<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079</id><updated>2011-12-21T12:10:14.287+01:00</updated><category term='Impianti elettrici'/><category term='caduta dall&apos;alto'/><category term='Adempimenti Responsabile dei Lavori'/><category term='file testo unico sicurezza gratis'/><category term='Patente Sicurezza'/><category term='Responsabile lavori'/><category term='OPere provvisionali'/><category term='Gestione Sicurezza Cantieri'/><category term='download gratis'/><category term='modifiche novità testo unico sicurezza'/><category term='massa'/><category term='Adempimenti Cantiere edile'/><category term='CE'/><category term='Lavoratori autonomi e Coordinatore'/><category term='Testo Unico sicurezza coordinato'/><category term='Idoneità tecnico professionale D.Lgs 81/08'/><category term='Demolizioni'/><category term='Quotidiano sicurezza'/><category term='Documenti sicurezza cantiere'/><category term='Video Sicurezza'/><category term='testo unico'/><category term='testo D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category term='Check list sicurezza ministero lavoro'/><category term='Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione'/><category term='D.Lgs. 106/09'/><category term='ponti su ruote a torre'/><category term='Decreto Correttivo'/><category term='Amianto Bologna'/><category term='protezione'/><category term='rischio elettrico'/><category term='Bonifica Amianto'/><category term='Notifica preliminare'/><category term='ponteggi'/><category term='prevenzione'/><category term='Valutazione dei rischi'/><category term='Lavori con funi'/><category term='testo gratis D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category term='sicurezza lavoro'/><category term='Formazione'/><category term='CSE'/><category term='Attrezzature di cantiere'/><category term='Quaderno Sicurezza cantieri Edili AUSL Imola'/><category term='News'/><category term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category term='Apparecchi di sollevamento'/><category term='viabilità di cantiere'/><category term='aggiornamento testo unico D.Lgs 91/08'/><category term='CSP'/><category term='Normativa tecnica sicurezza'/><category term='art. 26 Testo Unico Sicurezza'/><category term='scariche atmosferiche'/><category term='Direttiva Macchine'/><category term='Piano Operativo Di Sicurezza'/><category term='D.Lgs. 81/08'/><category term='Adempimenti Committente'/><category term='Pratica edilizia bonifica amianto'/><category term='controllo informatizzato accesso cantieri'/><category term='impianti di terra.'/><category term='Responsabile dei Lavori'/><category term='Sicurezza accessi cantiere'/><category term='L.R. 2/2009'/><category term='puntosicuro.it'/><category term='rischi cantiere'/><category term='nomina coordinatori'/><category term='RSPP'/><category term='elettrocuzione'/><category term='tutela e sicurezza lavoro cantieri edili'/><category term='Legge Regione Emilia Romagna n° 2/2009'/><category term='sicurezza cantieri'/><category term='ex 626/94'/><category term='Scavi'/><category term='trabattelli'/><category term='ponti su cavalletti'/><category term='D.Lgs. 81/08 coordinato col D.Lgs. 106/09'/><category term='D.Lgs 81/08 D.Lgs. 106/09'/><category term='Committente'/><category term='Decreto Correttivo Testo Unico'/><category term='lavori in quota'/><category term='Sicurezza aziendale'/><category term='Sicurezza nei cantieri edili.'/><category term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category term='coodinamento sicurezza'/><category term='Obblighi del Committente e Responsabile dei Lavori'/><category term='Consulenza Rimozione Amianto'/><category term='ex 494/96'/><category term='D.Lgs 81/08 Testo Unic sicurezza'/><category term='DUVRI'/><category term='Consulenza Rischio Amianto'/><category term='Documento Unico di Valutazione dei Rischi'/><title type='text'>Sicurezza Bologna - La Sicurezza al Lavoro</title><subtitle type='html'>Salve a tutti. Sono un giovane ingegnere che da circa 5 anni si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili. In questo blog vorrei mettere a disposizione quanto appreso "in campo". Un mio piccolo contributo al miglioramento della conoscenza delle varie problematiche inerenti la sicurezza, consapevole che ogni miglioramento delle condizioni di sicurezza rende grande anche un piccolo sforzo.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>34</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1913199787474370428</id><published>2010-05-22T18:13:00.014+02:00</published><updated>2010-05-22T20:04:45.718+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sicurezza accessi cantiere'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sicurezza nei cantieri edili.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='controllo informatizzato accesso cantieri'/><title type='text'>I SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI CANTIERE</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S_gcrjSj2tI/AAAAAAAAAKI/p3sVp_TsovA/s1600/CANE+GUARDIA.png"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 318px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S_gcrjSj2tI/AAAAAAAAAKI/p3sVp_TsovA/s320/CANE+GUARDIA.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5474156881601878738" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Spesso capita, soprattutto in cantieri piuttosto estesi, che il controllo materiale sui flussi di subappaltatori e maestranze in ingresso ed uscita dalle aree di lavoro sia piuttosto complicato e difficile da gestire. L'arduo compito di conoscere con esattezza in ogni istante chi è presente in cantiere è affidato al Capo Cantiere, che deve ovviamente assolvere ad innumerevoli altre faccende di tipo tecnico ed organizzativo e spesso non riesce materialmente a controllare gli accessi al cantiere in maniera continua.&lt;br /&gt;Poichè risulta fondamentale per la gestione ed il coordinamento della sicurezza conoscere sempre con precisione chi è all'interno dell'area di lavoro e se ne ha i titoli, consiglio ai colleghi di valutare l'utilizzo dei nuovi sistemi di controllo automatizzato dei varchi di cantiere, mantenendo in ogni caso attivo anche un sistema di controllo all’interno del cantiere gestito in maniera tradizionale attraverso l’opera del Capo Cantiere.&lt;br /&gt;Tali sistemi si basano sul controllo degli accessi mediante videocamere piazzate ai varchi e/o webcams e collegate ad un sistema informatizzato in grado di elaborare dati sui transitidi persone e mezzi, sull'utilizzo dei DPI da parte delle maestranze, ecc...e trasmetterli attraverso la rete.&lt;br /&gt;In tal caso è sempre bene organizzare il cantiere in 2 aree distinte, una di cantiere e una dedicata esclusivamente ai box per personale separata fisicamente (con una recinzione) dall'area di cantiere vera e propria:Pertanto, anche gli accessi saranno distinti: dovrà essere predisposto infatti un varco carrabile in accesso all'area di cantiere, dedicato al transito di mezzi operativi, fornitori, ecc..., ed un varco pedonale di accesso all'area dei box di cantiere(che chiameremo di "area di precantiere").&lt;br /&gt;I punti ove si effettuerà il controllo dei flussi di persone saranno 3, in quanto bisogna considerare anche il varco pedonale dall'area di precantiere all'area di lavoro.&lt;br /&gt;Gli apparati del sistema informatizzato di controllo degli accessi verranno quindi installati in corrispondenza dei seguenti varchi di passaggio : &lt;br /&gt;- fra percorso esterno ed area di lavoro; &lt;br /&gt;- fra area di precantiere ed area di lavoro;&lt;br /&gt;- fra percorso esterno ed area di precantiere.&lt;br /&gt;secondo il seguente schema funzionale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S_gaQF-zgJI/AAAAAAAAAKA/WhXMg7y4cVc/s1600/SCHEMA+TUTOR.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 283px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S_gaQF-zgJI/AAAAAAAAAKA/WhXMg7y4cVc/s400/SCHEMA+TUTOR.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5474154210854666386" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;1) Varco carrabile fra il percorso comune e l’area di lavoro (VARCO A)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Il controllo avrà lo scopo di prevenire ed impedire l’accesso di mezzi non autorizzati all’interno dell’area di lavoro.&lt;br /&gt;Il controllo è pensato mediante un sistema di controllo automatico costituito da un rilevatore alimentato a bassissima tensione (12 V) in corrispondenza del varco, da una webcam, da un avvisatore acustico, da una o più postazioni remote che ricevono le informazioni dal rilevatore e da serie di "etichette" di identificazione. Tale modalità vale sia nel caso di automezzi permanenti (impiegati per tutta la durata del cantiere) che di automezzi dotati di tag temporaneo. Gli accessi di automezzi occasionali, saranno gestiti per singolo evento.&lt;br /&gt;Per il personale a bordo, si agirà in questo modo: all’atto del passaggio l’autista dell’automezzo espone il suo badge personale verso il lettore per l’identificazione, mentre tutte le altre persone eventualmente a bordo scendono dall’automezzo ed accedono all’area di precantiere attraverso il varco C (in ogni caso il capo cantiere avrà il compito di controllare che ogni mezzo acceda al cantiere con il solo conducente a bordo). &lt;br /&gt;All’atto del passaggio attraverso il varco di un mezzo autorizzato il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video. Operatori in posizione remota (interni all’Impresa, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto. &lt;br /&gt;All’atto del passaggio attraverso il varco di un mezzo non autorizzato, il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video, attivando anche l’avvisatore acustico. Inoltre viene inviato un messaggio SMS al cellulare di cantiere ed, ove lo si ritenga necessario, ad altri cellulari. In ogni caso operatori in posizione remota (interni all’impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto ed, ove lo si ritenga necessario, ricevono una mail che li avvisa dell’anomalia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Varco fra area di precantiere ed area di lavoro (VARCO B)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il controllo ha lo scopo di prevenire l’accesso di personale privo dei necessari D.P.I. all’interno dell’area di lavoro.&lt;br /&gt;Il controllo viene eseguito mediante un sistema di controllo automatico costituito da un rilevatore alimentato a bassissima tensione (12 V) in corrispondenza del varco, da una webcam, da un avvisatore acustico, da una o più postazioni remote che ricevono le informazioni dal rilevatore e da serie di etichette adesive installate sulle tessere personali e sui D.P.I. (scarpe ed elmetti) degli operatori.&lt;br /&gt;All’atto del passaggio attraverso il varco di un operatore autorizzato dotato dei necessari D.P.I. il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video. Operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto. &lt;br /&gt;All’atto del passaggio attraverso il varco di un operatore non autorizzato, ovvero privo di qualcuno fra i necessari D.P.I., il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video, attivando anche l’avvisatore acustico. Inoltre viene inviato un messaggio SMS al cellulare di cantiere ed, ove lo si ritenga necessario, ad altri cellulari. In ogni caso operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto ed, ove lo si ritenga necessario, ricevono una mail che li avvisa dell’anomalia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Varco fra il percorso comune e l’area di precantiere (VARCO C)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il controllo ha lo scopo di prevenire ed impedire l’accesso di personale non autorizzato all’interno dell’area di precantiere.&lt;br /&gt;Il controllo viene eseguito mediante un sistema di controllo automatico costituito da un rilevatore alimentato a bassissima tensione (12 V) in corrispondenza del varco, da una webcam, da un avvisatore acustico, da una o più postazioni remote che ricevono le informazioni dal rilevatore e da serie di etichette adesive installate sulle tessere personali e sui D.P.I.(scarpe ed elmetti) degli operatori.&lt;br /&gt;Nel momento in cui un operatore autorizzato intenda accedere all’area di precantiere, egli si presenta al varco C ed, utilizzando la propria tessera personale (munita di etichetta), comanda l’apertura del cancello pedonale. Il sistema registra e memorizza il passaggio, con il relativo segnale video. Operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto. &lt;br /&gt;Nel momento in cui una persona non autorizzata (o non ancora autorizzata) intenda accedere all’area di precantiere, egli si presenta al varco C e preme il pulsante del campanello. Il personale all’interno (capo cantiere o suo delegato) riceve il visitatore e gestisce la situazione secondo le procedure descritte di seguito. Operatori in posizione remota (interni alla impresa appaltatrice, oppure esterni – D.L., C.S.E.L., R.U.P.) possono accedere alle informazioni in tempo reale, attraverso un collegamento internet protetto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1913199787474370428?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1913199787474370428/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1913199787474370428' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1913199787474370428'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1913199787474370428'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/05/i-sistemi-automatizzati-di-controllo.html' title='I SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI CANTIERE'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S_gcrjSj2tI/AAAAAAAAAKI/p3sVp_TsovA/s72-c/CANE+GUARDIA.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-2425226668608932509</id><published>2010-04-17T15:56:00.012+02:00</published><updated>2010-04-17T16:33:07.120+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Amianto Bologna'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pratica edilizia bonifica amianto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consulenza Rischio Amianto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs. 81/08'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consulenza Rimozione Amianto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bonifica Amianto'/><title type='text'>IL RISCHIO AMIANTO</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S8nBtBPHyQI/AAAAAAAAAJA/9KjkuPh3HUU/s1600/amianto.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 280px; height: 190px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S8nBtBPHyQI/AAAAAAAAAJA/9KjkuPh3HUU/s400/amianto.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5461109002333571330" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Con questo post desidero portarvi a conoscenza dei rischi e delle misure che la normativa attualmente impone di prendere nel caso la copertura della vostra abitazione sia realizzata in lastre di eternit, o più in generale, se abbiate rilevato la presenza di parti dell’edificio contenenti amianto (come per esempio, coperti di pensiline, cisterne, contenitori, ecc...).&lt;br /&gt;L'&lt;strong&gt;amianto&lt;/strong&gt; rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di vita e inalate inconsapevolmente.&lt;br /&gt;Il rilascio di fibre nell'ambiente può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc.&lt;br /&gt;L'esposizione a fibre di amianto è associata a &lt;strong&gt;malattie dell'apparato respiratorio &lt;/strong&gt;come l’&lt;strong&gt;absestosi&lt;/strong&gt; e tumori di tipo maligno del polmone, come il &lt;strong&gt;carcinoma&lt;/strong&gt;, e delle membrane sierose, principalmente la pleura, come il &lt;strong&gt;mesotelioma&lt;/strong&gt;. Esse insorgono dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.&lt;br /&gt;Nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, spesso utilizzate per copertura in edilizia negli anni del dopoguerra sino agli anni ‘70,  l’amianto  è  inglobato  in  una  matrice  non  friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. Dopo anni dall’installazione, tuttavia, &lt;strong&gt;le coperture subiscono un deterioramento&lt;/strong&gt; per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Nelle coperture la liberazione di fibre avviene facilmente in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e, in misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo disperse nell’ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate.&lt;br /&gt;La &lt;strong&gt;normativa&lt;/strong&gt; attuale prevede che nei siti in cui permane la presenza di amianto, anche bonificato, occorre predisporre e attuare un programma di manutenzione e un piano per le attività di manutenzione e custodia.&lt;br /&gt;Il &lt;strong&gt;DPR 8 agosto 1994&lt;/strong&gt; costituisce l’atto d’indirizzo e di coordinamento per le regioni a cui è stato affidato il compito di provvedere al censimento dei siti interessati dall’amianto (siti di estrazione, attività che hanno utilizzato tale minerale all’interno dei processi produttivi, edifici con presenza di materiali contenenti amianto etc…) e di adottare i piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente. Successivamente il &lt;strong&gt;D.M. 18 marzo 2003 n. &lt;/strong&gt;101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della &lt;strong&gt;L. 23 marzo 2001, n. 93&lt;/strong&gt;” ha specificato i criteri per l’individuazione dei siti con presenza di amianto e per la definizione degli interventi di bonifica prioritari.&lt;br /&gt;In questo contesto il compito del &lt;strong&gt;Comune di Bologna&lt;/strong&gt; (come di tutti i comuni in genere) è quello di comunicare i siti su cui si rileva la presenza di amianto all’Azienda &lt;strong&gt;USL&lt;/strong&gt;, che provvede alle verifiche tecniche sui materiali che possono contenere amianto in quanto organo tecnico a cui spetta la sorveglianza e la valutazione del rischio sanitario.&lt;br /&gt;Sulla base di quanto prescritto da parte dell’Azienda USL il &lt;strong&gt;Comune di Bologna&lt;/strong&gt; ed i comuni limitrofi emanano delle &lt;strong&gt;Ordinanze&lt;/strong&gt; per richiedere a privati, condomini o società proprietarie di immobili su cui sia rilevata la presenza di amianto, in genere, una delle seguenti azioni:&lt;br /&gt;• di &lt;strong&gt;verificare la presenza di materiali contenenti amianto&lt;/strong&gt; e di valutarne lo stato di conservazione ai sensi del DM 6 settembre 1994 e delle linee guida elaborate dalla Regione Emilia Romagna;&lt;br /&gt;• di &lt;strong&gt;bonificare i materiali contenenti amianto&lt;/strong&gt; nel caso sia accertato il rilascio di fibre nell’ambiente che costituisce un rischio per la salute delle persone. &lt;br /&gt;Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008 il Comune di Bologna ha emesso complessivamente 138 ordinanze, con un trend in progressivo aumento.&lt;br /&gt;Riassumendo, sia il Comune che l’azienda USL negli ultimi anni si stanno sempre più indirizzando ad ordinare il monitoraggio delle coperture attraverso analisi periodiche  e piuttosto costose (da ripetere ogni 2-3 anni) con il risultato che spesso, in seguito alla verifica, viene ordinato ai proprietari di bonificare il materiale contenente amianto.&lt;br /&gt;In presenza di amianto il comportamento più indicato è quello di contattare un &lt;strong&gt;tecnico competente in materia&lt;/strong&gt; che effettui un’ispezione dell’edificio e definisca le ulteriori verifiche o le attività da attuare. In attesa di una valutazione approfondita è consigliabile non toccare, colpire, danneggiare o rimuovere il materiale: infatti le fibre di amianto possono liberarsi in maggior quantità se il materiale viene manomesso. È consigliabile inoltre limitare l’accesso all’area interessata.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L'opera di rimozione e smaltimento dell'amianto è una procedura che deve essere effettuata esclusivamente da aziende specializzate&lt;/strong&gt; sotto la supervisione /autorizzazione dell'ASL locale e nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla Sicurezza &lt;strong&gt;D.Lgs. n. 81/08, Capo III, artt. dal 246 al 265&lt;/strong&gt;. Smaltire in modo diverso l’amianto costituisce reato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Nel caso in cui foste interessati, sono personalmente disponibile a fissare un appuntamento per verificare lo stato delle vostre coperture e, se risultasse necessario, per definire le modalità di bonifica del vostro coperto, eseguire le eventuali pratiche necessarie da depositare in Comune, segnalandovi, per l'intervento, le migliori imprese abilitate e coordinando tutti gli interventi necessari per permettere la realizzazione dell’intervento nel pieno rispetto della normativa vigente.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Vi ricordo i miei contatti:&lt;br /&gt;e-mail: info@sicurezzabologna.it&lt;br /&gt;cell: 347-8747831&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-2425226668608932509?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/2425226668608932509/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=2425226668608932509' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/2425226668608932509'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/2425226668608932509'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/04/il-rischio-amianto.html' title='IL RISCHIO AMIANTO'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S8nBtBPHyQI/AAAAAAAAAJA/9KjkuPh3HUU/s72-c/amianto.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-5384576818949603862</id><published>2010-04-05T19:31:00.007+02:00</published><updated>2010-04-05T19:43:44.794+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='puntosicuro.it'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quotidiano sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>UN SITO DI RIFERIMENTO PER GLI ADDETTI AI LAVORI</title><content type='html'>Vi voglio segnalare un sito che senz'altro è una sorta di "must" per tutti coloro che si occupano di sicurezza negli ambienti di lavoro e che desiderano mantenersi costantemente aggiornati. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S7ogr2MMzJI/AAAAAAAAAIo/0V5Y-oklM9c/s1600/PuntoSicuro.gif"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 106px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S7ogr2MMzJI/AAAAAAAAAIo/0V5Y-oklM9c/s400/PuntoSicuro.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5456709836165926034" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il sito è &lt;a href="http://www.puntosicuro.it"&gt;www.puntosicuro.it&lt;/a&gt;: esso fornisce quotidianamente informazioni su aggiornamenti normativi, pratiche di lavoro, sentenze, interpretazioni normative, direttive, ecc... spaziando in tutti i campi dello scibile in materia di sicurezza. E' inoltre possibile iscriversi alla newsletter (quotidiana) oppure ricevere i feed RSS direttamente sul proprio PC.&lt;br /&gt;Un consiglio: abusatene! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Clicca &lt;a href="http://www.puntosicuro.it"&gt;QUI&lt;/a&gt; per andare direttamente al sito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-5384576818949603862?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/5384576818949603862/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=5384576818949603862' title='3 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/5384576818949603862'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/5384576818949603862'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/04/un-sito-di-riferimento-per-gli-addetti.html' title='UN SITO DI RIFERIMENTO PER GLI ADDETTI AI LAVORI'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S7ogr2MMzJI/AAAAAAAAAIo/0V5Y-oklM9c/s72-c/PuntoSicuro.gif' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-869587829291446031</id><published>2010-03-27T16:30:00.010+01:00</published><updated>2010-03-27T16:52:08.692+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='coodinamento sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Gestione Sicurezza Cantieri'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Check list sicurezza ministero lavoro'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>LA CHECK LIST DEL MINISTERO DEL LAVORO</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S64pmtsE9zI/AAAAAAAAAIg/vQFub1vMPiU/s1600/check.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 122px; height: 121px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S64pmtsE9zI/AAAAAAAAAIg/vQFub1vMPiU/s400/check.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5453341943868487474" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voglio segnalare la nuova Check List del Ministero del Lavoro per il controllo degli standards di Sicurezza nei Cantieri Edili: un ottimo strumento, per di più "ufficiale".&lt;br /&gt;Di seguito vi posto il Link: cliccandovi sopra troverete un pratico PDF contenente le slides esplicative degli aspetti da monitorare e la check list vera e propria in coda al documento.&lt;br /&gt;Il mio consiglio: utilizzatela periodicamente!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.edilio.it/media//edilio/guide/sicurezza%20cantieri/seminario_checklist_cantieri2.pdf"&gt;CHECK LIST MINISTERO DEL LAVORO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-869587829291446031?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/869587829291446031/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=869587829291446031' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/869587829291446031'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/869587829291446031'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/03/la-check-list-del-ministero-del-lavoro.html' title='LA CHECK LIST DEL MINISTERO DEL LAVORO'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S64pmtsE9zI/AAAAAAAAAIg/vQFub1vMPiU/s72-c/check.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-3609139308396906627</id><published>2010-03-22T18:13:00.012+01:00</published><updated>2010-03-22T19:15:36.436+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavori in quota'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavori con funi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>LAVORI CON FUNI</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S6exkSal6II/AAAAAAAAAIQ/3M6LkkdwowU/s1600-h/funi.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 289px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S6exkSal6II/AAAAAAAAAIQ/3M6LkkdwowU/s320/funi.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451521110932056194" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;I lavori in quota sono tutti quei lavori in cui l'addetto si trova ad operare ad altezza superiore a 2,00 ml rispetto ad un piano stabile: per essere più chiari i due metri sono misurati da "terra" alla base di appoggio dei piedi dell'operatore. &lt;br /&gt;E' noto come la normativa sulla sicurezza privilegi, in tutti i luoghi di lavoro, i dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli di protezione individuale, ed ovviamente non fa eccezione nemmeno per i lavori in quota. Pertanto, ove questo sia possibile, la normativa indirizza verso la realizzazione di ponteggi, parapetti, ovvero verso l'utilizzo di piattaforme elevatrici.