003, valido riferimento anche oggi, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Di seguito il Link:


http://www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/linea%20guida%20funi.pdf


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