&lt;br /&gt;Vi sono però delle situazioni particolari in cui la realizzazione di un ponteggio non è di fatto possibile, come nel caso di proprietà inaccessibili, oppure l'area di intervento non è raggiungibile da una piattaforma aerea, come nel caso, per esempio, di pozzi luce interni agli edifici, ecc... &lt;br /&gt;In questo caso un'alternativa possono essere i lavori con fune (ovvero con operatori appesi a delle corde) per lo svolgimento dei quali si utilizzano tecniche ed attrezzature derivanti direttamente dall'alpinismo. &lt;br /&gt;I lavori con fune sono lavori in cui l'operatore è direttamente sostenuto da una fune, sia che si trovi sospeso completamente o in appoggio su una struttura in quota, sia nella fase di accesso che durante il lavoro, sia nella fase di uscita dal luogo di lavoro o comunque in una o più di queste fasi.&lt;br /&gt;I lavori su funi trovano applicazione su tetti e pareti di edifici, su pareti e scarpate naturali, su tralicci e pali, in pozzi, su alberi d'alto fusto, ecc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Testo Unico sulla Sicurezza, recependo il D.Lgs. n. 235/2003 dedicato ai lavori in quota, dedica attenzione a questa tipologia particolare di lavorazioni, non ancora molto diffuse ma attentamente normate, sottolineando come debbano comunque essere preventivamente valutati e preferiti tutti i più diffusi sistemi di protezione collettiva per lavori in quota e come le lavorazioni con funi debbano sempre essere giustificate ed eseguite in condizioni di sicurezza. &lt;br /&gt;Di seguito l'art. 111, c. 1:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;"Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale" &lt;/em&gt;(ovvero, in sostanza, priorità ai ponteggi, ai parapetti, alle  autogrù, ecc... rispetto alle funi);&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il T.U. dice inoltre che ( art. 111, c. 4):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt; "Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare".&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo significa, in pratica, che l'impresa che propone il sistema di intervento con funi deve effettuare una valutazione dei rischi che giustifica la scelta FACENDO ESPLICITO RIFERIMENTO ALLE ALTERNATIVE CHE PERMETTONO L'ADOZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ed al perchè queste siano state scartate, adducendo anche motivazioni di carattere economico. &lt;br /&gt;Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi la Valutazione dei Rischi dovrà tener conto dei seguenti elementi:&lt;br /&gt; - impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;&lt;br /&gt; - pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;&lt;br /&gt; - impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;&lt;br /&gt; - esigenza di urgenza di intervento giustificata;&lt;br /&gt; - minor rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;&lt;br /&gt; - durata limitata nel tempo dell'intervento;&lt;br /&gt; - impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Particolare attenzione dovrà essere inoltre posta nell'organizzazione e sorveglianza dei lavori in quota, onde poter tempestivamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità, prestando attenzione alle condizioni metereologiche che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, come la presenza di vento, ghiaccio, ecc...&lt;br /&gt;Pertanto l'impresa che effettivamente realizzerà i lavori con funi dovrà dettagliare nel proprio POS la specifica tecnica operativa, comprensiva di tutte le procedure per la salita, la discesa e lo stazionamento in quota durante le lavorazioni; i metodi e dispositivi di ancoraggio, i DPI specifici, le tecniche di movimentazione dei materiali, i dispositivi di protezione delle aree sottostanti contro le cadute di oggetti dall'alto, le procedure di emergenza in caso di incidente.... Dovrà inoltre essere in possesso, per ogni addetto, degli attestati di formazione obbligatoria ( vedi All. XXI al T.U).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Molto utili risultano essere le Linee guida ISPESL &lt;em&gt;"per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi"&lt;/em&gt; emanate in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 235/2003, valido riferimento anche oggi, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. &lt;br /&gt;Di seguito il Link:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/linea%20guida%20funi.pdf"&gt;&lt;br /&gt;http://www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/linea%20guida%20funi.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-3609139308396906627?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='enclosure' type='application/pdf' href='http://www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/linea%20guida%20funi.pdf' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/3609139308396906627/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=3609139308396906627' title='3 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3609139308396906627'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3609139308396906627'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/03/lavori-con-funi.html' title='LAVORI CON FUNI'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S6exkSal6II/AAAAAAAAAIQ/3M6LkkdwowU/s72-c/funi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-4532669653770483441</id><published>2010-03-15T21:04:00.013+01:00</published><updated>2010-03-15T23:04:27.809+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='scariche atmosferiche'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Impianti elettrici'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='impianti di terra.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='elettrocuzione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>IMPIANTI ELETTRICI: UNA LISTA DELLE PRESCRIZIONI PRINCIPALI DI CUI TENER CONTO PER LAVORARE IN SICUREZZA.</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S56o4up-lNI/AAAAAAAAAII/uKFmG1oQQI8/s1600-h/scossa.gif"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 295px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S56o4up-lNI/AAAAAAAAAII/uKFmG1oQQI8/s320/scossa.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5448978291715118290" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il rischio elettrocuzione è alquanto subdolo perchè spesso non visibile e quindi non percepito come tale. A ciò si aggiunge spesso una scarsa conoscenza tecnica su impianti elettrici e meccanismi di dispersione di corrente degli addetti alla sicurezza. Ad ogni modo, la Testo Unico sulla Sicurezza corre in aiuto anche ai "profani", elencando i principi necessari per realizzare un impianto elettrico di cantiere in modo corretto, riducendo a monte i rischi da contatto elettrico (vedere anche mio precedente post datato 11 luglio 2009 - &lt;em&gt;Il Rischio Elettrico&lt;/em&gt;-). Le norme Tecniche Europee CEI EN specifiche per materiali ed impianti elettrici definiscono invece rigorosamente le prestazioni e la tipologia dei materiali da utilizzarsi per realizzare impianti perfettamente a Norma. I preposti alla sicurezza nei cantieri, non essendo in genere tecnici specializzati nella progettazione o realizzazione di impianti elettrici, non sono tenuti a conoscere la normativa CEI. Il loro compito è quello di verificare il rispetto di alcuni punti fondamentali che andrò a schematizzare di seguito: riportare tali punti in una check list per controllarne l'applicazione sarebbe di grande aiuto...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proseguo riportanto un altro principio generale sancito dalla normativa: tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica, ovvero dai contatti indiretti e diretti, da inneschi e propagazioni di incendi, esplosioni, da ustioni, sovratensioni, archi elettrici ecc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spostiamoci in cantiere: la prima cosa da fare è verificare la presenza di cavi aerei nudi in tensione: ricordo infatti che NON possono essere effettuati lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette a distanze inferiori ai seguenti valori:&lt;br /&gt; &lt;em&gt;3 metri per tensioni sino a 1.000 V (bassa tensione);&lt;br /&gt; 3,5 metri per tensionni da 1.001 a 30.000 V (media tensione); &lt;br /&gt; 5 metri per tensioni da 30.001 a 132.000 V (alta tensione);&lt;br /&gt; 7 metri per tensioni dai 132.001 V in poi.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Tali distanze, come precisa l'All. IX al T.U., sono da da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al &lt;em&gt;netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Analizziamo le varie parti dell'impiano elettrico di cantiere evidenziando i principali aspetti da monitorare:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE devono rispettare sempre le seguenti prescrizioni:&lt;br /&gt; - devono essere conformi alle prescrizioni della norma CEI-EN 60439-4;&lt;br /&gt; - devono essere dotati di un dipositivo di interruzione e sezionamento generale facilmente accessibile;&lt;br /&gt; - l'alimentazione degli apparecchi elettrici di cantiere deve essere effettuata tramite quadri di distribuzione, ciascuno dei quali deve essere dotato  di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, i contatti indiretti e di prese a spina;&lt;br /&gt; - le prese a spina di cantiere con corrente nominale superiore ai 16A devono essere conformi alla Norma CEI-EN 60309-2;&lt;br /&gt; - le prese a spina e gli apparecchi elettrici di cantiere mobili permanentemente connessi, entrambi aventi correnti nominali a 32A inclusi, devono essere protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA o devono essere alimentati da circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o devono essere protetti mediante separazione elettrica, con ciascuna presa a spina o appareccnhio utilizzatore mobile alimentato da un trasformatore distinto o da un avvolgimento secondario separato di un trasformatore (!! vedi il concetto di separazione elettrica in mio post dell' 11 luglio 2009!!);&lt;br /&gt; - le prese a spina per uso domestico o similare possono essere utilizzate a condizione che siano protette, per installazione, contro gli urti, penetrazione di liquidi e corpi solidi (grado "IP").&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli impianti elettrici devono essere collegati a TERRA: i conduttori di terra e di protezione devono essere di sezione adeguata, non meno di 16 mmq per i conduttori di terra e sezione pari a quella di fase per i conduttori di protezione; le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste ed i dispersori di terra devono essere realizzate in modo idoneo (come da NORME CEI 64-8/5, 64 8/7 e GUIDA CEI 64-17).&lt;br /&gt;DEVONO ESSERE COLLEGATE A TERRA ANCHE TUTTE LE MASSE E LE MASSE ESTRANEE: tutte le masse e le masse estranee simultaneamente accessibili devono essere collegate al medesimo impianto di terra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche per la realizzazione degli impianti elettrici di cantiere dovranno essere utilizzati CONDUTTORI ELETTRICI che rispettino la codifica dei colori (bicolore giallo verde per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità, blu chiaro per il conduttore neutro, marrone o nero - in genere - o grigio per le fasi)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I conduttori elettrici flessibili utilizzati per derivazioni provvisorie o per alimentazione di apparecchi portatili o mobili:&lt;br /&gt;  - non devono attraversare, a terra, luoghi di transito di veicoli o pedoni: quando questo sia necessario deve essere assicurata una protezione speciale contro i contatti meccanici e contro il contatto con macchinari di cantiere;&lt;br /&gt;  - deve essere posta particolare attenzione alla protezione di cavi posti a terra e dei cavi aerei contro i danneggiamenti meccanici e dalle attività di cantiere;&lt;br /&gt;  - i cavi flessibili devono essere del tipo H07RN-F o equivalente (H07RN8-F, FG70K 0,6/1KW e H07BQ-F), resistenti all'abrasione e all'acqua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prescrizioni riguardanti gli APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI:&lt;br /&gt; - nei lavori all'aperto è vietato utilizzare utensili a tensione superiore ai 220V;&lt;br /&gt; - nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi o a contatto o dentro grandi masse metalliche è vietato l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore ai 50V;&lt;br /&gt; - se l'alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare con il punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra;&lt;br /&gt; - il grado di protezione delle apparecchiature - ma anche dei componenti l'impianto elettrico - contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (grado IP) deve essere adeguato alle condizioni di utilizzo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prescrizioni riguardanti l'utilizzo di LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI utilizzate in luoghi umidi o bagnati:&lt;br /&gt; - devono essere alimentate attraverso circuiti SELV;&lt;br /&gt; - devono essere conformi alla norma CEI-EN 60598-2-8 ed avere le seguenti caratteristiche:&lt;br /&gt;               - impugnatura in materiale isolante;&lt;br /&gt;               - parti in tensione (o che vi possono entrare) completamente protette;&lt;br /&gt;               - protezione meccanica della lampadina;&lt;br /&gt;               - grado di protezione IP minimo pari a 44.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deve essere inoltre garantita la protezione di impianti, strutture, attrezzature contro le SCARICHE ATMOSFERICHE (fulmini) con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica:&lt;br /&gt; - l'impianto di protezione dai fulmini deve essere interconnesso con quello generale di terra;&lt;br /&gt; - la sezione dei conduttori impiegati per la dispersione delle cariche atmosferiche deve essere corrispondente alla relazione di progetto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-4532669653770483441?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/4532669653770483441/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=4532669653770483441' title='4 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/4532669653770483441'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/4532669653770483441'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/03/impianti-elettrici-una-lista-delle.html' title='IMPIANTI ELETTRICI: UNA LISTA DELLE PRESCRIZIONI PRINCIPALI DI CUI TENER CONTO PER LAVORARE IN SICUREZZA.'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S56o4up-lNI/AAAAAAAAAII/uKFmG1oQQI8/s72-c/scossa.gif' height='72' width='72'/><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-5993482661309358742</id><published>2010-03-06T16:42:00.012+01:00</published><updated>2010-03-06T17:36:27.816+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Direttiva Macchine'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CE'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Attrezzature di cantiere'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>MACCHINE ED APPARECCHIATURE PRESENTI IN CANTIERE: I PRINCIPI DELLA SICUREZZA</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S5KCmfQjEEI/AAAAAAAAAIA/Vo1vqXCkA2g/s1600-h/sega.png"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S5KCmfQjEEI/AAAAAAAAAIA/Vo1vqXCkA2g/s200/sega.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5445558497181896770" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tutte le macchine ed attrezzature di lavoro presenti in cantiere e messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ovvero:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Direttiva sicurezza delle attrezzature di lavoro 89/655/CEE (11/89);&lt;br /&gt;&gt;&gt; Direttiva ATEX 94/9/CE e Direttiva Utilizzatori 99/92/CE (03/94);&lt;br /&gt;&gt;&gt; Direttiva PED 97/23/CE (05/97);&lt;br /&gt;&gt;&gt; Direttiva EMC 2004/108/CE (01/04);&lt;br /&gt;&gt;&gt; Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (12/06);&lt;br /&gt;&gt;&gt; Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE (02/73);&lt;br /&gt;&gt;&gt; Revisione Direttiva Macchine 2006/42/CE (06/06);&lt;br /&gt;&gt;&gt; Direttiva Macchine 98/37/CE (07/98); ecc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto tutte le attrezzature dovranno essere marchiate C E e dovranno essere conformi allo specifico ambiente di utilizzo così come vuole la normativa di settore.&lt;br /&gt;Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, sebbene non marchiate C E, devono essere comunque rese conformi a degli standards di sicurezza contenuti nell'allegato V al Testo Unico, D.Lgs. 81/08. &lt;br /&gt;Di seguito ne riassumo un estratto con i contenuti essenziali per tenere d'occhio e valutare la conformità normativa delle principali attrezzature presenti in cantiere:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1a) La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine;&lt;br /&gt; 1b) ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza;&lt;br /&gt; 2) se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione; in particolare gli organi lavoratori e di trasmissione scoperti devono essere protetti con appositi carter;&lt;br /&gt; 3) i sistemi ed i dispositivi di comando devono essere sicuri ed essere manovrabili da luoghi sicuri;&lt;br /&gt; 4) le macchine piegaferri, le seghe circolari, la betoniera, i trasportatori a tazze, ecc... che possono presentare pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete dopo l'interruzione devono essere provviste di un dispositivo contro il riavviamento automatico;&lt;br /&gt; 5) le seghe circolari devono essere provviste:&lt;br /&gt;    - di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione della cuffia si deve comunque applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate;&lt;br /&gt;    - di coltello divisore in acciaio applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 mm dalla dentatura (per mantenere aperto il taglio) quando la sega è utilizzata per segare tavolame in lungo ;&lt;br /&gt;    - di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il tavolo di lavoro in modo da impedirne il contatto;&lt;br /&gt; 6)  Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso e devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. (Questo non vale per per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione);&lt;br /&gt; 7) Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.&lt;br /&gt; 8) Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricordo inoltre che  quando nelle immediate vicinanze di ponteggi o nel raggio di azione di gru a torre o di altri apparecchi di sollevamento vengono eseguiti lavori di tipo continuativo, quali per esempio l'impastaggio di calcestruzzi e malte, o la piegatura dei ferri, ecc..., il posto di lavoro deve essere protetto mediante realizzazione di un impalcato/tettoia di solidità tale da poter resistere alla caduta dei materiali movimentati dalle altezze tipiche di sollevamento nel cantiere specifico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-5993482661309358742?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/5993482661309358742/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=5993482661309358742' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/5993482661309358742'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/5993482661309358742'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/03/macchine-ed-apparecchiature-presenti-in.html' title='MACCHINE ED APPARECCHIATURE PRESENTI IN CANTIERE: I PRINCIPI DELLA SICUREZZA'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S5KCmfQjEEI/AAAAAAAAAIA/Vo1vqXCkA2g/s72-c/sega.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-3160796171965371564</id><published>2010-02-27T17:09:00.010+01:00</published><updated>2010-02-27T18:26:48.156+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='rischi cantiere'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='caduta dall&apos;alto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lavori in quota'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>LA CADUTA DALL'ALTO: COME TENERE SOTTO CONTROLLO QUESTO PERICOLO?</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S4lTnMOOFYI/AAAAAAAAAHw/jQ0aVsTnzM4/s1600-h/caduta+alto.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 236px; height: 240px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S4lTnMOOFYI/AAAAAAAAAHw/jQ0aVsTnzM4/s400/caduta+alto.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5442973557414827394" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La caduta dall'alto è senz'altro la maggiore fonte di pericolo di infortunio con esito mortale o altamente invalidante presente nei cantieri edili: è pertanto necessario tenere sempre d'occhio il layout del luogo di lavoro e le relative opere provvisionali per poter contenere con efficacia tutti i rischi derivanti dall'effettuazione di lavori in quota.&lt;br /&gt;Di seguito un sintetico vademecum degli aspetti che lo stesso Testo Unico sulla Sicurezza ci consiglia di monitorare, e che tutti gli addetti di cantiere devono tenere in costante considerazione.&lt;br /&gt;1) Il ponteggio è l'opera provvisionale di maggior efficacia per la protezione dalle cadute dall'alto. Esso rienta tra le misure di protezione collettiva: una sua corretta manutenzione ed un costante controllo atto a verificare che durante i lavori parte del ponteggio non venga manomesso o modificato è l'antidoto migliore contro incidenti indesiderati. Il testo Unico, recependo la vecchia normativa tecnica sui ponteggi, risulta anche in questo caso strumento utile in quanto descrive dettagliatamente come realizzare un ponteggio sicuro (artt. dal 122 al 137). A tal proposito vi rimando ad un mio precedente post del 23 gennaio 2010 "LE OPERE PROVVISIONALI: VADEMECUM PER I CONTROLLI DI CANTIERE", che elenca dettagliatamente i controlli da effettuare sui ponteggi. &lt;br /&gt;2) Ricordo comunque che le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore a 60 centimetri quando siano destinate al solo passaggio di lavoratori e non inferiore a 120 cm nel caso di utilizzo per trasporto di materiali. La loro pendenza non deve superare mai il 50%. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e passerelle, se poste ad un'altezza superiore a &lt;strong&gt;2,00 ml&lt;/strong&gt;, devono essere munite vers il vuoto di parapetti normali e tavola fermapiede;&lt;br /&gt;3) Nel caso in cui non siano stati predisposti ponteggi o dispositivi di protezione collettiva in genere, durante i lavori in quota i lavoratori devono comunque utilizzare idonei sistemi di protezione che riporto di seguito (non devono necessariamente essere presenti contemporaneamente, basta scegliere il sistema migliore nella specifica situazione):&lt;br /&gt; - assorbitori di energia;&lt;br /&gt; - connettori;&lt;br /&gt; - dispositivi di ancoraggio;&lt;br /&gt; - cordini: questi devono essere assicurati a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita;&lt;br /&gt; - dispositivi retrattili;&lt;br /&gt; - guide o linee vita rigide o flessibili;&lt;br /&gt; - imbracature.&lt;br /&gt;Il sistema di protezione scelto deve essere certificato per l'uso specifico e deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 ml o, in presenza di dissipatore di energia, a 4 metri. Risulta chiaro che se, in caso di caduta, il primo ostacolo su cui si va ad impattare risulta essere ad una distanza inferiore a 4,0 ml (per esempio se la caduta è limitata da un solaio in costruzione a quello immediatamente inferiore, in genere a distanza di circa 3,00 ml), dovranno essere utilizzati sistemi alternativi al dissipatore in quanto quest'ultimo non eviterebbe l'impatto.&lt;br /&gt;4) Negli edifici in fase di realizzazione, lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa delle ringhiere devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti;&lt;br /&gt;5) Sulle rampe delle scale ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedire il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 cm sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posati a distanza non superiore ai 40 cm;&lt;br /&gt;6) Tutte le aperture nei muri prospicenti il vuoto ad altezza minore di 1,00 ml dal piano di calpestio, così come i vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm, devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;&lt;br /&gt;7) Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto dotato di tavole fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidalmente fissato e di resistenza non inferiore a quella  del piano di calpestio dei ponti di servizio;&lt;br /&gt;8) Prima di procedere a lavori su lucernari, tetti, coperture, ecc... deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e materiali di impiego. Nel caso in cui tale resistenza sia dubbia, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure per favorire la ripartizione dei carichi e/o sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. In ogni caso devono essere predisposti obbligatoriamente, prima dell'inizio dei lavori, sistemi di protezione collettivi dei bordi (parapetti perimetrali, ponteggi, ecc...);&lt;br /&gt;9) Nel caso in cui si utilizzino scale portatili per effettuare lavori in quota, queste devono essere in materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei signoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro ed i pioli devono essere privi di nodi.&lt;br /&gt;10)Le scale portatili semplici a mano devono sempre avere le seguenti caratteristiche:&lt;br /&gt; - dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti (appoggio a terra);&lt;br /&gt; - ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario ad assicurare la stabilità della scala;&lt;br /&gt; - devono sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (1 metro almeno), a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura;&lt;br /&gt; - è tassativamente vietato utilizzare scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti;&lt;br /&gt;11) Le scale doppie non devono mai superare altezza di 5 metri e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite stabilito di sicurezza;&lt;br /&gt;12) Nel caso di lavori su pali (manutenzione di antenne telefoniche, linee elettriche, ecc...) l'addetto deve essere dotato di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-3160796171965371564?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/3160796171965371564/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=3160796171965371564' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3160796171965371564'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3160796171965371564'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/02/la-caduta-dallalto-come-tenere-sotto.html' title='LA CADUTA DALL&apos;ALTO: COME TENERE SOTTO CONTROLLO QUESTO PERICOLO?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S4lTnMOOFYI/AAAAAAAAAHw/jQ0aVsTnzM4/s72-c/caduta+alto.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-14307789759132002</id><published>2010-02-20T23:21:00.015+01:00</published><updated>2010-02-21T00:12:12.021+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 26 Testo Unico Sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='testo D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Documento Unico di Valutazione dei Rischi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DUVRI'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Valutazione dei rischi'/><title type='text'>IL DUVRI. QUANDO VA FATTO? E DA CHI?</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S4Bqa4EuXuI/AAAAAAAAAHo/PyiUzNP6fZA/s1600-h/duvri.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 131px; height: 131px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S4Bqa4EuXuI/AAAAAAAAAHo/PyiUzNP6fZA/s400/duvri.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5440465359824903906" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il D.U.V.R.I, ovvero Documento Unico di Valutazione dei Rischi, è lo strumento previsto dal Testo Unico per la Sicurezza, D.Lgs. 81/08, per valutare i rischi da interferenza dovuti dalla presenza, all'interno di un'attività lavorativa, di una o più società (o uno o più artigiani) fornitrici di prodotti o servizi e legate all'attività lavorativa principale da un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'art. 26 del T.U. prevede infatti che il Datore di Lavoro di un'impresa, &lt;em&gt;"in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima... promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture."&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Pertanto:&lt;br /&gt;1) Il &lt;strong&gt;DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Committente&lt;/strong&gt; e non dalle ditte o lavoratori autonomi sotto contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno comunque cooperare per permettere al Datore di Lavoro Committente di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dal medesimo art. 26.&lt;br /&gt;2) &lt;strong&gt;Il DUVRI deve essere redatto ogniqualvolta siano in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione&lt;/strong&gt;, anche non formalizzati, che implichino la presenza di imprese operanti all'interno dell'azienda committente, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio.&lt;br /&gt;3) Il DUVRI è un documento &lt;strong&gt;UNICO&lt;/strong&gt; e per questo &lt;strong&gt;dinamico&lt;/strong&gt;, poichè deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove imprese, nel caso si presentino variazioni nella struttura e nel modo di operare delle varie imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attreazzature, ecc....;&lt;br /&gt;4) Il DUVRI &lt;strong&gt;NON &lt;/strong&gt;va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore alla Sicurezza ed accettato dalle imprese. In questo caso l'impresa appaltatrice principale redige il POS come tutte le altre imprese presenti in cantiere, in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già contemplati dal PSC stesso. Questo in ottemperanza a quanto riportato nell'art. 96, comma 2 del D.Lgs. 81/08: &lt;em&gt;"L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3"&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-14307789759132002?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/14307789759132002/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=14307789759132002' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/14307789759132002'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/14307789759132002'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/02/il-duvri-quando-va-fatto-e-da-chi.html' title='IL DUVRI. QUANDO VA FATTO? E DA CHI?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S4Bqa4EuXuI/AAAAAAAAAHo/PyiUzNP6fZA/s72-c/duvri.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-861808646272563951</id><published>2010-02-07T14:09:00.009+01:00</published><updated>2010-02-07T14:45:12.683+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='testo D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Demolizioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><title type='text'>LE DEMOLIZIONI: I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE LA NORMATIVA CI CHIEDE DI RISPETTARE</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S27Cg5GdTVI/AAAAAAAAAHY/IZ6SDG87aqU/s1600-h/demolizioni1gr.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 143px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S27Cg5GdTVI/AAAAAAAAAHY/IZ6SDG87aqU/s200/demolizioni1gr.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5435495670622276946" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;In questo POST prenderò in considerazione le demolizioni. Di seguito, sinteticamente, gli aspetti salienti tratti dal Testo Unico, D.Lgs. 81/08, di cui tener conto nei vostri cantieri. Riportate i punti che elencherò di seguito su una tabella ed avrete una efficiente check list!&lt;br /&gt;Innanzitutto, prima di iniziare le operazioni di demolizioni è necessario redigere un &lt;strong&gt;"Programma delle Demolizioni"&lt;/strong&gt;, uno specifico capitolo del POS che descrive l'ordine e la metodologia delle operazioni di demolizione. Il programma deve essere richiesto nel PSC, che deve contenere le indicazioni e prescrizioni per la sua redazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, il cui nominativo deve essere indicato nel POS nel capitolo dedicato al Piano delle demolizioni;&lt;br /&gt;2) Prima dell'inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio verificare le condizini di conservazione e stabilità delle strutture da demolire;&lt;br /&gt;3) Di conseguenza al punto precedente, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli indesiderati;&lt;br /&gt;4) Nelle zone sottostanti le demolizini deve essere vietata sosta e transito di chiunque, delimitando la zona con appositi sbarramenti;&lt;br /&gt;5) I lavori di demolizione devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti;&lt;br /&gt;6) E' sempre vietato gettare il materiale di demolizione dall'alto. Esso deve invece esere trasportato oppure convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore deve risultare ad altezza inferiore ai 2 metri dal livello del piano di raccolta;&lt;br /&gt;7) I canali di raccolta devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone;&lt;br /&gt;8) L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto;&lt;br /&gt;9) Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento di polveri irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;&lt;br /&gt;10) Nel caso di muri in demolizione alti più di due metri, nessun operatore portà salire e lavorare su di essi; la demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve inoltre essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione;&lt;br /&gt;11) La demolizione per &lt;em&gt;rovesciamento&lt;/em&gt; (per trazione o spinta) può essere effettuata per parti di strutture aventi altezza inferiore ai 5 metri dal piano campagna, salvo l'osservanza di regolamenti locali o speciali più restrittivi, ovvero salvo il caso che queste operazioni non comportino particolari rischi per la sicurezza o l'incolumità di cose e persone (come, per es., la vicinanza a strade, ad altri edifici abitati, ecc...);&lt;br /&gt;12) La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli non previsti di altre parti;&lt;br /&gt;13) Devono essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata;&lt;br /&gt;14) Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi;&lt;br /&gt;15) Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-861808646272563951?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/861808646272563951/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=861808646272563951' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/861808646272563951'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/861808646272563951'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/02/le-demolizioni-i-principi.html' title='LE DEMOLIZIONI: I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE LA NORMATIVA CI CHIEDE DI RISPETTARE'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S27Cg5GdTVI/AAAAAAAAAHY/IZ6SDG87aqU/s72-c/demolizioni1gr.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-219258694839642883</id><published>2010-01-30T17:39:00.010+01:00</published><updated>2010-01-30T18:47:49.226+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='viabilità di cantiere'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Scavi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>GLI SCAVI E LA VIABILITA' DI CANTIERE: COSA VALUTARE AI FINI DELLA SICUREZZA?</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S2RvwqMn6mI/AAAAAAAAAHA/RZAEa_kIXpI/s1600-h/scavo.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 150px; height: 113px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S2RvwqMn6mI/AAAAAAAAAHA/RZAEa_kIXpI/s400/scavo.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5432589932267301474" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Quando ci troviamo a dover affrontare la progettazione di un cantiere, cosa dobbiamo considerare per pensare una viabilità che sia funzionale e sicura? E, se sono previsti dei lavori di scavo, di cosa dobbiamo tener conto?&lt;br /&gt;Di seguito una rassegna dei principali aspetti da considerare e da verificare in cantiere a lavori partiti. &lt;br /&gt;Anche in questo caso, come negli ultimi post, elencherò una serie di fattori, liberamente tratti dal Testo Unico, che possono diventare una check list per i vostri controlli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda la viabilità di cantiere, fermo restando che durante i lavori deve essere assicurata (e quindi pensata) la viabilità di persone e mezzi, sia all'aperto che in ambiente chiuso, il Testo Unico ci viene in aiuto con l'Allegato XVIII, che elenca gli aspetti critici di cui tener conto, e che riporto di seguito:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere adeguatamente illuminate;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8) I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9) Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10) Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11) Il cantiere deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso degli estranei alle lavorazioni; la viabilità di accesso al cantiere dovrà pertanto essere dotata di cancelli che dovranno permanere chiusi con apposito sistema di bloccaggio (lucchetti, ecc..) durante le ore non lavorative;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12) Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda più specificamente gli SCAVI, è necessario tenere sempre conto dei seguenti punti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13) Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14) Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15) Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno(nel caso di scavi a sezione obbligata più profondi di 1,50 ml consiglio di per aumentare la protezione dal franamento per gli addetti che devono scendere per necessità operative nell scavo stesso);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16) Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17) Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18) Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata  mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (il minimo che si possa fare è segnalare lo scavo con appositi nastri tipo "vedo" posizionati ad oltre un metro dal ciglio dello scavo e comunque ad una distanza proporzionale alla profondità dello scavo stesso: se lo scavo è di tipo "statico" - come nel caso i scavi per fondazioni - molto meglio realizzare dei veri e propri parapetti infissi nel terreno e capaci di resistere all'impatto di una persona; nel caso di scavi mobili - come gli scavi per fognature - meglio prevedere, a chiusura dello scavo, dei pannelli metallici su basi in cemento prefabbricato, facilmente spostabili);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19) Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20) Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, di seguito, gli accorgimenti necessari per organizzare in sicurezza il sollevamento di materiali dagli scavi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21) Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22) Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23) In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-219258694839642883?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/219258694839642883/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=219258694839642883' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/219258694839642883'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/219258694839642883'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/01/gli-scavi-e-la-viabilita-di-cantiere.html' title='GLI SCAVI E LA VIABILITA&apos; DI CANTIERE: COSA VALUTARE AI FINI DELLA SICUREZZA?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S2RvwqMn6mI/AAAAAAAAAHA/RZAEa_kIXpI/s72-c/scavo.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-4787592138328428564</id><published>2010-01-23T15:22:00.026+01:00</published><updated>2010-01-23T17:28:20.682+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Normativa tecnica sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ponteggi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='trabattelli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ponti su cavalletti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='OPere provvisionali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ponti su ruote a torre'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>LE OPERE PROVVISIONALI: VADEMECUM PER I CONTROLLI DI CANTIERE</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S1scprdkk4I/AAAAAAAAAGY/h11i07c-ndc/s1600-h/PonteggioDiCantiere.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S1scprdkk4I/AAAAAAAAAGY/h11i07c-ndc/s200/PonteggioDiCantiere.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5429965278092235650" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Riprendo con questo post la rassegna degli aspetti tecnico/ amministrativi da monitorare con continuità in cantiere. Dopo aver parlato della documentazione amministrativa obbligatoria ed aver dato alcune nozioni tecnico/gestionali sugli apparecchi di sollevamento, oggi affronterò l'argomento &lt;strong&gt;"Opere Provvisionali"&lt;/strong&gt;. Anche in questo caso potrete utilizzare i vari punti che elencherò di seguito come check list per effettuare i vostri controlli periodici sullo stato di manutenzione e sulla realizzazione "a noma" di ponteggi, ponti su ruote, ponti su cavalletti, ecc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comincio col precisare che il rischio di caduta dall'alto, così come è definito dalla normativa, si presenta quando un lavoratore si trova a lavorare su di un piano a più di &lt;strong&gt;due metri &lt;/strong&gt;dal piano di calpestio. Il T.U. sulla sicurezza ci dice infatti che nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose.&lt;br /&gt;L'altezza pari a due metri è pertanto il discrimine col quale decideremo se realizzare un ponteggio dotato di parapetti, fermapiede e quant'altro invece di utilizzare dei semplici ponti su cavalletti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche per la realizzazione di &lt;strong&gt;ponti su cavalletti &lt;/strong&gt;è comunque necessario tenere conto di alcune norme di buona tecnica per evitare spiacevoli sanzioni in caso di visita da parte degli organi di controllo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dovrete infatti tenere presente i seguenti punti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I &lt;strong&gt;ponti su cavalletti&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;a) non possono per nessun motivo avere altezza superiore ai 2 metri dal piano di appoggio;&lt;br /&gt;b) non possono essere mai realizzati sugli impalcati dei ponteggi;&lt;br /&gt;c) i cavalletti utilizzati devono avere i piedi poggianti su un piano stabile e livellato: è vietato pertanto mettere a livello i ponti utilizzando materiale di cantiere, come mattoni, lastre di isolante, o utilizzando qualsiasi rimedio improvvisato;&lt;br /&gt;d) i cavalletti devono avere i piedi opportunamente irrigiditi mediante tiranti normali o diagonali;&lt;br /&gt;e) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che compongono il piano devono essere ben accostate, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio e non presentare parti a sbalzo superiori ai 20 cm;&lt;br /&gt;f) la distanza massima tra due cavalletti può essere al max di 3,60 ml eslusivamente quando si utilizzano tavole lunghe 4 metri con sezione trasversale pari a 30x5 cm; per tavole di sezione trasversale inferiore dovranno essere utilizzati 3 cavalletti;&lt;br /&gt;g) è fatto divieto di utilizzare pannelli di legno tipo "armo" per la realizzazione dei piani dei ponti;&lt;br /&gt;h) è fatto divieto di utilizzare ponti su cavalletti sovrapposti;&lt;br /&gt;i) è fatto divieto di utilizzare ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda i &lt;strong&gt;ponteggi&lt;/strong&gt;, è necessario considerare, in fase di realizzazione e di utilizzo, i seguenti aspetti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere effettuati sotto la supervisione di un preposto che ha seguito specifico corso di formazione (con rilascio di relativo attestato) i cui contenuti sono regolamentati dal D.Lgs 81/08;&lt;br /&gt;2) Anche tutti gli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi che operano sotto la supervisione del preposto devono avere ricevuto formazione specifica, regolamentata dal D.Lgs 81/08;&lt;br /&gt;3) Il ponteggio deve essere realizzato secondo le indicazioni contenute negli schemi di montaggio forniti dal fabbricante nel libretto del ponteggio;&lt;br /&gt;4) Deve essere presente in cantiere il PIMUS, Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio del ponteggio, redatto a cura del Datore di Lavoro conformemente all'allegato XXII al T.U., a cui il preposto e gli addetti al montaggio si dovranno attenere per le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione del ponteggio. Si dovranno attenere ai contenuti del PIMUS  anche tutti gli utilizzatori del ponteggio stesso durante il regolare utilizzo.&lt;br /&gt;5) Tutti gli elementi del ponteggio devono riportare impresso il marchio del fabbricante;&lt;br /&gt;6) L'estremità inferiore del ponteggio deve essere sostenuta da una piastra metallica di base, comunemente chiamata "basetta";&lt;br /&gt;7) Il ponteggio deve essere opportunamente controventato, sia longitudinalmente che trasversalmente;&lt;br /&gt;8) Il ponteggio deve essere ancorato alla parete almeno in corrispondenza di ogni due piani di impalcato ed ogni due montanti con disposizione degli ancoraggi a rombo o con configurazione di pari efficacia;&lt;br /&gt;9) I parapetti devono essere costituiti da: fermapiede alto almeno 20 cm, primo corrente di norma a 60 cm e secondo corrente a 100 cm dal piano di calpestio: correnti e tavola fermapiede non devono comunque mai lasciare una luce in senso verticale maggiore di 60 cm. L'altezza del parapetto non deve mai essere inferiore ai 100 cm;&lt;br /&gt;10)L'altezza dei montanti deve superare di almeno 120 cm l'ultimo impalcato oppure il piano di gronda; &lt;br /&gt;11)Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. La costruzione del sottoponte nei ponteggi metallici può essere omessa se l'autorizzazione ministeriale prevede specifici schemi tipo senza sottoponte di sicurezza;&lt;br /&gt;12)Le tavole costituenti il piano di calpestio dei ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico ma mai inferiore a 20x4 cm di sezione trasversale. Le tavole non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione resistente; &lt;br /&gt;13)Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte in corrispondenza di un traverso e per non meno di 40 cm;&lt;br /&gt;14)Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti;&lt;br /&gt;15)E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri; per distanze superiori ai 20 cm dovrà essere realizzato un parapetto normale anche dal lato della muratura stessa;&lt;br /&gt;16)E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio e di salire o scendere lungo i montanti;&lt;br /&gt;17)Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto;&lt;br /&gt;18)In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meritano un capitolo a parte i &lt;strong&gt;ponti su ruote a torre&lt;/strong&gt;, più comunemente noti come &lt;strong&gt;trabattelli&lt;/strong&gt;, di largo uso nei cantieri per la loro versatilità di utilizzo. In questo caso le cose fondamentali di cui tener conto sono le seguenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1a) E' necessario conservare in cantiere il libretto del trabattello fornito dal costruttore; per la manutenzione, uso e smontaggio del ponteggio valgono le stesse prescrizioni elencate per i ponteggi. Unica differenza risulta essere il fatto che non è obbligatorio per i trabattelli redigere il PIMUS, in quanto il ministero del lavoro, attraverso una specifica circolare esplicativa, considera sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate nel POS da informazioni relative alla specifica realizzazione" &lt;em&gt;(Circolare n. 30 del 3 novembre 2006) &lt;/em&gt;;&lt;br /&gt;2a)I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere con largo margine di sicurezza a carichi ed oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento in modo che non possano essere ribaltati;&lt;br /&gt;3a)Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato ed il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente;&lt;br /&gt;4a)Le ruote dei trabattelli devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con altri sistemi ugualmente efficaci;&lt;br /&gt;5a) I ponti su ruote devono essere ancorati alle costruzioni almeno ogni 2 piani. Fanno eccezione quelli conformi all'allegato XXIII al T.U.; è ammessa deroga se:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   - il ponte è costruito conformemente alla norma UNI EN 1004;&lt;br /&gt;   - il costruttore fornisce la certificazione del superamento delle prove di rigidezza di cui alla norma UNI EN 1004;&lt;br /&gt;   - l'altezza del ponte su ruote non superi i 12 ml se utilizzato all'interno e 8 ml se utilizzato all'esterno;&lt;br /&gt;   - per i ponti utilizzati all'esterno sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edifico o ad altra struttura;&lt;br /&gt;   - per il montaggio, uso e smontaggio del ponte siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in apposito manuale;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6a) Dev'essere verificata la verticalità del ponte con apposito livello o con pendolino;&lt;br /&gt;7a) I ponti non devono essere spostati se su di essi si trovano lavoratori o carichi (fanno eccezione i trabattelli utilizzati nei lavori per le linee elettriche di contatto);&lt;br /&gt;8a)I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-4787592138328428564?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/4787592138328428564/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=4787592138328428564' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/4787592138328428564'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/4787592138328428564'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/01/le-opere-provvisionali-vademecum-per-i.html' title='LE OPERE PROVVISIONALI: VADEMECUM PER I CONTROLLI DI CANTIERE'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S1scprdkk4I/AAAAAAAAAGY/h11i07c-ndc/s72-c/PonteggioDiCantiere.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-801578221097243795</id><published>2010-01-16T20:35:00.014+01:00</published><updated>2010-01-16T22:28:02.211+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Normativa tecnica sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Apparecchi di sollevamento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: LE VERIFICHE E LE REGOLE TECNICHE IN CANTIERE</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S1IssTOvGgI/AAAAAAAAAGI/zf-CHr1SPFY/s1600-h/sollevamento.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S1IssTOvGgI/AAAAAAAAAGI/zf-CHr1SPFY/s400/sollevamento.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5427449640522816002" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Di seguito riporto un vademecum che illustra i più importanti aspetti tecnici ed i principali adempimenti normativi di cui tener conto nel caso in cui siano presenti apparecchi di sollevamento in cantiere. Potrete utilizzare il contenuto di questo post, estratto direttamente dal Testo Unico, come una pratica check list in quanto, senza la pretesa di enunciare tutto lo scibile in merito, il rispetto dei punti che andrò ad elencare vi garantirà l'utilizzo degli apparecchi di sollevamento in sicurezza e vi farà evitare spiacevoli sanzioni in caso di controlli da parte dei soggetti preposti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Innanzitutto ricordo che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Le macchine adibite a sollevamento di carichi devono avere indicato in evidenza, mediante apposita targhetta, il loro carico nominale e, se la macchina si presta ad essere utilizzata in più configurazioni, il carico nominale di ognuna delle configurazioni assumibili (sono escluse le sole macchine azionate a mano);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e trasporto devono portare in rilievo o incisa l'indicazione della portata massima ammissibile;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Tutti gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, del dispositivo di aggancio, dei punti di presa, delle configurazioni dell'imbracatura, nonchè delle condizioni atmosferiche. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consiglio pertanto di verificare se gli apparecchi di sollevamento nei vostri cantieri siano dotati di quanto riportato ai punti 1), 2) e 3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da ricordare inoltre che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Le funi e le catene, in mancanza di diverse indicazioni da parte del fabbricante (in genere di carattere più restrittivo), debbono essere sottoposte a controlli trimestrali da parte del personale preposto in cantiere, e tale verifica deve essere  riportata, per ogni fune/catena presente in cantiere, nell'apposito registro di controllo. Va da sè che ogni fune/catena deve essere identificabile ed è pertanto necessario associare alla verifica riportata nel registro stesso il relativo codice identificativo assegnato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di seguito riporto alcune nozioni da considerare fondamentali per l'utilizzo di apparecchi di sollevamento collegati a castelli di carico/ponteggi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) I castelli collegati ai ponteggi realizzati specificatamente per operazioni di sollevamento e discesa di materiali mediante elevatori devono avere i montanti controventati ogni due piani di ponteggio;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sopportare, da più elementi collegati tra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) I castelli devono essere progettati ai sensi dell'art. 133 del T.U.(Progetto dei ponteggi) ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8) Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di regolare parapetto, con tavola fermapide di altezza pari a 20 cm e 2 correnti, uno a 60 cm e l'altro a 100 cm dal piano dell'impalcato;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9) Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a 5 cm che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei medesimi ripiani;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10)Nei ponteggi metallici, i montanti su cui sono applicati direttamente gli elevatori devono essere di numero ampiamente sufficiente e mai minore di due;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11)Per il passaggio del secchione o della benna può essere lasciato un varco nei parapetti, purchè in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto almeno 30 cm. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12)Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di 1,20 ml e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni sporgenti almeno 20 cm, da servire per appoggio e riparo del lavoratore;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricordo infine alcune altre regole da tenere sempre in considerazione e verificare in cantiere, ovvero:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13) Nel caso in cui due o più apparecchi per il sollevamento di carichi non guidati sono installati nel cantiere in modo che che i loro raggi di azione si intersecano, è necessario prendere apppropriate misure (come, per esempio, lo sfalsamento delle altezze di due o più gru a torre interferenti, o l'attuazione di specifiche procedure di comunicazione tra i soggetti addetti alla manovra dei mezzi, e tra essi ed il capo cantiere, ecc...) con lo specifico intento di evitare la collisione tra i carichi e/o elementi degli apparecchi stessi;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14)Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi ed il ribaltamento/ scivolamento/spostamento della attrezzatura di lavoro; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15)Il punto di massima sporgenza delle gru e del suo carico deve essere sempre a distanza non inferiore a 5 metri dalle linee elettriche;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16)Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia o altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; è vietato l'utilizzo di piattaforme semplici o imbragature;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17)L'uso delle forche è tollerato solo per il trasporto di materiale che si possa considerare "monolitico", posizionato su  pallet a noma (con il termine "monolitico" intendo, per esempio, un bancale di mattoni totalmente avvolto con termoretraibile integro); nel caso di necessità di trasporto di materiale sciolto, l'uso delle forche è ammesso solo utilizzando dei gabbioni protettivi di contenimento del materiale, realizzati in genere con telaio metallico e rete a maglie di larghezza inferiore alle dimensioni del materiale da trasportare: l'uso dei gabbioni è però spesso considerato scomodo dalle maestranze. E' ammesso l'utilizzo di forche per il trasporto di materiale sciolto, purchè adeguatamente fissato, unicamente nel caso di spostamento orizzontale del materiale che deve avvenire altezza inferiore al metro da terra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-801578221097243795?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/801578221097243795/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=801578221097243795' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/801578221097243795'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/801578221097243795'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/01/apparecchi-di-sollevamento-le-verifiche.html' title='APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: LE VERIFICHE E LE REGOLE TECNICHE IN CANTIERE'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S1IssTOvGgI/AAAAAAAAAGI/zf-CHr1SPFY/s72-c/sollevamento.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-2365070301659267638</id><published>2010-01-11T20:56:00.017+01:00</published><updated>2010-01-16T20:38:54.647+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Documenti sicurezza cantiere'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Testo Unico sicurezza coordinato'/><title type='text'>LA DOCUMENTAZONE AMMINISTRATIVA DA CONSERVARE IN CANTIERE</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S0uQn1tg5cI/AAAAAAAAAGA/kWsRANJr1_4/s1600-h/documenti.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 104px; height: 97px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S0uQn1tg5cI/AAAAAAAAAGA/kWsRANJr1_4/s400/documenti.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5425589190205171138" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Di seguito riporto una lista sintetica della documentazione amministrativa fondamentale da produrre e conservare per tutta la durata del cantiere. Tale documentazione è &lt;strong&gt;fondamentale&lt;/strong&gt;, anche perchè, tra l'altro, potrebbe essere richiesta dalle autorità preposte alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza in cantiere. Vi consiglio di utilizzare la lista riportata di seguito come pratica check list per il controllo della documentazione presente nel vostro cantiere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del &lt;strong&gt;Datore di Lavoro&lt;/strong&gt;, i documenti fondamentali da produrre e conservare risultano essere:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di impresa principale e di tutti i subappaltatori;&lt;br /&gt;2) CCIAA (Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio) di impresa principale e di tutti i subappaltatori;&lt;br /&gt;3) Piano Operativo di Sicurezza di impresa principale e di tutti i subappaltatori;&lt;br /&gt;4) PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi);&lt;br /&gt;5) Copia dell'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio;&lt;br /&gt;6) Nel caso di ponteggio più alto di 20 ml o fuori dagli schemi tipo: progetto esecutivo del ponteggio firmato da tecnico abilitato(ingegnere o architetto);&lt;br /&gt;7) Nel caso di ponteggio inferiore ai 20 ml ed in schema tipo: schizzo esecutivo del ponteggio (anche a mano) con indicazione degli elementi fondamentali (correnti, montanti, ancoraggi, ecc...);&lt;br /&gt;8) Copia di tutti i contratti di subappalto;&lt;br /&gt;9) Libretto degli apparecchi di sollevamento di potata superiore ai 200 kg e relativi verbali di verifica periodica;&lt;br /&gt;10)Copia della verifica di controllo in cantiere di tutti gli apparecchi di sollevamento;&lt;br /&gt;11)Istruzioni per l'uso e la manutenzione dei trabattelli (libretto redatto dal costruttore);&lt;br /&gt;12)Libretti di tutti i recipienti in pressione di capacità superiore ai 25 litri;&lt;br /&gt;13)Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cantiere;&lt;br /&gt;14) Documentazione attestante l'invio delle dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico alle ISPESL o ASL competenti sul territorio ai fini della omologazione e messa in esercizio dell'impianto di messa a terra /protezione scariche atmosferiche (ed i verbali di verifica periodica);&lt;br /&gt;15)Registro degli infortuni;&lt;br /&gt;16)Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica;&lt;br /&gt;17)Dichiarazione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale applicato ai Lavoraztori) applicato alle proprie maestranze;&lt;br /&gt;18)Nomine degli addetti al pronto soccorso ed emergenza incendi;&lt;br /&gt;19)Documentazione (verbali) attestante l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori in cantiere di impresa principale e di tutti i subappaltatori;&lt;br /&gt;20)Nomina del Medico Competente;&lt;br /&gt;21)Certificati di idoneità alla mansione di tutti i lavoratori;&lt;br /&gt;22)Nomina dei Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP);&lt;br /&gt;23)Nomina dei Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS);&lt;br /&gt;24)Copia degli attestati di formazione di RSPP, RLS ed addetti alle emergenze;&lt;br /&gt;25)Documentazone che attesti l'avvenuta consultazione degli RLS;&lt;br /&gt;26)Libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine presenti in cantiere;&lt;br /&gt;27)Registro dei controlli delle attrezzature di lavoro eseguiti a cura del Datore di Lavoro;&lt;br /&gt;28)Per cantieri di durata superiore ai 200 giorni lavorativi: verbale di sopralluogo del medico competente e della riunione periodica. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del &lt;strong&gt;Committente o Responsabile dei Lavori&lt;/strong&gt;, i documenti fondamentali da produrre e conservare risultano invece essere:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Designazione del Responsabile dei Lavori, se presente;&lt;br /&gt;2) Designazione dei Coordinatori, se presenti;&lt;br /&gt;3) Trasmissione all'amministrazione competente dei nominativi delle imprese esecutrici e della documentazione attestante la loro idoneità tecnico professionale, di cui all'Allegato XVII del Testo Unico, D.Lgs. n. 81/08;&lt;br /&gt;4) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), nel caso in cui non sia prevista la nomina dei Coordinatori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, per quanto riguarda gli adempimenti a carico del &lt;strong&gt;Coordinatori per la Progettazione e/o per l'Esecuzione delle opere&lt;/strong&gt;, i documenti fondamentali da produrre e conservare risultano essere:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Piano di Sicurezza e di Coordinamento e fascicolo dell'opera;&lt;br /&gt;2) Documentazione, a cura del CSE, attestante l'effettuazione dei sopralluoghi di verifica, l'attuazione del coordinamento e la corretta applicazione dei contenuti del PSC da parte delle imprese esecutrici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-2365070301659267638?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/2365070301659267638/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=2365070301659267638' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/2365070301659267638'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/2365070301659267638'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2010/01/la-documentazione-amministrativa-da.html' title='LA DOCUMENTAZONE AMMINISTRATIVA DA CONSERVARE IN CANTIERE'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/S0uQn1tg5cI/AAAAAAAAAGA/kWsRANJr1_4/s72-c/documenti.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-6429834908031911867</id><published>2009-12-14T21:52:00.003+01:00</published><updated>2009-12-14T21:54:19.680+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CSE'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Formazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs. 81/08 coordinato col D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CSP'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sicurezza cantieri'/><title type='text'>LA FORMAZIONE DEI COORDINATORI ALLA SICUREZZA</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SyOGO7Q7N4I/AAAAAAAAAFw/iX_7rYwEKtc/s1600-h/attestato+cse.bmp"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 132px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SyOGO7Q7N4I/AAAAAAAAAFw/iX_7rYwEKtc/s200/attestato+cse.bmp" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5414318768014440322" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;In un mio precedente post ho definito quando, in ottemperanza al Testo Unico sulla Sicurezza coordinato con il Decreto Correttivo 106/09, sia necessario nominare il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) &lt;em&gt;(vedi mio post del 15 settembre 2009)&lt;/em&gt;. &lt;br /&gt;Di seguito voglio invece esplicitare i requisiti formativi minimi che un Coordinatore alla Sicurezza deve possedere per poter ricoprire tale incarico.&lt;br /&gt;Il D.Lgs. 81/08 è molto chiaro in merito e dedica all'argomento un intero articolo, l' art. 98 - &lt;em&gt;"Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori"&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partiamo innanzitutto dal titolo di studio minimo richiesto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il CSP o CSE, per poter essere nominato, deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. In questo caso il Coordinatore dovrà dimostrare al proprio Datore di Lavoro Committente di avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel campo delle costruzioni. Tale dimostrazione deve essere effettuata attraverso un' &lt;strong&gt;ATTESTAZIONE SCRITTA&lt;/strong&gt; di uno o più Datori di Lavoro e/o di uno o più Committenti che testimoni l'impegno lavorativo del soggetto nel settore costruzioni per un periodo totale (dato dalla somma dei periodi riportati su tutte le attestazioni) maggiore o uguale a &lt;strong&gt;3 ANNI&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) laurea MAGISTRALE (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita in una delle seguenti classi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   - LM- 4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA&lt;br /&gt;   - LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA&lt;br /&gt;   - LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA&lt;br /&gt;   - LM-22 INGEGNERIA CHIMICA&lt;br /&gt;   - LM-23 INGEGNERIA CIVILE&lt;br /&gt;   - LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI&lt;br /&gt;   - LM-25 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE&lt;br /&gt;   - LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA&lt;br /&gt;   - LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI&lt;br /&gt;   - LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA&lt;br /&gt;   - LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA&lt;br /&gt;   - LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE&lt;br /&gt;   - LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE&lt;br /&gt;   - LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA&lt;br /&gt;   - LM-33 INGEGNERIA MECCANICA&lt;br /&gt;   - LM-34 INGEGNERIA NAVALE&lt;br /&gt;   - LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO&lt;br /&gt;   - LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE&lt;br /&gt;   - LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI&lt;br /&gt;   - LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, ovvero LAUREA SPECIALISTICA (5 anni-Nuovo Ordinamento) conseguita nelle seguenti classi (che riporto integralmene in quanto, a parte la diversa codifica, sono molto simili alle precedenti ma non del tutto identiche): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   -  4/S architettura e ingegneria edile&lt;br /&gt;   - 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica&lt;br /&gt;   - 26/S ingegneria biomedica&lt;br /&gt;   - 27/S ingegneria chimica&lt;br /&gt;   - 28/S ingegneria civile&lt;br /&gt;   - 29/S ingegneria dell'automazione&lt;br /&gt;   - 30/S ingegneria delle telecomunicazioni&lt;br /&gt;   - 31/S ingegneria elettrica&lt;br /&gt;   - 32/S ingegneria elettronica&lt;br /&gt;   - 33/S ingegneria energetica e nucleare&lt;br /&gt;   - 34/S ingegneria gestionale&lt;br /&gt;   - 35/S ingegneria informatica&lt;br /&gt;   - 36/S inggneria meccanica&lt;br /&gt;   - 37/S ingegneria navale&lt;br /&gt;   - 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio&lt;br /&gt;   - 74/S scienze e gestione delle risorse rurali e forestali&lt;br /&gt;   - 77/S scienze e tecnologie agrarie&lt;br /&gt;   - 86/S scienze geologiche&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, ovvero, infine, uno dei corrispondenti DIPLOMI DI LAUREA (5 anni - Vecchio Ordinamento) di cui al &lt;a href="http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4352Equipa_cf2.htm"&gt;decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004&lt;/a&gt; (cliccando sul Link vi comparirà il testo del decreto con le relative tabelle di conversione vecchio/nuovo ordinamento).&lt;br /&gt;Anche in questo caso è necessaria, come al punto 1), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. L'esperienza minima richiesta è però minore, ovvero pari ad &lt;strong&gt;1 ANNO&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) LAUREA (TRIENNALE) conseguita nelle seguenti classi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   - L- 7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE&lt;br /&gt;   - L- 8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE&lt;br /&gt;   - L- 9 INGEGNERIA INDUSTRIALE&lt;br /&gt;   - L-17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA&lt;br /&gt;   - L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007. ovvero laurea conseguita nelle classi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   -  4 scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile&lt;br /&gt;   -  8 ingegneria civile e ambientale&lt;br /&gt;   -  9 ingegneria dell'informazione&lt;br /&gt;   - 10 ingegneria industriale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000.&lt;br /&gt;Ovviamente, anche in quest'ultimo caso è necessaria, come ai punti 1) e 2), l'attestazione scritta da parte di uno o più Datori di Lavoro e/o Committenti che comprovi l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. In questo caso l'esperienza minima richiesta è pari a &lt;strong&gt;2 ANNI&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Benchè necessaria, la formazione scolastica o universitaria, nonchè l'esperienza minima richiesta, non sono sufficienti: per poter assumere il ruolo di Coordinatore, il tecnico dovrà seguire un corso obbligatorio della durata minima di 120 ore con obbligo di frequenza, verifica dell'apprendimento finale e conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto superamento della verifica stessa. I corsi sono organizzati dalle Regioni o dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia; i contenuti minimi di dettaglio del corso sono esplicitati nell'allegato XIV al Testo Unico. &lt;br /&gt;Vi sono alcuni casi specifici in cui un Coordinatore può essere esonerato dalla frequenza del corso di 120 ore, ovvero:  &lt;br /&gt;a)se in possesso della laurea magistrale LM-26: INGEGNERIA DELLA SICUREZZA;&lt;br /&gt;b)se dimostra di aver svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;&lt;br /&gt;c)se in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV;&lt;br /&gt;d) se in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Il Testo Unico (Coordinato col Decreto Correttivo) prevede, sempre per mezzo dell'allegato XIV, l'aggiornamento professionale continuo dei Coordinatori, a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricordo che è compito del Committente (o Responsabile dei Lavori) verificare il possesso dei requisiti minimi di formazione del CSP/CSE. Pertanto, contestualmente alla nomina, il mio suggerimento è quello di chiedere al vostro Coordinatore, se non lo avete mai fatto prima, copia del diploma di geometra o di laurea, dell'attestazione riguardante il periodo di esperienza minimo nel settore costruzioni, dell'attestato di formazione specifica di 120 ore per Coordinatori (ove previsto) e degli attestati riguardanti l'aggiornamento professionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-6429834908031911867?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/6429834908031911867/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=6429834908031911867' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6429834908031911867'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6429834908031911867'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/12/la-formazione-dei-coordinatori-alla.html' title='LA FORMAZIONE DEI COORDINATORI ALLA SICUREZZA'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SyOGO7Q7N4I/AAAAAAAAAFw/iX_7rYwEKtc/s72-c/attestato+cse.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1922887610891021508</id><published>2009-12-14T21:49:00.001+01:00</published><updated>2009-12-14T21:52:02.505+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='testo gratis D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Adempimenti Committente'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Notifica preliminare'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Correttivo Testo Unico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><title type='text'>LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqqyD2oTQQI/AAAAAAAAADA/dIodIzlkr-w/s1600-h/NOTIFICA+PRELIMINARE.gif"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 157px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqqyD2oTQQI/AAAAAAAAADA/dIodIzlkr-w/s200/NOTIFICA+PRELIMINARE.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5380308484121379074" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Salve. Questa sera vorrei approfondire l'argomento &lt;strong&gt;"NOTIFICA PRELIMINARE"&lt;/strong&gt; e rispondere alle più semplici domande, ovvero: &lt;br /&gt;1) quando va compilata? &lt;br /&gt;2) che dati devo inserire? &lt;br /&gt;3) a chi la devo consegnare? &lt;br /&gt;4) quando va aggiornata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cominciamo dal punto 1): la &lt;strong&gt;Notifica Preliminare&lt;/strong&gt; va compilata a cura del Committente o, se nominato, del Responsabile dei Lavori in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di più di una impresa, anche non contemporanea. In pratica in tutti i casi in cui sia necessario nominare un Coordinatore, sia per la progettazione che per l'esecuzione, è necessario predisporre anche la notifica. In più, la notifica va predisposta anche nel caso di cantieri in cui sia presente un'unica impresa esecutrice di un lavoro la cui entità superi i 200 uomini/giorno ("spannometricamente", la notifica andrà compilata per lavori - realizzati da un'unica impresa - di importo superiore ai 50.000 €: comunque in rete trovate diversi programmi gratis che calcolano gli uomini - giorno).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passiamo al punto 2): Il Testo Unico ha reso molto più agevole la predisposizione della Notifica standardizzandola con un allegato specifico (allegato XII) che altro non è che una check list dei dati da inserire che dovremo sempre avere sottomano durante la compilazione. C'è da dire che molti regolamenti Comunali presentano dei fac-simile di notifiche già impaginate ed aggiornate al Testo Unico (il decreto Correttivo non ha apportato modifiche ai contenuti della notifica: date comunque una controllata che le notifiche scaricate rispettino effettivamente i contenuti richiesti dal D.Lgs. 81/08), pertanto vi invito ad entrare nei siti delle Amministrazioni dove eseguirete i lavori per controllarne la presenza (certe volte i funzionari comunali sono un pò rigidi e non accettano altre impaginazioni se non quelle eventualmente scaricate dal loro sito internet). &lt;br /&gt;Di seguito vi elenco la lista dei dati richiesti:&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;1. Data della comunicazione.&lt;br /&gt;2. Indirizzo del cantiere.&lt;br /&gt;3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).&lt;br /&gt;4. Natura dell'opera.&lt;br /&gt;5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..&lt;br /&gt;6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..&lt;br /&gt;7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..&lt;br /&gt;8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.&lt;br /&gt;9. Durata presunta dei lavori in cantiere.&lt;br /&gt;10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.&lt;br /&gt;11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.&lt;br /&gt;12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.&lt;br /&gt;13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€). &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Punto 3): La Notifica preliminare, quando prevista, va &lt;strong&gt;SEMPRE&lt;/strong&gt; consegnata presso gli appositi uffici della USL e della Direzione Provinciale del Lavoro (di seguito D.P.L.; per i più nostalgici è l'ex Ispettorato del Lavoro) territorialmente competenti, tassativamente &lt;strong&gt;PRIMA&lt;/strong&gt; dell'inizio dei lavori, pertanto occhio alle date! In più, per tutti i lavori per cui sia necessario un titolo edilizio (DIA o Permesso di Costruire) copia della Notifica preliminare va trasmessa, sempre prima dell'inizio dei lavori, anche all'Amministrazione concedente il titolo edilizio stesso (Sportello unico Edilizia del Comune dove sono ubicati i lavori), unitamente al DURC di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti ed a una dichiarazione attestante la verifica dell'altra documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti (vedi art. 90, commma 9, lettera b). Vi consiglio di andare a consegnare le notifiche personalmente e non di trasmetterle tramite fax o raccomandata; questo per evitare eventuali contestazioni: se vi recate fisicamente presso gli uffici, i funzionari, sia dell'USL che della D.P.L., vi faranno un bel timbro firmato con in evidenza la data di consegna: incontestabile! Vi ricordo inoltre che la Notifica preliminare, o una sua copia, va sempre affissa ben visibile in cantiere (vedi art. 99, comma 2), pertanto stampatene e protocollatene sempre più di una copia, perchè non bastano mai! Fate un rapido conto: 1 per la D.P.L., 1 per l'U.S.L., 1 per il Committente, 1 per il Cantiere, 1 per il Comune nei casi richiesti ed una per il Resp. Lavori, se nominato: fanno già 6 copie! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, passiamo al punto 4): la notifica preliminare andrebbe aggiornata e riconsegnata ad USL e DPL ogni qualvolta uno solo dei dati in essa contenuti subisca una variazione, ovvero: se varia la durata dei lavori, se subentrano nuove imprese esecutrici o lavoratori autonomi, se varia il Coordinatore, ecc, ecc... Poichè, all'atto pratico, vista la realtà di cantiere che di per sè essendo temporanea è anche molto mutevole, non è possibile notificare ogni singola variazione, vi consiglio, in caso di cantieri di medio/grosse dimensioni (per intendersi nel caso di cantieri che durano più di un anno) di aggiornare almeno una volta i contenuti, per far vedere alle amministrazioni che siete "virtuosi" e ligi al rispetto della normativa...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS: se avete dubbi postateli sui commenti qui sotto e vi risponderò!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PPS: Hai bisogno di un Coordinatore o di un Responsabile dei Lavori? Visita il sito &lt;a href="http://www.sicurezzabologna.it"&gt;www.sicurezzabologna.it&lt;/a&gt; e richiedi un preventivo!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1922887610891021508?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1922887610891021508/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1922887610891021508' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1922887610891021508'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1922887610891021508'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/12/la-notifica-preliminare-quando-come-e.html' title='LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqqyD2oTQQI/AAAAAAAAADA/dIodIzlkr-w/s72-c/NOTIFICA+PRELIMINARE.gif' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-3817590912779101173</id><published>2009-11-21T14:26:00.017+01:00</published><updated>2009-11-21T19:08:39.355+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Legge Regione Emilia Romagna n° 2/2009'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tutela e sicurezza lavoro cantieri edili'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='L.R. 2/2009'/><title type='text'>TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE: LA LEGGE REGIONALE N° 2/2009 - REGIONE EMILIA ROMAGNA</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SwgMf1vjlqI/AAAAAAAAAFQ/alOB_f-FmjA/s1600/Soldi.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 200px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SwgMf1vjlqI/AAAAAAAAAFQ/alOB_f-FmjA/s200/Soldi.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5406585093800302242" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poichè la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è disciplinata dallo Stato me è comunque materia di legislazione concorrente con le Regioni, poteva secondo voi la diligentissima Regione Emilia Romagna non legiferare in materia? Ovviamente no. E' infatti dei primi mesi di quest'anno la promulgazione della Legge Regionale n° 2/2009(pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 2 marzo 2009) recante argomenti in materia di &lt;em&gt;"Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei edili e di ingegneria civile"&lt;/em&gt; . Il tutto, a dire il vero, è avvenuto un pò in sordina, tant'è che ho appreso dell'esistenza di questa Legge solo giovedì scorso durante un seminario di aggiornamento presso il preziosissimo Istituto Professionale Edile di Via del Gomito qui a Bologna.&lt;br /&gt;Ovviamente me la sono subito andata a cercare e leggere. &lt;br /&gt;La L.R. 2/2009 è una norma molto snella, di appena 4 facciate ed 11 articoli, di carattere generale ma ricca di contenuti. &lt;br /&gt;Vengono esposti gli ambiti in cui la Regione promuove interventi diretti all'aumento della sicurezza nei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, della prevenzione di infortuni e malattie professionali. &lt;br /&gt;L'articolo 3 approfondisce l'ambito della formazione: la Regione si impegna a promuovere attività formative che intendano coinvolgere non solo i lavoratori, ma anche tutti i soggetti incaricati ad assicurare le condizioni di sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva in caso di lavori di particolare pericolosità o complessità. La Regione si impegna inoltre a realizzare moduli formativi specifici per giovani disoccupati che hanno intenzione di lavorare in edilizia, ma anche per imprenditori e lavoratori autonomi che operano in cantiere o che si apprestano a farlo. La formazione verrà promossa anche tramite accordi con enti competenti in materia di sicurezza in edilizia. &lt;br /&gt;Vengono inoltre, all'art. 4, introdotti degli elementi di semplificazione amministrativa mediante accordi con gli enti pubblici competenti in materia di sicurezza, introducendo la possibilità di trasmettere ed acquisire documenti quali, per esempio, la notifica preliminare o il titolo abilitativo edilizio, attraverso sistemi informatici, così come introducendo la possibilità di semplificare ed informatizzare le procedure di vigilanza e di controllo dei cantieri mediante, per esempio, registrazione automatica delle presenze in cantiere construmenti tecnologici appropriati, ecc...&lt;br /&gt;Ma la cosa senz'altro più interessante è l'introduzione, all'art. 7, di cospicui incentivi pubblici da destinarsi a Committenti che si impegnano a scegliere imprese che: &lt;br /&gt;1) decidano di garantire l'accesso e lo svolgimento di sporalluoghi ricorrenti ad organismi paritetici di settore per il controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme contrattuali; &lt;br /&gt;2) abbiano prodotto il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio "antimafia";&lt;br /&gt;3) si impegnino ad attuare accordi con la regione per l'applicazione di prassi e prescrizioni volte ad introdurre ulteriori misure di sicurezza rispetto a quanto previsto nella normativa nazionale;&lt;br /&gt;4) si impegnino ad applicare quegli standard formativi e ad adottare quei sistemi di controllo informatizzati ed automatici delle presenze in cantiere previsti dalla stessa Legge Regionale;&lt;br /&gt;5) si impegnino a dare piena applicazione ai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona ove è ubicato il cantiere;&lt;br /&gt;6) si impegnino a far attuare a tutti i propri subappaltatori quanto sopra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche le imprese hanno diritto ad incentivi pubblici (vedi art. 8) nel caso in cui si impegnino ad attuare livelli di sicurezza ulteriori rispetto a quanto previsto nella normativa vigente. Tali "livelli" verranno specificati in un apposito atto approvato dalla Giunta Regionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad oggi è stato stanziato un milione di euro, messo a disposizione dal bando &lt;a href="http://www.adapt.it/acm-on-line/Home/BollettinoAdapt/Ordinario/5ottobre2009n28/documento2947.html"&gt;“Plus Security”&lt;/a&gt; (pubblicato il 23 settembre 2009 nel Bollettino ufficiale regionale) &lt;strong&gt;rivolto, in questa prima fase sperimentale, solo ai committenti pubblici e privati che beneficiano dei finanziamenti della Regione Emilia-Romagna per realizzare gli interventi del programma “3000 alloggi di edilizia residenziale pubblica”.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consiglio i Committenti e le Imprese già sensibili ai temi della sicurezza nei cantieri di approfondire l'argomento e di rimanere costantemente aggiornati sull'evoluzione e sviluppo delle modalità di incentivazione presso la Regione Emilia Romagna, in quanto, in base a quanto appreso durante il seminario all'IIPLE, nel breve periodo verranno finanziati anche bandi rivolti ad attività di edilizia libera, e l'importo degli incentivi potrà essere anche pari a 30.000€! &lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-3817590912779101173?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/3817590912779101173/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=3817590912779101173' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3817590912779101173'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3817590912779101173'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/11/tutela-e-sicurezza-del-lavoro-nei.html' title='TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE: LA LEGGE REGIONALE N° 2/2009 - REGIONE EMILIA ROMAGNA'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SwgMf1vjlqI/AAAAAAAAAFQ/alOB_f-FmjA/s72-c/Soldi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-6534819070924254932</id><published>2009-11-14T12:32:00.010+01:00</published><updated>2009-11-14T13:10:12.039+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavoratori autonomi e Coordinatore'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Gestione Sicurezza Cantieri'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERI DOVE SONO PRESENTI SOLO LAVORATORI AUTONOMI: E' NECESSARIO?</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sv6bkzG_McI/AAAAAAAAAEw/TC92_4YXzM8/s1600-h/sentenza.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 96px; height: 96px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sv6bkzG_McI/AAAAAAAAAEw/TC92_4YXzM8/s400/sentenza.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5403927659388285378" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Chiarisco innanzitutto che il D.Lgs. 81/08 non impone l'obbligo al Committente di nominare un Coordinatore alla Sicurezza nel caso in cui nel cantiere siano presenti esclusivamente lavoratori autonomi, o artigiani che dir si vogia. Pertanto se parliamo di obbligo legislativo vi posso dire tranquillamente che NON sussiste. Altra cosa rispetto all'obbligo normativo è però l'opportunità di nominare il Coordinatore: nei cantieri non di trascurabile entità (per intendersi non sto parlando dell'artigiano che viene a sostituire i rivestimenti del vostro bagno assieme al fontaniere che deve sistemarvi il sifone del lavandino, ma di interventi un pò più consistenti come la sistemazione delle facciate esterne della casa, rifacimento della fognatura esterna, ecc, ecc...), o in cui sussista almeno uno dei rischi di cui all'allegato XI (caduta dall'alto, seppellimento entro scavi, lavori vicino a linee elettriche con conduttori nud in tensione, lavori che prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche, ecc...) il mio consiglio è quello di nominare tale figura. &lt;br /&gt;Il mio consiglio sull'opportunità di nominare un Coordinatore alla Sicurezza nel caso di cantieri che prevedano solo la presenza di lavoratori autonomi nasce da una lettura  più organica del D.Lgs. 81/08. Infatti, la mancata nomina del Coordinatore può costituire una colpa specifica nel caso del verificarsi di un evento infortunistico, e cioè la necessità di equiparare comunque i lavoratori autonomi alle imprese ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come di fatto previsto dal Testo Unico. La nomina del Coordinatore vi permette inoltre di evitare un paradosso che si può verificare e cioè di essere obbligati a provvedere alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza nel caso della presenza di due piccole imprese che intervengono ad operare in un cantiere anche se non contemporaneamente, lasciando invece che più ed anche numerosi lavoratori autonomi, pur se lavorano in cantiere contemporaneamente, possano svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali senza che vi sia un coordinamento. &lt;br /&gt;A conferma della bontà del mio consiglio vi cito una sentenza della Corte di Cassazione Penale che, confermando una condanna già inflitta in Tribunale e poi confermata in Corte d'Appello, condanna un Committente per non aver nominato un Coordinatore per la Sicurezza nell’ambito di alcuni lavori di ristrutturazione che prevedevano la ripavimentazione di un cortile e la demolizione di una scala metallica ivi esistente nel corso dei quali è accaduto un infortunio mortale dell' artigiano intento ai lavori di ripavimentazione a seguito della caduta della scala medesima, causata dal secondo artigiano. I due lavoratori operavano da soli nel cantiere e, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, anche se due artigiani si trovano a lavorare da soli in un cantiere e nel quale di fatto vengono ad assumere la veste di lavoratori autonomi, è necessario comunque che il Committente provveda a nominare un Coordinatore per la Sicurezza. &lt;br /&gt;Per chi volesse approfondire l'argomento la sentenza è la N° 1770 del 16/01/2009 della Sez. IV della Corte di Cassazione.&lt;br /&gt;---&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-6534819070924254932?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/6534819070924254932/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=6534819070924254932' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6534819070924254932'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6534819070924254932'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/11/il-coordinamento-della-sicurezza-in.html' title='IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERI DOVE SONO PRESENTI SOLO LAVORATORI AUTONOMI: E&apos; NECESSARIO?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sv6bkzG_McI/AAAAAAAAAEw/TC92_4YXzM8/s72-c/sentenza.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-6136560414740806968</id><published>2009-11-07T13:19:00.012+01:00</published><updated>2009-11-10T13:26:06.596+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Gestione Sicurezza Cantieri'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quaderno Sicurezza cantieri Edili AUSL Imola'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Testo Unico sicurezza coordinato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>NASCE IL QUADERNO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SvVrwYQf7vI/AAAAAAAAAEo/GKs1miJuu6Y/s1600-h/quaderno.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 133px; height: 84px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SvVrwYQf7vI/AAAAAAAAAEo/GKs1miJuu6Y/s400/quaderno.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5401341806990323442" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Con questo post voglio segnalarvi una importante novità nel campo della gestione della sicurezza nei cantieri. Alla fine di ottobre è nato infatti, in seconda revisione, il &lt;strong&gt;&lt;em&gt;"Quaderno della sicurezza nei Cantieri Edili", &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;un vademecum redatto dall'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro dell'AUSL di Imola in collaborazione con il gruppo Provinciale Edilizia della provincia di Bologna che fornisce in forma estremamente dettagliata informazioni alle imprese esecutrici ed alle varie figure identificate nel Testo Unico (Committenti o Responsabili Lavori, Coordinatori alla Sicurezza, Lavoratori, ecc...) in materia di gestione amministrativa della sicurezza ed, in generale, gestione del cantiere in materia di sicurezza. Il tutto aggiornato al D.Lgs. 81/08 così come modificato dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 106/09.&lt;br /&gt;Infatti si ritrovano riportati un pratico elenco contenente tutta la documentazione amministrativa da predisporre prima dell'inizio dei lavori ed una serie di indicazioni normative in materia di sicurezza schematizzate per capitoli di lavorazioni(Scavi, lavori in quota, ponteggi, macchine ed attrezzature, ecc...). Ben evidenziate inoltre le sanzioni previste dalla normativa. &lt;br /&gt;Insomma, una sorta di Bibbia che i tecnici dovrebbero sempre tenere sul comodino di fianco al letto.&lt;br /&gt;Potete scaricare il testo integrale al Link che vi posto di seguito: io l'ho già fatto!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/162"&gt;http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/162&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-6136560414740806968?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/6136560414740806968/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=6136560414740806968' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6136560414740806968'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6136560414740806968'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/11/nasce-il-quaderno-della-sicurezza-nei.html' title='NASCE IL QUADERNO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SvVrwYQf7vI/AAAAAAAAAEo/GKs1miJuu6Y/s72-c/quaderno.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-3485464918098639871</id><published>2009-11-02T20:52:00.018+01:00</published><updated>2009-11-02T22:33:11.741+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Piano Operativo Di Sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sicurezza cantieri'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Adempimenti Cantiere edile'/><title type='text'>QUANDO VA REDATTO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ?</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Su9P3aKuZpI/AAAAAAAAAEg/dNKO09aDCZY/s1600-h/POS.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 120px; height: 105px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Su9P3aKuZpI/AAAAAAAAAEg/dNKO09aDCZY/s400/POS.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5399622291576219282" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di seguito un breve promemoria utile per capire cosa è il Piano Operativo di Sicurezza, più comunemente chiamato POS, e quando va prodotto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi sembra doveroso sottolineare, innanzitutto, che, come recita l'art. 89, comma 1, lettera h del Testo Unico, il POS è &lt;em&gt;"il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a"&lt;/em&gt;, ovvero, in soldoni, è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che il Datore di Lavoro elabora nel caso specifico di Cantieri Temporanei o Mobili. Pertanto, essendo un DVR, il POS va redatto dall'impresa esecutrice ogniqualvolta essa si trovi all'interno di un cantiere, sia in presenza che in assenza di altre imprese esecutrici e qualsiasi sia la dimensione dell'impresa o del cantiere stesso: il POS non è infatti un documento che, come erroneamente molti pensano, rientra nel campo di applicazione delle normative sul Coordinamento della Sicurezza della "ex 494" (ovvero gli attuali articoli dal 98 al 104 del T.U.), ma è un documento aziendale obbligatorio, necessario e diverso per ogni singolo cantiere, in quanto ne rappresenta le specificità. Nel campo di applicazione della "ex 494" il POS diventa in più il documento complementare e di dettaglio al PSC redatto dal Coordinatore, integrandone ed ampliandone i contenuti: l'assenza del PSC, nei cantieri in cui non è previsto, non significa però che debba essere assente anche il POS. &lt;br /&gt;Ma, allora, quando non deve essere presentato il POS?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le uniche attività che all'interno di un cantiere edile non richiedono la redazione di un POS sono le &lt;em&gt;mere forniture di materiali o attrezzature&lt;/em&gt;, &lt;/strong&gt;come recita l'art 96, comma 1-bis. Per tutte le Forniture in Opera e per i Noleggi a Caldo di macchinari il POS deve invece essere presentato.&lt;br /&gt;Pertanto, facendo un esempio pratico, se io, Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto, ordino del ferro d'armatura ed il mio fornitore arriva col suo camion in cantiere e lo scarica nell'apposita area di deposito, non dovrò richiedere il POS; se il mio fornitore mi garantisce anche un solo operatore che mi dà una mano a posarlo in opera dovrò invece esigere tale documento. Se noleggio un escavatore cingolato da dare in utilizzo ad un mio operaio non chiederò il POS alla ditta concedente il noleggio; viceversa, se richiedo alla ditta un escavatore completo di operatore (in quanto non ho personale qualificato ad usarlo), dovrò anche richiedere il POS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le uniche figure professionali che non devono presentare il POS in cantiere sono i Lavoratori Autonomi&lt;/strong&gt;. Tutte le imprese - aventi qualsiasi ragione sociale (srl, sas, snc, scarl, imprese individuali, ecc...) - che hanno anche un solo dipendente, o in cui vi siano anche solo due soci lavoratori, devono presentare il proprio POS. Non fanno eccezione i Consorzi di Imprese, le cui imprese consorziate esecutrici dovranno produrre il POS come qualsiasi altra impresa esecutrice.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sottolineo che l'obbligo di redigere il POS da parte del Datore di Lavoro rientra tra quelli NON delegabili in matera di sicurezza: pertanto il Datore di Lavoro può richiedere al suo professionista di fiducia o al suo RSPP di predisporre il documento, ma, all'atto pratico, la responsabilità integrale del contenuto grava sul Datore di Lavoro stesso. Pertanto consiglio vivamente ai Datori di Lavoro di leggerne attentamente i contenuti prima di apporre la propria firma!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da non dimenticare che nei cantieri che rientrano nel campo di applicazione della "ex 494", l'accettazione da parte di ciascun Datore di Lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, &lt;strong&gt;limitatamente al singolo cantiere interessato&lt;/strong&gt;, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3. &lt;br /&gt;Esplicitando sinteticamente, accettando il PSC e redigendo il proprio POS il Datore di Lavoro adempie, all'interno della "recinzione del cantiere" in oggetto, alle seguenti disposizioni di legge:&lt;br /&gt;A. redigere il Documento di Valutazione dei Rischi;&lt;br /&gt;B. fornire informazioni a tutti i propri subappaltatori o lavoratori autonomi sui rischi presenti in cantiere e sulle miure di protezione-prevenzione adottate;&lt;br /&gt;C. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione e cooperare per la loro attuazione;&lt;br /&gt;D. redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);&lt;br /&gt;E. esplicitare i costi relativi alla sicurezza;&lt;br /&gt;F. aggiornare il DVR aziendale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricordo infine che esiste un allegato apposito del Testo Unico, ovvero l'allegato XV, in cui sono riportati puntualmente i contenuti minimi dei POS. Esorto pertanto tutti i Datori di Lavoro ad esigere dai propri professionisti/RSPP il &lt;strong&gt;RISPETTO SCRUPOLOSO &lt;/strong&gt;di tali contenuti.&lt;br /&gt;Altra sottolineatura: come riportato nell'allegato I al T.U., la mancata elaborazione del POS rientra tra le &lt;strong&gt;GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;Con l'avvento del Testo Unico non è pertanto più tollerata la mancanza del POS.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-3485464918098639871?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/3485464918098639871/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=3485464918098639871' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3485464918098639871'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3485464918098639871'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/11/quando-va-redatto-il-piano-operativo-di.html' title='QUANDO VA REDATTO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Su9P3aKuZpI/AAAAAAAAAEg/dNKO09aDCZY/s72-c/POS.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1505278885433436240</id><published>2009-10-25T09:37:00.016+01:00</published><updated>2010-02-27T17:06:58.694+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Idoneità tecnico professionale D.Lgs 81/08'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Committente'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Responsabile lavori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>LA VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE - REVISIONE DEL 27-02-2010</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SuQaMCiN20I/AAAAAAAAAEQ/a1r8q3xTdYE/s1600-h/idoneita.png"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 120px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SuQaMCiN20I/AAAAAAAAAEQ/a1r8q3xTdYE/s400/idoneita.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5396467047637834562" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Come promesso di seguito riassumo sinteticamente come il Committente, o Responsabile dei Lavori se nominato, verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici  e dei lavoratori autonomi nei vari casi previsti dalla normativa:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CASO 1: CANTIERI DI ENTITA' MAGGIORE AI 200 UOMINI GIORNO O DI ENTITA' INFERIORE AI 200 UOMINI GIORNO MA I CUI LAVORI COMPORTANO I RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI AL TESTO UNICO:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;1a) IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI si devono richiedere a tutte le imprese affidatarie ed esecutrici i seguenti documenti, riportati integralmente nel'allegato XVII al Testo Unico, punto 1 (NB: Non è più possibile, sia nei lavori pubblici che in quelli privati, richiedere in questo caso autocertificazioni dell'assolvimento a quanto sotto: dovrà essere pertanto prodotta copia di tutta la documentazione del seguente elenco!!!):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    - Dichiarazione dell'&lt;strong&gt;Organico Medio Annuo&lt;/strong&gt;, distinto per qualifica contenente gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,&lt;br /&gt;  - Dichiarazione del &lt;strong&gt;CCNL&lt;/strong&gt; (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) applicato ai lavoratori;&lt;br /&gt;- &lt;strong&gt;DURC&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 3 mesi dalla data di emissione riportata sul documento);&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 6 mesi dalla data di emissione);&lt;br /&gt;  - Copia del &lt;strong&gt;Documento di Valutazione dei Rischi&lt;/strong&gt; di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Dichiarazione&lt;/strong&gt; di non essere oggetto di &lt;strong&gt;provvedimenti di sospensione o interdittivi&lt;/strong&gt; di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;1b: LAVORATORI AUTONOMI&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI si devono richiedere a tutti i lavoratori autonomi i seguenti documenti, riportati integralmente nel'allegato XVII al Testo Unico, punto 2 (NB: Anche in questo caso non è più possibile, sia nei lavori pubblici che in quelli privati, richiedere autocertificazioni dell'assolvimento a quanto sotto: dovrà essere pertanto prodotta copia di tutta la documentazione del seguente elenco!!!):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;DURC&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 3 mesi dalla data di emissione riportata sul documento);&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 6 mesi dalla data di emissione);&lt;br /&gt;  - Specifica documentazione attestante la &lt;strong&gt;conformità&lt;/strong&gt; alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, &lt;strong&gt;di macchine, attrezzature e opere provvisionali&lt;/strong&gt;;&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Elenco dei DPI &lt;/strong&gt;(dispositivi di protezione individuali) in dotazione;&lt;br /&gt;  - Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CASO 2: CANTIERI DI ENTITA' INFERIORE AI 200 UOMINI GIORNO E I CUI LAVORI NON COMPORTANO I RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI AL TESTO UNICO:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI si devono richiedere a tutte le imprese affidatarie ed esecutrici i seguenti documenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;2a) IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Dichiarazione dell'&lt;strong&gt;Organico Medio Annuo&lt;/strong&gt;, distinto per qualifica contenente gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;&lt;br /&gt;  - Dichiarazione del &lt;strong&gt;CCNL&lt;/strong&gt; (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) applicato ai lavoratori;&lt;br /&gt;- &lt;strong&gt;DURC&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 3 mesi dalla data di emissione riportata sul documento);&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 6 mesi dalla data di emissione);&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Autocertificazione in merito al possesso di tutti gli altri requisiti&lt;/strong&gt; previsti dall'allegato XVII al Testo Unico, punto 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;2b) LAVORATORI AUTONOMI:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI si devono richiedere a tutti i lavoratori autonomi i seguenti documenti, riportati integralmente nel'allegato XVII al Testo Unico, punto 2:&lt;br /&gt;- &lt;strong&gt;DURC&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 3 mesi dalla data di emissione riportata sul documento);&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato&lt;/strong&gt; in corso di validità (scadenza a 6 mesi dalla data di emissione;&lt;br /&gt;  - &lt;strong&gt;Autocertificazione in merito al possesso di tutti gli altri requisiti&lt;/strong&gt; previsti dall'allegato XVII al Testo Unico, punto 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine ricordo che il &lt;strong&gt;Committente &lt;/strong&gt;(o Resp. Lavori) &lt;strong&gt;deve sempre effettuare &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;la verifica dell'idoneità tecnico professionale&lt;/strong&gt;, qualsiasi sia la dimensione del cantiere ed anche in caso di un'unica impresa esecutrice.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1505278885433436240?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1505278885433436240/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1505278885433436240' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1505278885433436240'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1505278885433436240'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/10/la-verifica-dellidoneita-tecnico.html' title='LA VERIFICA DELL&apos;IDONEITA&apos; TECNICO PROFESSIONALE - REVISIONE DEL 27-02-2010'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SuQaMCiN20I/AAAAAAAAAEQ/a1r8q3xTdYE/s72-c/idoneita.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1595618888328585674</id><published>2009-10-16T22:05:00.033+02:00</published><updated>2009-10-17T12:38:52.980+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Adempimenti Responsabile dei Lavori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Adempimenti Committente'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Obblighi del Committente e Responsabile dei Lavori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Responsabile dei Lavori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (O RESPONSABILE DEI LAVORI)?</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/StmWTJNFaPI/AAAAAAAAAEI/ItB9Bo0lZUY/s1600-h/il+committente.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 110px; height: 200px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/StmWTJNFaPI/AAAAAAAAAEI/ItB9Bo0lZUY/s400/il+committente.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393507284385360114" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questo post voglio creare un insieme organico di tutti gli adempimenti che  qualsiasi Committente (o Responsabile dei Lavori, di seguito RL) che si appresta realizzare un'opera edile deve segure. &lt;br /&gt;Prima di iniziare voglio chiarire che, sia che siate Committenti della vostra bifamiliare che di un grande progetto di urbanizzazione, non siete in nessun caso obbligati a nominare un RL. All'atto pratico però, se non vi occupate nel quotidiano di edilizia e non conoscete a menadito la normativa in materia di sicurezza nei cantieri, vi consiglio vivamente di nominarne uno. La scelta nei lavori pubblici ricade necessariamente nel RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ma non è mia intenzione andare a sviscerare la complessa normativa di settore. La scelta dell'RL nel caso di LAVORI PRIVATI, che analizzerò invece in questo post, può invece spaziare dal vostro geometra o architetto o ingegnere di fiducia al vostro vicino di casa (paradossalmente non vi è nessuna indicazione sulle competenze del RL), purchè se la senta di assumersi al vostro posto le responsabilità conseguenti. Infatti, se decidete di nominare un RL, automaticamente vi liberate delle responsabilità penali che gravano su di voi e le girate, in toto o parzialmente a vostra discrezione, proprio all'RL. Come anticipavo prima è bene che questa persona sia competente e conosca molto bene la normativa e gli adempimenti da seguire, che come vedremo sono numerosi ed impegnativi.&lt;br /&gt;Se siete comunque decisi a non voler nominare un RL, leggete attentamente quanto segue. Spiegherò infatti sinteticamente ma in maniera quanto più completa possibile, passo dopo passo, quelli che saranno i vostri compiti dall'inizio alla fine del processo edilizio, indicando anche le sanzioni previste per il loro mancato assolvimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I COMPITI DEL COMMITTENTE (o RL): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Nel caso in cui nel vostro cantiere stimiate che sarà presente più di una impresa esecutrice dovrete nominare il Coordnatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito CSP) nei casi previsti dal Testo Unico (Vedi mio precedente post del 15 settembre 2009), che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito PSC). &lt;strong&gt;La nomina del CSP deve essere fatta al momento della scelta del progettista&lt;/strong&gt;, pertanto, nel caso in cui non abbiate idea di chi nominare, è bene che, quando vi recate dal vostro geometra/ingegnere/architetto per conferirgli l'incarico, parliate subito anche del Coordinamento Sicurezza, che è un obbligo di legge: lui saprà consigliarvi.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: Se per caso non nominate il CSP nei casi contemplati dalla normativa è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da €2.500 a € 6.400.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Il D.Lgs 81/08, così come aggiornato dal D.Lgs. 106/09, obbliga il Committente a farsi parte attiva nella fase progettuale. Il vostro compito sarà quello di indirizzare il/i progettista/i a considerare tutti gli aspetti inerenti le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante le fasi realizzative dell'opera (per esempio, la scelta dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, la scelta di lavorazioni che, a parità di prodotto finito, riducano il rischio, ecc...vedi art. 15 del Testo Unico). Dovrete analizzare assieme ai progettisti le varie fasi di lavoro, pianificando lo svolgimento delle fasi critiche che presentano interferenze temporali (ovvero, in soldoni, dei lavori che si svolgono contemporaneamente occupando squadre diverse ma che operano nelle immediate vicinanze le une alle altre, notoriamente i più rischiosi) e stimando la durata di tutte queste fasi e dei lavori in generale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Dovrete assicurarvi che il Coordinatore abbia redatto il PSC ed il Fascicolo delle caratteristiche dell'Opera, che dovrete leggere per intero e prendere in considerazione per l'analisi delle fasi di lavoro di cui al punto 2.&lt;br /&gt;Si capisce che per collaborare con i progettisti, analizzare dei documenti tecnici come il PSC ed il Fascicolo e studiare tempi e metodi di lavoro è necessaria in questa fase una competenza specifica del Committente che una persona non occupata in edilizia in genere non ha. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: Se il CSP non redige il PSC ed il Fascicolo e voi non ne avete verificato la presenza è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Presuppongo che prima di affidare i lavori farete una "gara" con più imprese che vi presenteranno le loro offerte, cosicchè voi possiate scegliere quella economicamente più conveniente o, come spesso si fa, voi possiate verificare l'allineamento ai prezzi di mercato dell'impresa di fiducia che avete già potenzialmente scelto. E' un vostro preciso obbligo di legge trasmettere il PSC a tutte le imprese che coinvolgerete nella presentazione delle offerte affinchè possano valutare il costo degli apprestamenti e delle procedure di sicurezza previsti nel documento. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: Se non trasmettete il PSC è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Nel caso in cui nel vostro cantiere stimiate che sarà presente più di una impresa dovrete nominare anche il Coordnatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE). In questo caso la nomina va fatta prima dell'affidamento dei lavori all'Impresa principale(e comunque un po' prima dell'inizio dei lavori). E' pertanto possibile nominare il CSE anche a progettazione conclusa. Nessuno vi vieta però di nominare contemporaneamente CSP e CSE e di dare i due incarichi alla medesima persona: così facendo probabilmente potrete risparmiare sula parcella.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: Se per caso non nominate il CSE nei casi contemplati dalla normativa è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da €2.500 a € 6.400.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Una volta nominati i Coordinatori dovrete comunicare entrambi i loro nominativi a tutte le imprese affidatarie ed a tutti i lavoratori autonomi coinvolti nei lavori. Vi consiglio di comunicare i nominativi a mezzo fax, di modo da lasciarne traccia scritta. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: nel caso non comunichiate i nominativi è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voglio farvi presente che è espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 che la nomina dei Coordinatori non esonera il Committente dalla sua specifica responsabilità di vigilare sull'operato degli stessi. Dovrete pertanto vigilare costantemente sull'operato dei Coordinatori e sull'assolvimento dei loro adempimenti. Vi consiglio anche in questo caso di lasciare traccia scritta delle vostre verifiche, magari redigendo un verbale di riunione controfirmato dai Coordinatori. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: Se viene rilevata un'inadempienza del CSP/CSE e si accerta che voi non avete vigilato sul loro operato è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) Sarà vostra cura accertare che venga affisso il cartellone di cantiere e verificarne la completezza del contenuto. Il cartellone di cantiere contiene l'oggetto dell'opera, gli estremi delle concessioni, la durata dei lavori, l'impresa esecutrice,ecc... ed i nominativi di tutte le figure interessate nel processo edilizio, tra le quali dovranno essere riportati obbligatoriamente anche i nominativi del CSP e del CSE.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: nel caso non siano presenti i  nominativi è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8) Prima dell'inizio dei lavori dovrete compilare e consegnare alla USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza la Notifica Preliminare, i cui contenuti sono esplicitati punto per punto nell'allegato XII del testo unico (vedi il mio post del 18 Settembre 09). La Notifica preliminare è un documento fondamentale e deve essere compilato correttamente e consegnato entro i tempi previsti in quanto se assente è prevista la sospensione immediata del titolo edilizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9) Dovrete verificare l'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE dell'impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici che parteciperanno alla costruzione. Tale verifica, che  dovrà essere effettuata prima dell'ingresso in cantiere delle singole imprese, consiste nel richiedere e verificare i seguenti documenti: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) DURC;&lt;br /&gt;b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commecio;&lt;br /&gt;c) dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica e corredato dagli  estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, INAIL e Casse Edili;&lt;br /&gt;d) dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ai dipendenti;&lt;br /&gt;e) tutta la restante documentazione prevista dall'allegato XVII al Testo Unico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La verifica dell'idoneità tecnico professionale dovrà essere effettuarta anche per i lavoratori autonomi/artigiani che entreranno in cantiere. Il decreto correttivo al testo unico introduce anche il limite di 200 Uomini Giorno come discrimine per la verifica a mezzo richiesta della documentazione completa ovvero tramite un'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. Non voglio in questa sede approfondire l'argomento; analizzerò la procedura negli specifici casi in un nuovo post. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: la mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800.&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10) Dovrete trasmettere all'amministrazione che vi ha rilasciato la concessione edilizia, prima dell'inizio dei lavori, copia della Notifica Preliminare e dei DURC di tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che avete già "selezionato".&lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: la mancata trasmissione prevede una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.800.&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11) Il Decreto correttivo al Testo Unico ha affidato al Committente un'ulteriore responsabilità: quella di verificare la formazione in materia di sicurezza  ìdi dirigenti e preposti dell'impresa affidataria principale (NB: non è ancora stato stabilito che tipo di formazione queste figure debbano avere) e che quest'ultima corrisponda la quota parte degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, alle imprese subappaltatrici che realizzano, per conto dell'impresa principale, degli apprestamenti di sicurezza. In pratica dovrete pretendere che sui contratti tra impresa principale e subappaltatore vengano esplicitati gli oneri di sicurezza che gli spettano. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;SANZIONI: la mancata verifica prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da €1.000 a € 4.800.&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spero il quadro sia abbastanza chiaro. Se doveste avere dei dubbi non esitate a richiedere chiarimenti attraverso la finestra dei commenti qui sotto!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1595618888328585674?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1595618888328585674/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1595618888328585674' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1595618888328585674'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1595618888328585674'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/10/quali-sono-gli-adempimenti-del.html' title='QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (O RESPONSABILE DEI LAVORI)?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/StmWTJNFaPI/AAAAAAAAAEI/ItB9Bo0lZUY/s72-c/il+committente.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-250998871628030302</id><published>2009-09-18T16:15:00.003+02:00</published><updated>2009-09-18T16:18:20.518+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Obblighi del Committente e Responsabile dei Lavori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Notifica preliminare'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Correttivo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Testo Unico sicurezza coordinato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Adempimenti Cantiere edile'/><title type='text'>LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqqyD2oTQQI/AAAAAAAAADA/dIodIzlkr-w/s1600-h/NOTIFICA+PRELIMINARE.gif"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 157px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqqyD2oTQQI/AAAAAAAAADA/dIodIzlkr-w/s200/NOTIFICA+PRELIMINARE.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5380308484121379074" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Salve. Questa sera vorrei approfondire l'argomento &lt;strong&gt;"NOTIFICA PRELIMINARE"&lt;/strong&gt; e rispondere alle più semplici domande, ovvero: &lt;br /&gt;1) quando va compilata? &lt;br /&gt;2) che dati devo inserire? &lt;br /&gt;3) a chi la devo consegnare? &lt;br /&gt;4) quando va aggiornata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cominciamo dal punto 1): la &lt;strong&gt;Notifica Preliminare&lt;/strong&gt; va compilata a cura del Committente o, se nominato, del Responsabile dei Lavori in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di più di una impresa, anche non contemporanea. In pratica in tutti i casi in cui sia necessario nominare un Coordinatore, sia per la progettazione che per l'esecuzione, è necessario predisporre anche la notifica. In più, la notifica va predisposta anche nel caso di cantieri in cui sia presente un'unica impresa esecutrice di un lavoro la cui entità superi i 200 uomini/giorno ("spannometricamente", la notifica andrà compilata per lavori - realizzati da un'unica impresa - di importo superiore ai 50.000 €: comunque in rete trovate diversi programmi gratis che calcolano gli uomini - giorno).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passiamo al punto 2): Il Testo Unico ha reso molto più agevole la predisposizione della Notifica standardizzandola con un allegato specifico (allegato XII) che altro non è che una check list dei dati da inserire che dovremo sempre avere sottomano durante la compilazione. C'è da dire che molti regolamenti Comunali presentano dei fac-simile di notifiche già impaginate ed aggiornate al Testo Unico (il decreto Correttivo non ha apportato modifiche ai contenuti della notifica: date comunque una controllata che le notifiche scaricate rispettino effettivamente i contenuti richiesti dal D.Lgs. 81/08), pertanto vi invito ad entrare nei siti delle Amministrazioni dove eseguirete i lavori per controllarne la presenza (certe volte i funzionari comunali sono un pò rigidi e non accettano altre impaginazioni se non quelle eventualmente scaricate dal loro sito internet). &lt;br /&gt;Di seguito vi elenco la lista dei dati richiesti:&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;1. Data della comunicazione.&lt;br /&gt;2. Indirizzo del cantiere.&lt;br /&gt;3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).&lt;br /&gt;4. Natura dell'opera.&lt;br /&gt;5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..&lt;br /&gt;6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..&lt;br /&gt;7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)) - SE NOMINATO, n.d.r..&lt;br /&gt;8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.&lt;br /&gt;9. Durata presunta dei lavori in cantiere.&lt;br /&gt;10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.&lt;br /&gt;11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.&lt;br /&gt;12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.&lt;br /&gt;13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€). &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Punto 3): La Notifica preliminare, quando prevista, va &lt;strong&gt;SEMPRE&lt;/strong&gt; consegnata presso gli appositi uffici della USL e della Direzione Provinciale del Lavoro (di seguito D.P.L.; per i più nostalgici è l'ex Ispettorato del Lavoro) territorialmente competenti, tassativamente &lt;strong&gt;PRIMA&lt;/strong&gt; dell'inizio dei lavori, pertanto occhio alle date! In più, per tutti i lavori per cui sia necessario un titolo edilizio (DIA o Permesso di Costruire) copia della Notifica preliminare va trasmessa, sempre prima dell'inizio dei lavori, anche all'Amministrazione concedente il titolo edilizio stesso (Sportello unico Edilizia del Comune dove sono ubicati i lavori), unitamente al DURC di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti ed a una dichiarazione attestante la verifica dell'altra documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti (vedi art. 90, commma 9, lettera b). Vi consiglio di andare a consegnare le notifiche personalmente e non di trasmetterle tramite fax o raccomandata; questo per evitare eventuali contestazioni: se vi recate fisicamente presso gli uffici, i funzionari, sia dell'USL che della D.P.L., vi faranno un bel timbro firmato con in evidenza la data di consegna: incontestabile! Vi ricordo inoltre che la Notifica preliminare, o una sua copia, va sempre affissa ben visibile in cantiere (vedi art. 99, comma 2), pertanto stampatene e protocollatene sempre più di una copia, perchè non bastano mai! Fate un rapido conto: 1 per la D.P.L., 1 per l'U.S.L., 1 per il Committente, 1 per il Cantiere, 1 per il Comune nei casi richiesti ed una per il Resp. Lavori, se nominato: fanno già 6 copie! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, passiamo al punto 4): la notifica preliminare andrebbe aggiornata e riconsegnata ad USL e DPL ogni qualvolta uno solo dei dati in essa contenuti subisca una variazione, ovvero: se varia la durata dei lavori, se subentrano nuove imprese esecutrici o lavoratori autonomi, se varia il Coordinatore, ecc, ecc... Poichè, all'atto pratico, vista la realtà di cantiere che di per sè essendo temporanea è anche molto mutevole, non è possibile notificare ogni singola variazione, vi consiglio, in caso di cantieri di medio/grosse dimensioni (per intendersi nel caso di cantieri che durano più di un anno) di aggiornare almeno una volta i contenuti, per far vedere alle amministrazioni che siete "virtuosi" e ligi al rispetto della normativa...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS: se avete dubbi postateli sui commenti qui sotto e vi risponderò!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PPS: Hai bisogno di un Coordinatore o di un Responsabile dei Lavori? Visita il sito &lt;a href="http://www.sicurezzabologna.it"&gt;www.sicurezzabologna.it&lt;/a&gt; e richiedi un preventivo!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-250998871628030302?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/250998871628030302/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=250998871628030302' title='7 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/250998871628030302'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/250998871628030302'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/09/la-notifica-preliminare-quando-come-e_18.html' title='LA NOTIFICA PRELIMINARE: QUANDO, COME E DOVE'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqqyD2oTQQI/AAAAAAAAADA/dIodIzlkr-w/s72-c/NOTIFICA+PRELIMINARE.gif' height='72' width='72'/><thr:total>7</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-5954458408175752132</id><published>2009-09-15T22:24:00.028+02:00</published><updated>2009-09-18T10:50:37.691+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CSE'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nomina coordinatori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs. 81/08 coordinato col D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CSP'/><title type='text'>QUANDO NOMINARE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA?</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SrFQTR6hpZI/AAAAAAAAADY/oKDs2p2pP1g/s1600-h/foto+per+cse.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SrFQTR6hpZI/AAAAAAAAADY/oKDs2p2pP1g/s200/foto+per+cse.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5382171321841067410" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Di seguito riporto un promemoria per tutte le persone che sono in procinto di nominare un Coordinatore per la Sicurezza, sia in fase di Progettazione (di seguito CSP) che in fase di Esecuzione dell'opera (di seguito CSE), ma che in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza n° 81/08 prima e del Decreto Correttivo n° 106/09 poi, si trovano in seria difficoltà a capire se questa figura sia veramente necessaria. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Innanzitutto bisogna dire che il soggetto che deve nominare i Coordinatori è il Committente, ovvero il &lt;blockquote&gt;"soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione" &lt;/blockquote&gt; &lt;br /&gt;Solo nel caso in cui il Committente abbia deciso di nominare un Responsabile dei Lavori (è necessaria in questo caso una nomina scritta), allora la nomina sarà compito di quest'ultimo. Nessun altro soggetto può nominare i Coordinatori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In base al Testo Unico aggiornato al Decreto Correttivo, la nomina dei Coordinatori (sia CSP che CSE) è necessaria in tutti i casi in cui nel cantiere siano previste più di 2 imprese ESECUTRICI; pertanto, nel caso di lavori in cui vi sia un'unica impresa esecutrice oppure un'impresa affidataria che subappalta in toto il lavoro ad un'unica impresa esecutrice senza mettere mai fisicamente piede in cantiere i Coordinatori non sono necessari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso in cui in fase progettuale venga valutato che per l'esecuzione dei lavori dovranno necessariamente essere presenti in cantiere due o più imprese esecutrici dovranno essere nominati sia il CSP che il CSE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il comma 11 dell'art. 90 ci dice che per tutti i lavori PRIVATI non soggetti ad una pratica edilizia (Permesso di Costruire o DIA) e comunque per TUTTI i lavori PRIVATI di importo inferiore ai 100.000 €, non è necessario nominare il CSP. E' sufficiente nominare un CSE prima dell'inizio dei lavori, che dovrà adempiere anche agli obblighi normativi previsti per il CSP (Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se invece, sempre in fase progettuale, si era pensato di eseguire i lavori con un'unica impresa ma di fatto in fase di realizzazione l'impresa esecutrice si deve servire di un subappaltatore, ma anche di un semplice nolo a caldo o di una fornitura in opera, allora in questo caso dovrà essere nominato il solo CSE che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sottolineo che rispetto alla vecchia 494/96 è stato abolito qualsiasi vincolo di dimensione del cantiere (i famosi 200 uomini/giorno), pertanto per capire se i Coordinatori vanno nominati è sufficiente valutare in fase progettuale o comunque preventiva il numero di imprese esecutrici. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riassumendo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CANTIERE DI QUALSIASI DIMENSIONE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON 1 IMPRESA ESECUTRICE: NO CSP E NO CSE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CANTIERE PUBBLICO DI QUALSIASI DIMENSIONE CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO D'OPERA AUMENTA A 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).&lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricordo infine che il CSP ed il CSE possono essere la medesima persona. Anzi, io lo trovo auspicabile in quanto il CSE, che deve attuare le misure contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, se questo piano lo ha anche scritto riuscirà ad applicarlo in maniera integrale e con un minor costo per il Committente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;INCOMPATIBILITA': il Testo Unico coordinato col D.Lgs. 106/09 &lt;strong&gt;esclude&lt;/strong&gt; dalla possibilità di nomina a CSE in un dato cantiere il &lt;strong&gt;datore di lavoro &lt;/strong&gt;delle imprese affidatarie ed esecutrici o &lt;strong&gt;un suo dipendente &lt;/strong&gt;o il &lt;strong&gt;responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)&lt;/strong&gt; da lui designato. L'esclusione delle figure di cui sopra però decade se vi è coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Solo in questo caso (e sottolineo SOLO) il Committente, che è anche Datore di Lavoro, può esso stesso assolvere alle funzioni di Coordinatore (se in possesso dei titoli previsti), ovvero nominare Coordinatore un suo dipendente o il suo RSPP.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai bisogno di un Coordinatore o di un Responsabile dei Lavori? Visita il sito &lt;a href="http://www.sicurezzabologna.it"&gt;www.sicurezzabologna.it&lt;/a&gt; e richiedi un preventivo!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-5954458408175752132?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/5954458408175752132/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=5954458408175752132' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/5954458408175752132'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/5954458408175752132'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/09/quando-nominare-il-coordinatore.html' title='QUANDO NOMINARE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SrFQTR6hpZI/AAAAAAAAADY/oKDs2p2pP1g/s72-c/foto+per+cse.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1783384789576509949</id><published>2009-09-04T23:27:00.021+02:00</published><updated>2009-09-05T00:33:40.887+02:00</updated><title type='text'>L'RLS: OBBLIGATORIO O NO?</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqGNzcHRnNI/AAAAAAAAACw/90kO_Zb52Q4/s1600-h/rls.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 131px; height: 74px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqGNzcHRnNI/AAAAAAAAACw/90kO_Zb52Q4/s400/rls.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5377735344916634834" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ciao a tutti. &lt;br /&gt; Nel bel mezzo della discussione sulle novità apportate dal Decreto Correttivo al Testo Unico mi si è intrufolata nella mente una nuova domanda: ma l'RLS o RLST che dir si voglia è diventato una figura aziendale obbligatoria? Questo fatto non mi è mai stato molto chiaro e nessuno è riuscito mai a darmi una risposta esauriente. Mi sono deciso a consultare la rete ed ho cercato risposta scorazzando in vari forum, ma ancora una volta non ho trovato qualcosa di preciso ed univoco, o che semplicemente mi soddisfacesse al 100%. &lt;br /&gt;Mi sono infine convinto che rileggendo attentamente il Testo Unico avrei trovato la risposta ed, infatti, è bastato prestare un pò di attenzione per accantonare ogni mio dubbio: l'art. 47, comma 2 non lascia adito ad interpretazioni:&lt;br /&gt;&lt;em&gt;"In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Non mi sembra vi siano tante possibilità: l'RLS &lt;strong&gt;deve&lt;/strong&gt; essere o eletto o designato, altrimenti nel testo avremmo trovato un più blando &lt;em&gt;"può essere eletto o designato"&lt;/em&gt;, un pò come è stato fatto con il Respnsabile dei Lavori apportando una modifica all'art. 89, comma 1 lettera c.&lt;br /&gt;Certo, i commi successivi del medesimo art. 47 ci danno le indicazioni sul numero di RLS necessari, su come, in base al numero di dipendenti dell'azienda, l'RLS debba essere eletto o designato, su quando vi possa essere un RLST, ecc. , ecc....ma la sostanza non cambia: &lt;strong&gt;il nuovo testo unico impone la presenza dell'RLS come figura obbligatoria.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Pertanto, imprese che non avete ancora provveduto alla nomina/designazione dell'RLS, affrettatevi a comunicare ai lavoratori il loro diritto ed a informarvi nel vostro specifico caso come muovervi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel frattempo, per tutti coloro che hanno già provveduto alla nomina dell'RLS, aggiungo qui sotto il link diretto al modulo dell'INAIL da compilare per la comunicazione del nominativo e dati dell'RLS stesso:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modulo_rsl.pdf"&gt;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modulo_rsl.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vi ricordo che è anche possibile comunicare il nominativo online, direttamente dal sito dell'INAIL, con apposito modulo che troverete cliccando sul seguente link (ma è necessario registrarsi per fare il log-in):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_CLIENTE&amp;_nfls=false "&gt;http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_CLIENTE&amp;_nfls=false &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ed, infine, nel caso vi ostinaste a voler fare la comunicazione RLS online, un ultimo link che vi manda direttamente al manuale esplicativo della procedura di inserimento dati, ben 16 pagine dettaglate a prova di stupido!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Manuale_RLS.pdf"&gt;http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Manuale_RLS.pdf&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1783384789576509949?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='enclosure' type='' href='http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_CLIENTE&amp;_nfls=false' length='0'/><link rel='enclosure' type='application/pdf' href='http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Manuale_RLS.pdf' length='0'/><link rel='enclosure' type='application/pdf' href='http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modulo_rsl.pdf' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1783384789576509949/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1783384789576509949' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1783384789576509949'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1783384789576509949'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/09/lrls-obbligatorio-o-no.html' title='L&apos;RLS: OBBLIGATORIO O NO?'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SqGNzcHRnNI/AAAAAAAAACw/90kO_Zb52Q4/s72-c/rls.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-3266737616976349843</id><published>2009-08-30T20:48:00.010+02:00</published><updated>2009-08-30T21:04:56.251+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='aggiornamento testo unico D.Lgs 91/08'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='testo gratis D.Lgs 81/08 coordinato D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='download gratis'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='file testo unico sicurezza gratis'/><title type='text'>IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, D.LGS. 81/08, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO CORRETTIVO, D.LGS. 106/09, GRATIS!!!</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SprLiKf35KI/AAAAAAAAACY/IepGVVeMoXk/s1600-h/email_example.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 172px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SprLiKf35KI/AAAAAAAAACY/IepGVVeMoXk/s200/email_example.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5375832893014140066" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Salve a tutti. &lt;br /&gt;Sono in possesso di un file word del D.Lgs. 81/08 coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09: le modifiche sono ben evidenziate ed il file è interattivo.&lt;br /&gt;Chi desidera riceverelo mi scriva al seguente indirizzo di posta elettronica:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;info@sicurezzabologna.it&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e sarò ben lieto di inviarvi il tutto appena possibile. Ovviamente GRATIS!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se volete conoscere un pò quello che faccio, visitate inoltre il mio sito: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sicurezzabologna.it"&gt;&lt;strong&gt;www.sicurezzabologna.it&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A breve aggiornerò i contenuti anche sul sito!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-3266737616976349843?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='enclosure' type='' href='http://www.sicurezzabologna.it' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/3266737616976349843/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=3266737616976349843' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3266737616976349843'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3266737616976349843'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/08/il-testo-unico-sulla-sicurezza-dlgs.html' title='IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, D.LGS. 81/08, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO CORRETTIVO, D.LGS. 106/09, GRATIS!!!'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SprLiKf35KI/AAAAAAAAACY/IepGVVeMoXk/s72-c/email_example.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-3958600520952187671</id><published>2009-08-29T11:20:00.045+02:00</published><updated>2009-08-29T22:33:26.828+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Correttivo Testo Unico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sicurezza lavoro'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sicurezza cantieri'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ex 494/96'/><title type='text'>Le novità apportate al Testo Unico dal Decreto Correttivo D.Lgs. 106/09: IL TITOLO IV ( Ex D.Lgs. 494/96)</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Splvy3AdZZI/AAAAAAAAACQ/Y1vSfEuJyts/s1600-h/foto+post+494.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 231px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Splvy3AdZZI/AAAAAAAAACQ/Y1vSfEuJyts/s320/foto+post+494.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5375450549793416594" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Buongiorno a tutti.&lt;br /&gt;Di seguito riporto articolo per articolo le modifiche al Titolo IV (artt. dall'88 al 104) del Testo Unico sulla Sicurezza(ex 494)apportate dal D.Lgs. 106/09, in seguito a una mia personale attenta analisi dei contenuti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art 88 - Campo di applicazione&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vengono aggiunte le lettere g-bis e g-ter al comma n. 2, ovvero si specifica che il D.Lgs. 81/08 &lt;strong&gt;NON &lt;/strong&gt; si applica nel caso di manutenzioni relative ad impianti elettrici e meccanici in genere, comprese le reti dati, purchè non comportino lavori inclusi nell'allegato X. Si chiarisce inoltre che il D.Lgs. 81/08 &lt;strong&gt;NON&lt;/strong&gt; si applica alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 272/99.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 89 - Definizioni:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cambiano le lettere c), f) ed i). In particolare:&lt;br /&gt;c) cambia la definizione di Responsabile dei Lavori (di seguito R.L.): viene chiarito in via definitiva che tale figura non è obbligatoria ma può essere nominata facoltativamente dal Committente, se questi lo ritiene necessario. In caso di nomina e nel campo dei lavori privati, decade anche l'obbligo di corrispondenza tra R.L e Direttore dei Lavori sancito dal "vecchio" D.Lgs. 81/08.&lt;br /&gt;f) viene chiarito che il Coordinatore per l'Esecuzione (di seguito C.S.E.) non può coincidere, per un determinato cantiere, col Datore di Lavoro, R.S.P.P. o con un qualsiasi dipendente non solo delle imprese esecutrici, ma anche delle &lt;strong&gt;imprese affidatarie&lt;/strong&gt; dei lavori. Nel caso in cui l'impresa esecutrice sia anche Committente dell'opera viene specificato che le incompatibilità appena elencate decadono, ovvero il C.S.E. può essere nominato scegliendo anche le figure escluse in precedenza, se in possesso dei requisiti richiesti.&lt;br /&gt;i) Viene integrata la definizione di impresa affidataria chiarendo come dentificarla all'interno di &lt;strong&gt;Consorzi d'imprese&lt;/strong&gt;. Viene inoltre aggiunta la lettera 1-bis) dove viene data la definizione di &lt;strong&gt;Impresa Esecutrice&lt;/strong&gt;, ovvero l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 90 - Obblighi del Committente o del R.L.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il comma 1 viene integralmente rivisto e, fermo restando l'obbligo  di attenersi in fase di progettazione alle misure di tutela di cui all'art. 15, il Committente o R.L. non è più il soggetto designato a prevedere la durata dei lavori. Viene invece ribadito il fondamentale ruolo di supervisore/garante del rispetto delle misure di tutela contenute nel succitato articolo 15 durante tutta la fase progettuale, collaborando con lo staff impegnato nella progettazione (Progettisti, CSP, ecc...) per la definizione di fasi e durata dei lavori stessi. Viene inoltre aggiunto il comma 1-bis) inerente ai lavori pubblici: la funzione prevista dal Committente/R.L. deve (ovviamente aggiungo io) avvenie nel rispetto dei compiti attribuiti a progettista e Responsabile del Procedimento. Le modifiche al comma 2 possono considerarsi marginali; viene invece inserita, aggiungendo una singola parola, una modifica rilevante nei commi 3 e 4. La nomina del Coordinatore per la Progettazione (di seguito CSP) e del CSE avviene se vi sono più imprese &lt;strong&gt;ESECUTRICI&lt;/strong&gt;. &lt;em&gt;(in caso di mancata nomina dei Coordinatori: arresto da 3 a 6 mesi del Committente /R.L. o ammenda da 2.500 € a 6.400 €)&lt;/em&gt;. Pertanto, nel caso in cui vi sia un'impresa affidataria che non entra in cantiere ma subappalta in toto i lavori ad un'unica impresa, a differenza di quanto avveniva in precedenza NON è più necessaria la nomina dei Coordinatori.&lt;br /&gt;Altra piccola modifica riguarda il comma 7, ove è indicato che il Committente/R.L. deve comunicare il nominativo dei Coordinatori alle imprese AFFIDATARIE e non più alle imprese esecutrici &lt;em&gt;(in caso di inadempienza: sanzione amministrativa pecuniaria a Committente /R.L. da 500 € a 1.800 €)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda la verifica delle idoneità tecnico professionali, viene finalmente resa chiara l'estensione della richiesta dela documentazione anche ai lavoratori autonomi. &lt;strong&gt;ATTENZIONE!!! LA CITATA AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO XVII POTRA' ORA ESSERE PRODOTTA SOLO PER CANTIERI LA CUI ENTITA' E' INFERIORE AI 200 UOMINI GIORNO ED OVE NON VI SIANO I RISCHI PARTICOLARI CONTENUTI NELL'ALLEGATO XI!!!&lt;/strong&gt;. Risulta grande la differenza rispetto a quanto previsto finora, ovvero che l'autocertificazione poteva essere prodotta per tutti i lavori privati, di qualsisai entità essi fossero.&lt;br /&gt;Cambia inoltre la documentazione che il Committente/R.L. deve presentare all'amministrazione CONCEDENTE prima dell'inizio dei lavori soggetti a DIA o Permesso di Costruire.&lt;br /&gt;Questi documenti sono:&lt;br /&gt;1) Copia della Notifica Preliminare;&lt;br /&gt;2) DURC di tutte la imprese e lavoratori autonomi coinvolti;&lt;br /&gt;3) dichiarazione attestante l'avvenuta verifca della restante documentazione riguardante l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi &lt;em&gt;(in caso di inadempienza: sanzione amministrativa pecuniaria a Committente /R.L. da 500 € a 1.800 €)&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Al comma 10 viene aggiunta la mancanza del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi quale fattore che determina la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 91 - Obblighi del CSP&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nulla di sostanziale è variato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 92 - Obblighi del CSE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche in questo articolo è cambiato poco: da segnalare la modifica al Comma 1, lettera e) ove si allunga la lista delle cose che il CSE deve segnalare al Committente /R.L. previa contestazione scritta ai soggetti interessati: ora il CSE deve segnalare anche il Datore di Lavoro dell'impresa AFFIDATARIA che non verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito PSC) &lt;em&gt;(in caso di inadempienza: arresto da 3 a 6 mesi del CSE o ammenda da 2.500 € a 6.400 €)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 93 - Responsabilità dei Committenti e dei R.L.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al comma 1 è abrogato il seguente periodo, che pertanto decade: &lt;em&gt;"In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99."&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il comma 2 ricorda ora anche ai COMMITTENTI, e non solo ai R.L., che la nomina dei Coordinatori non li esonera dalle responsabilità connesse alla verifica che il CSP ed il CSE adempiano ai rispettivi obblighi. &lt;em&gt;(in caso di inadempienza: arresto da 2 a 4 mesi del CSE o ammenda da 1.000 € a 4.800 €)&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nulla è variato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 95 - Misure generali di tutela&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche questo articolo, che disciplina le misure generali di tutela che i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici devono osservare durante i lavori, non presenta variazioni sostanziali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 96 - Obblighi dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viene introdotto ex novo il comma 1-bis che esplicita chiaramente, NOVITA' NORMATIVA ASSOLUTA MA PRASSI ORMAI CONSOLIDATA NELLA REALTA' DI CANTIERE, che non è necessario redigere il POS in caso di sola fornitura di materiali o attrezzature. I datori di Lavoro ed i subappaltatori devono comunque ottemperare in questo caso a quanto previsto dall'articolo 26, che tratta specificamente di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. E' stato modificato in modo rilevante anche il comma 2, che conferma che la redazione del POS e l'accettazione del PSC da parte di ciascun Datore di Lavoro esonera gli stessi, per lo specifico singolo cantiere, dalla redazione del DUVRI, del Documento di Valutazione dei Rischi (COMPRESI I RELATIVI AGGIORNAMENTI IN OCCASIONE DI MODIFICHE A PROCESSI PRODUTTIVI O RIORGANIZZAZIONI SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, O A SEGUITO DI INFORTUNI SIGNIFICATIVI, O SE LA SORVEGLIANZA SANITARIA NE INDIVIDUI LA NECESSITA' - si fa ora riferimento all'Art. 29, c. 3, mentre nel "vecchio" Testo Unico vi era il riferimento all'art. 18, c. 1 lettera z, che prevede sanzioni), e dal fornire informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente ove i subappaltatori andranno ad operare e le relative misure di prevenzione ed emergenza, in quanto tali obblighi sono già "egregiamente" assolti dai 2 documenti di cui sopra. Nel decreto correttivo viene inoltre aggiunto che la redazione del POS e l'accettazione del PSC da parte di ciascun Datore di Lavoro assolvono anche ai seguenti altri obblighi: quello che impone ai Datori di Lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di prendere parte attiva al coordinamento delle misure di protezione e prevenzione; quello, infine, di indicare i costi relativi agli apprestamenti e misure di sicurezza, non soggetti a ribasso, sui contratti d'appalto (in quanto sono già esplicitati nel PSC).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 97 - Obblighi del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le modifiche in questo caso si evidenziano già al Comma 1, ove il Datore di Lavoro non più vigila ma VERIFICA (quindi l'intento del Legislatore è di dare un'accezione ben più impegnativa) le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'APPLICAZIONE delle disposizioni. Vengono inoltre aggiunti i commi 3-bis e 3-ter ove si stabilisce che, in caso di lavori in subappalto, la quota parte degli oneri per la sicurezza di tali lavori deve essere corrisposta dall'impresa affidataria all'impresa esecutrice senza ribassi e che Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti dell'impresa affidataria devono ricevere un'adeguata formazione per assolvere alle funzioni di verifica e coordinamento delle imprese esecutrici. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 98 - Requisiti professionali del CSP, del CSE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è stata introdotta nessuna sostanziale variazione ai contenuti di questo articolo. Viene ribadita l'obbligatorietà di partecipazione a specifici corsi di aggiornamento per una durata complessiva di 40 ore ogni quinquennio, anche attraverso più moduli di durata inferiore o attraverso partecipazione a convegni o seminari con numero di partecipanti inferiore alle 100 unità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 99 - Notifica Preliminare&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nulla è variato in questo articolo, né nell'allegato XII ove sono elencati i contenuti della Notifica Preliminare&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 100 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche in questo caso non cambia nulla per quanto riguarda i contenuti del PSC e le modalità di gestione ed utilizzo del documento. Viene invece ampliata, al comma 6, l'esclusione della redazione del PSC anche ai lavori d'urgenza per garantire l'erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali interventi su reti di sottoservizi (acqua, gas, energia elettica, reti di telecomunicazioni, ecc...). Viene infine introdotto il Comma 6-bis che coinvolge il Committente/R.L. dandogli un nuovo incarico: egli deve assicurare che il Datore di Lavoro dell'impresa AFFIDATARIA liqudi la quota parte degli oneri per la sicurezza all'impresa esecutrice senza ribassi e che Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti dell'impresa AFFIDATARIA abbiano un'adeguata formazione per assolvere alle funzioni di verifica e coordinamento delle imprese esecutrici. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 101 - Obblighi di trasmissione&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 102 - Consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 103 - MOdalità di previsione dei livelli sonori&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il presente articolo è stato totalmente abrogato. Per l'analisi rischio rumore è già infatti esaustivo il TITOLO VIII CAPO II (artt. dal 187 al 198)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nulla è variato nel contenuto di questo articolo.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-3958600520952187671?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/3958600520952187671/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=3958600520952187671' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3958600520952187671'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/3958600520952187671'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/08/le-novita-apportate-al-testo-unico-dal.html' title='Le novità apportate al Testo Unico dal Decreto Correttivo D.Lgs. 106/09: IL TITOLO IV ( Ex D.Lgs. 494/96)'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Splvy3AdZZI/AAAAAAAAACQ/Y1vSfEuJyts/s72-c/foto+post+494.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-6266988721109107914</id><published>2009-08-26T21:46:00.007+02:00</published><updated>2009-08-27T15:59:39.793+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 D.Lgs. 106/09'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='modifiche novità testo unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='News'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Correttivo Testo Unico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unic sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sicurezza lavoro'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sicurezza aziendale'/><title type='text'>LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL TESTO UNICO DAL DECRETO CORRETTIVO, D.LGS. 106/2009</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SpWVDrkqL6I/AAAAAAAAACI/ES22yrkZDno/s1600-h/corso%2520di%2520sicurezza1.gif"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 250px; height: 314px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SpWVDrkqL6I/AAAAAAAAACI/ES22yrkZDno/s320/corso%2520di%2520sicurezza1.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5374365620805185442" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Salve a tutti. Di seguito Vi posto un articolo che raggruppa per capitoli le maggiori novità apportate al D.Lgs. 81/08 dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 106/09.&lt;br /&gt;Anche se non è farina del mio sacco è fatto molto bene (lo so, sono modesto!),&lt;strong&gt;anche se non esaustivo&lt;/strong&gt;, pertanto leggetelo con attenzione!!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;Sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 142/L del 5/8/09 (serie generale n. 180) è stato pubblicato il D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il provvedimento entrerà in vigore il 20 agosto 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Decreto correttivo contiene SIGNIFICATIVE MODIFICHE rispetto ai testi del provvedimento anticipati da molta stampa nei giorni scorsi. Le modifiche sono, infatti, di ampia portata e riguardano l'intero testo legislativo, allegati inclusi; per alcuni aspetti, si tratta di innovazioni tali da poter definire il provvedimento elaborato un vero e proprio "Nuovo testo Unico della Sicurezza sul Lavoro".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una "patente" a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggiore spazio alla prevenzione ed una rivisitazione delle sanzioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il nuovo testo, composto da 149 articoli e di 51 allegati, dovrebbe dare il via affinché il Ministero del Lavoro proceda alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ideale completamento del processo di riforma intrapreso.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Il Campo di applicazione della legge e il computo dei lavoratori&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Si amplia e si precisano le novità che, oltre alle imprese di tutti i settori, riguardano i volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto. Mentre entro il prossimo 31 dicembre 2010 deve essere emanato un decreto che disciplina le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile.&lt;br /&gt;Viene precisato che ai coltivatori a fondo diretto, agli artigiani e ai piccoli commercianti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.&lt;br /&gt;Una novità riguarda i cosiddetti "volontari" cui andrà garantita la sicurezza sul lavoro con applicazione delle norme previste per i lavoratori autonomi.&lt;br /&gt;In relazione al computo dei lavoratori, è introdotto all'art. 4 comma 1 il comma l-bis) che esclude i lavoratori in prova.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La lotta al lavoro irregolare&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Il decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell'attività. La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 del D. Lgs. 81/08.&lt;br /&gt;La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare.&lt;br /&gt;Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare - che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell'accertamento - è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi. &lt;br /&gt;La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Obblighi del datore di lavoro e del dirigente&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Viene precisato che fra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti rientrano anche i seguenti:&lt;br /&gt;•  inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;&lt;br /&gt;•  comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.&lt;br /&gt;Inoltre, viene chiarito che la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI possa avvenire anche su supporto informatico: il documento è consultato esclusivamente in azienda.&lt;br /&gt;Il Decreto correttivo riporta anche alcuni chiarimenti circa la comunicazione in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA degli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento a fini statistici e informativi e, a fini assicurativi, di quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni precisando che la suddetta comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia ai sensi del DPR 1124/65.&lt;br /&gt;L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Medico competente e sorveglianza sanitaria&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;E' precisato che il luogo di custodia della cartella sanitaria deve essere concordato al momento della nomina del medico competente e che l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto.&lt;br /&gt;Non è abrogato l'adempimento a carico del medico competente di trasmettere il rapporto annuale alle ASL (entro il 31 marzo di ogni anno).&lt;br /&gt;Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire i contenuti degli Allegati 3A e 3B del Decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni del rapporto annuale. Gli obblighi di redazione e trasmissione decorreranno dall'entrata in vigore del suddetto decreto.&lt;br /&gt;Viene reintrodotta la visita medica preventiva in fase preassuntiva.&lt;br /&gt;Una novità riguarda la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.&lt;br /&gt;Inoltre, entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Duvri&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Viene precisato che l'obbligo di elaborare il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Valutazione dei rischi e data certa&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;La complessità della procedura necessaria ad ottenere la "certezza" della data viene semplificata, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti delle sicurezza in azienda.&lt;br /&gt;Viene introdotto il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse - quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l'utilizzo di un sistema di posta certificata - per conferire al documento la "certezza" della data.&lt;br /&gt;Sono reintrodotti i 90 giorni di tempo dalla data di inizio dell'attività per elaborare il documento di valutazione dei rischi in caso di costituzione di nuova impresa.&lt;br /&gt;Una novità riguarda invece la tempistica di 30 giorni - dalla rispettiva causale - per rielaborare il documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Lo stress da lavoro correlato&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Con riferimento all'importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l'articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i cosiddetti "nuovi rischi" e, quindi, meritevole di attenta ponderazione.&lt;br /&gt;Dopo le precedenti proroghe dell'entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le "regole" per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dall'laborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010".&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Nelle imprese o unità produttive con più di 5 lavoratori il datore di lavoro non potrà più svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione (salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Comunicazione RLS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti; inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l'attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. &lt;br /&gt;Gli organismi paritetici dovranno comunicare all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La patente a punti sulla sicurezza in edilizia&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Una patente a punti per le imprese "sicure" che garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici.&lt;br /&gt;Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza il nuovo decreto inserisce un nuovo dispositivo che tende a mettere "fuori mercato" le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. &lt;br /&gt;In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i "punti patente") per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali l'effettuazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.&lt;br /&gt;Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati. &lt;br /&gt;Come per la patente di guida, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nell'edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.&lt;br /&gt;Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un decreto del presidente della Repubblica.&lt;br /&gt;In questo modo, sarà creato uno strumento di continua verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese edili. &lt;br /&gt;Inoltre, viene disposto che le parti sociali possano chiedere, con accordi interconfederali, l'estensione del "modello" ad altri settori economici.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Il sistema sanzionatorio&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Il nuovo decreto rimodula l'ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente.&lt;br /&gt;Il decreto applica la più grave tra la sanzioni di cui al "testo unico" al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l'adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. &lt;br /&gt;Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio immanente di infortunio.&lt;br /&gt;Una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione) è prevista per le ipotesi di "irregolarità parziali" del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva. Lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, è stato utilizzato per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio.&lt;br /&gt;La normativa è riscritta nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni sin qui addotte e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l'originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava). Rimane la sanzione dell'arresto (sempre alternativo all'ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. &lt;br /&gt;Gli obblighi dei preposti sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione. &lt;br /&gt;Pertanto il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate all'inosservanza degli obblighi generali. Di conseguenza, sono state eliminate dalle parti speciali gli articoli ripetitivi mentre in alcuni Titoli "speciali" connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle "generali" e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.&lt;br /&gt;Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari. &lt;br /&gt;Il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate all'inosservanza degli obblighi generali, oltre all'ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori, avanzata sia da parte sindacale che nell'ambito dei pareri di Camera e Senato.&lt;/em&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-6266988721109107914?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/6266988721109107914/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=6266988721109107914' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6266988721109107914'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/6266988721109107914'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/08/le-principali-modifiche-apportate-al.html' title='LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL TESTO UNICO DAL DECRETO CORRETTIVO, D.LGS. 106/2009'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SpWVDrkqL6I/AAAAAAAAACI/ES22yrkZDno/s72-c/corso%2520di%2520sicurezza1.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1916084367980749420</id><published>2009-08-08T15:32:00.006+02:00</published><updated>2009-08-08T16:09:24.937+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Correttivo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Responsabile dei Lavori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs. 106/09'/><title type='text'>APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO!!!</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sn2BECxhThI/AAAAAAAAACA/VQ3syL6OYVc/s1600-h/iustitia.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 221px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sn2BECxhThI/AAAAAAAAACA/VQ3syL6OYVc/s320/iustitia.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5367588237359533586" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il 6 di Agosto è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo al Testo Unico Sulla Sicurezza, ovvero il D.Lgs. n. 106/09. Sarà Operativo dal 20 agosto 2009. Un record! Sarà che i nostri politici hanno fretta di andare in ferie?&lt;br /&gt;La prima cosa che ho potuto constatare, e con non poca gioia visto che mi riguarda direttamente, è la modifica dell' art. 89, comma 1, lettera c. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' finalmente chiarito che il &lt;strong&gt;Committente&lt;/strong&gt; non è obbligato ma &lt;strong&gt;può a suo arbitrio nominare il Responsabile dei Lavori&lt;/strong&gt;. E' inoltre chiarito che, sebbene nei lavori pubblici continui a coincidere con il R.U.P., il &lt;strong&gt;Responsabile dei Lavori nei lavori privati non dovrà necessariamente coincidere con il Progettista o Direttore dei Lavori&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per chi vuole dare un'occhiata al Testo del decreto, clicchi sul seguente link:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/090803_Decreto_legislativo_106_correttivo_81.pdf"&gt;http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/090803_Decreto_legislativo_106_correttivo_81.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le novità si preannunciano interessanti!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1916084367980749420?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1916084367980749420/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1916084367980749420' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1916084367980749420'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1916084367980749420'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/08/approvato-il-decreto-correttivo.html' title='APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO!!!'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sn2BECxhThI/AAAAAAAAACA/VQ3syL6OYVc/s72-c/iustitia.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1289599234469068149</id><published>2009-08-03T19:08:00.008+02:00</published><updated>2009-08-03T20:43:33.122+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='News'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Patente Sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='testo unico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unico sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ex 626/94'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Correttivo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ex 494/96'/><title type='text'>La "Sicurezza a Punti"</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SnctWQ4SDVI/AAAAAAAAAB4/bfgjA-IPbDM/s1600-h/patente+a+punti.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 295px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SnctWQ4SDVI/AAAAAAAAAB4/bfgjA-IPbDM/s320/patente+a+punti.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365807341546638674" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il 31 luglio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che modifica il Testo Unico sulla Sicurezza, D. Lgs. 81/08. Esso ha recepito i pareri delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e della Conferenza Stato-Regioni (che avevano dibattuto principalmente sugli articoli 2-bis, che disquisisce sui criteri di "presunzione di conformità" alle norme sulla sicurezza del lavoro, e 10-bis, il cosiddetto "salva manager"). Sono state inoltre introdotte delle modifiche al sistema sanzionatorio; è stato eliminato il divieto alla visita preassuntiva, è stato fissato a 90 giorni il limite entro cui una nuova azienda dovrà effettuare la propria valutazione dei rischi, ed è stato finalmente chiarito che la data certa potrà essere attestata dalla sottoscrzione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La cosa più interessante però è senz'altro l'introduzione dela &lt;strong&gt;"Patente a Punti" &lt;/strong&gt;sulla sicurezza, che funzionerà analogamente alla patente di guida: a tutte le imprese verrà assegnato un carnet di punti che, in seguito a più o meno reiterati accertamenti di violazioni della normativa sulla sicurezza, potranno essere decurtati sino a raggiungere quota zero. In tal caso scatterà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri. Modalità e criteri saranno specificati in un apposito DPR che attendiamo con ansia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ottima idea, ma in un Paese dove non esiste la certezza della pena e gli organi di controllo latitano mi viene da chiedere con che strumenti il governo intenda rinforzare i controlli, visti anche i continui tagli ai fondi a loro diretti... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tornando a noi, come anticipato nel precedente post, la data ultima entro cui il Presidente della Repubblica dovrà firmare il provvedimento di modifica è il 16 agosto 2009. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel frattempo, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficale, godiamoci un pò di meritato e sano riposo, sparsi tra mari, monti e città.  &lt;br /&gt;Vi auguro Buone Vacanze!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1289599234469068149?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1289599234469068149/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1289599234469068149' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1289599234469068149'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1289599234469068149'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/08/la-sicurezza-punti.html' title='La &quot;Sicurezza a Punti&quot;'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SnctWQ4SDVI/AAAAAAAAAB4/bfgjA-IPbDM/s72-c/patente+a+punti.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-1591743309039753349</id><published>2009-07-20T20:42:00.009+02:00</published><updated>2009-07-20T22:10:01.766+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ex 626/94'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs 81/08 Testo Unic sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Correttivo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ex 494/96'/><title type='text'>In attesa del Decreto Correttivo per la modifica del Testo Unico</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SmTNufsDuHI/AAAAAAAAABw/qKramwN-sFI/s1600-h/TUS.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 220px; height: 147px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SmTNufsDuHI/AAAAAAAAABw/qKramwN-sFI/s320/TUS.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360635655141701746" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tutti noi operatori del settore sicurezza siamo in trepidante attesa del Decreto Correttivo del Testo Unico, che dovrebbe essere promulgato entro il 16 agosto 2009. Siamo tutti intrisi di una nemmeno tanto velata speranza che vengano tolti una serie di punti a dir poco "oscuri" e di incoerenze contenuti nel D.Lgs. 81/08, originati probabilmente da una stesura troppo frettolosa del Decreto stesso da parte di zelanti scribacchini troppo presi dal lavoro di copia-incolla dei vari decreti e  leggi precedenti per potersi fermare un attimo a pensare ai contenuti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In concreto, le modifiche principali riguarderanno:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) la sostanziale revisione dell'&lt;strong&gt;apparato sanzionatorio &lt;/strong&gt;(si prevede un riallineamento alle sanzioni previste nella vecchia 626/94 incrementate del 50%) anche al fine di garantire la "certezza" della sanzione stessa; &lt;br /&gt;2) l'individuazione &lt;strong&gt;puntuale&lt;/strong&gt; delle condizioni di &lt;strong&gt;responsabilità penale &lt;/strong&gt;per &lt;strong&gt;i &lt;strong&gt;datori di lavoro&lt;/strong&gt;, i &lt;strong&gt;dirigenti&lt;/strong&gt; ed i &lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;preposti&lt;/strong&gt;; &lt;br /&gt;3) la regolamentazione della tanto discussa &lt;strong&gt;data certa&lt;/strong&gt; (sembra scemi la paura di dover passare tutta la vita in fila alle poste a vidimare POS e DVR) che consentirebbe di attestare tale data dietro presa visione e sottoscrizione del DVR a tutti i rappresentanti in tema di sicurezza;&lt;br /&gt;4) la trasformazione del &lt;strong&gt;DUVRI&lt;/strong&gt; in documento "vivo" ovvero che si adatta all'evoluzione dei lavori;&lt;br /&gt;5) l’introduzione dei &lt;strong&gt;lavoratori in prova&lt;/strong&gt; tra le categorie di lavoratori da non computare ai fini dell’osservanza della normativa;&lt;br /&gt;6) l’assegnazione di &lt;strong&gt;nuove competenze all’INAIL&lt;/strong&gt; in tema di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro;&lt;br /&gt;7) in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'&lt;strong&gt;art. 14&lt;/strong&gt; del Testo Unico, sostituzione dei termini  "reiterate violazioni" con "&lt;strong&gt;plurime violazioni&lt;/strong&gt;" (qualcuno mi spieghi la sottile differenza - e soprattutto l'utilità pratica-: da solo non ce la posso fare!);&lt;br /&gt;8) modifiche &lt;strong&gt;IMPORTANTI&lt;/strong&gt; all'&lt;strong&gt;art. 90&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;c.11&lt;/strong&gt; che dovrebbe, in seguito alla revisione, trasformarsi nel seguente: &lt;em&gt;"La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;9) aggiunta della lettera &lt;strong&gt;b-bis)&lt;/strong&gt; all' &lt;strong&gt;art. 91&lt;/strong&gt;  che prevede che: &lt;em&gt;"durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione tra le altre cose deve coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1"&lt;/em&gt; (attribuzione al C.S.P. del coordinamento degli obblighi del committente, ovvero l'obbligo di garantire una progettazione "in sicurezza" ed una pianificazione attenta dell fasi di lavoro, compresa la stima della loro durata).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Continuo a sperare che l'intervento non si esaurisca nella manciata di punti elencati sopra, anche se in parte di rilievo - &lt;em&gt;vedi i punti 1, 3, 8, 9 &lt;/em&gt;-  o, ancora peggo, in piccoli sofismi da giurista - &lt;em&gt;vedi il punto 7&lt;/em&gt; - anche perchè molti altri argomenti contenuti nei 306 articoli del Testo Unico meriterebbero modifiche, chiarimenti o, ancor meglio, approfondimenti. &lt;br /&gt;Cito a braccio quelli che mi vengono in mente in questo momento: la stesura una volta per tutte di un elenco preciso di attività soggette sorveglianza sanitaria, la spiegazione delle metodologie e conenuti dell'analisi del rischio da stress lavoro-correlato, la definizione dei contenuti dei corsi per gruisti, operatori vari, ecc, la definizone del'obbligatorietà o meno dell' RLS ..... e chi più ne ha più ne metta! &lt;br /&gt;Un ultimo dubbio... ma il 16 agosto 2009 verrà effettivamente rispettato cone termine ultimo per l'approvazione del Decreto Correttivo? Considerati solleone, lentezza cronica delle istituzioni, mancanza di dibattiti in merito io non ci metterei la mano sul fuoco.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-1591743309039753349?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/1591743309039753349/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=1591743309039753349' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1591743309039753349'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/1591743309039753349'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/07/in-attesa-del-decreto-correttivo-per-la.html' title='In attesa del Decreto Correttivo per la modifica del Testo Unico'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SmTNufsDuHI/AAAAAAAAABw/qKramwN-sFI/s72-c/TUS.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-7251584211819397110</id><published>2009-07-11T12:28:00.003+02:00</published><updated>2009-07-11T12:50:23.521+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='prevenzione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='protezione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='rischio elettrico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='elettrocuzione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='massa'/><title type='text'>Il Rischio Elettrico</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SlhtjP4FQUI/AAAAAAAAABo/h5ax-mxU1W0/s1600-h/Corsi%2520rischio%2520elettrico.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 179px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SlhtjP4FQUI/AAAAAAAAABo/h5ax-mxU1W0/s200/Corsi%2520rischio%2520elettrico.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5357152209081811266" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tra i vari rischi presenti nei luoghi di lavoro oggi voglio analizzare il rischio elettrico che si materializza in quella che comunemente è chiamata"scossa" elettrica.&lt;br /&gt;Il fenomeno viene propriamente detto elettrocuzione, cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento del corpo da parte della corrente. Il corpo umano è un conduttore che consente il passaggio della corrente offrendo, nel contempo, una certa resistenza a tale passaggio. Minore è la resistenza, maggiore risulta la quantità di corrente che lo attraversa. Detta resistenza non è quantificabile in quanto varia da soggetto a soggetto, anche in funzione delle differenti condizioni in cui il medesimo soggetto si può trovare al momento del contatto. Molteplici sono i fattori che concorrono a definirla. Tra essi vi è il sesso, l'età, le condizioni in cui si trova la pelle (la resistenza è offerta quasi totalmente da essa), la sudorazione, le condizioni ambientali, gli indumenti interposti, la resistenza interna  che varia da persona a persona, le condizioni fisiche del momento, il tessuto e gli organi incontrati nel percorso della corrente dal punto di entrata al punto di uscita. &lt;br /&gt;Gli effetti provocati dall'attraversamento del corpo da parte della corrente sono:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ustioni: Normalmente le ustioni si concentrano nel punto di ingresso ed in quello di uscita della corrente dal corpo in quanto la pelle è la parte che offre maggiore resistenza e sono la conseguenza dell’attraversamento lungo il corpo della corrente che per effetto Joule produce calore. Tanto maggiore è la resistenza del corpo tanto maggiore sarà l’ustione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tetanizzazione: contrazione muscolare incontrollabile causata dal passaggio di corrente elettrica che determina in modo reversibile (ma solo se ci si stacca dal corpo in tensione) l'impossibilità di reagire alla contrazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arresto della respirazione: Durante l'elettrocuzione per i medesimi motivi che determinano la tetanizzazione i muscoli si contraggono e non consentono l'espansione della cassa toracica impedendo la respirazione e causando la morte entro pochi minuti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fibrillazione ventricolare: contrazione non coordinata del muscolo cardiaco dei ventricoli nel cuore. Il risultato è che il cuore non riesce a pompare adeguatamente il sangue o blocca del tutto la sua azione di pompaggio, causando danni in primis al cervello ed in seguito a tutto l’organismo ed in breve tempo la morte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerata la gravità delle conseguenze di una esposizione ad elettrocuzione e la probabilità piuttosto elevata e diffusa che ciò avvenga, soprattutto nei cantieri ma anche negli altri ambienti di lavoro, io consiglio di considerare nelle proprie valutazioni, a seconda dei casi, il rischio elettrico tra il “medio” e l’”elevato”, propendendo spesso perla seconda delle due ipotesi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per una corretta analisi del rischio elettrico vi sottolineo l'importanza di considerare che esso si materializza ogni volta che si presenta una delle seguenti possibilità:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.CONTATTO DIRETTO: Avviene quando si entra in contatto con conduttori "nudi" in tensione, anche attraverso interposizione di oggetti metallici (come attrezzi da lavoro, ecc…);&lt;br /&gt;2.CONTATTO INDIRETTO: Avviene quando si entra in contatto con una parte metallica, in genere un involucro metallico di una apparecchiatura elettrica (la famosa “massa”) normalmente non in tensione che, a causa di un guasto o della perdita di isolamento di alcuni componenti,  risulta inaspettatamente in tensione.  Il contatto indiretto è più insidioso del contatto diretto in quanto è impossibile evitare il contatto con parti metalliche che normalmente non si prevede siano soggette a tensioni. In presenza di apparecchiature elettriche il contatto indiretto si connota come l’elemento principale di cui tener conto nelle proprie Analisi dei Rischi&lt;br /&gt;3.ARCO ELETTRICO: Tecnicamente è la scarica elettrica continua accompagnata da un'intensa emissione di luce e calore, che si verifica tra due elettrodi immersi in un gas, ovvero il “fulmine” che scocca quando viene superato il potere dielettrico dell’aria (cioè il suo potere “isolante”); in genere il fenomeno si può verificare lavorando con mezzi o materiali metallici che possono scaricare a terra in vicinanza di linee elettriche aeree di alta tensione oppure in caso di guasto o di manovre su apparecchiature elettriche, ed esempio durante i corto circuiti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le misure di prevenzione e protezione che si possono applicare per la mitigazione del rischio elettrico sono le seguenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.ISOLAMENTO: è il concetto più applicato e visibile di protezione contro l’elettrocuzione. Esso consiste nel proteggere tutti i conduttori nudi in tensione mediante “schermi” in materiale isolante non igroscopico. Questi schermi si materializzano nelle guaine di rivestimento dei conduttori, nelle protezioni dei punti di connessione tra conduttori che chiamiamo comunemente prese, spine, interruttori, ecc…e negli involucri delle apparecchiature elettriche in genere.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2.INTERRUZIONE: si concretizza nel sistema di interruzione automatica di un circuito elettrico nel caso in cui vi sia un corpo che inconsapevolmente venga a contatto diretto con un conduttore in tensione od indiretto attraverso una massa: è in pratica l’interruttore differenziale che tutti noi abbiamo in casa. Esso scatta in seguito ad una differenza di corrente in ingresso ed uscita che si verifica quando una persona viene in contatto con un involucro metallico di una apparecchiatura elettrica inavvertitamente in tensione trasformandosi di fatto in un dispersore di terra. L’interruttore differenziale entra quindi in funzione immediatamente dopo che il contatto è avvenuto: il rischio di prendersi una bella scarica elettrica rimane comunque. Per evitare scosse che potrebbero causare danni all’organismo umano è presente negli impianti la cosiddetta “terra”, parte dell’impianto elettrico collegata a una o più puntazze metalliche piantate a terra entro appositi pozzetti che hanno la funzione di scaricare a terra con la minore resistenza possibile (per legge mai superiore al 20 Ohm) La Legge di Joule ci dice che l’intensità di corrente è inversamente proporzionale alla resistenza. Pertanto se il mio impianto è collegato a terra attraverso un sistema a resistenza prossima a zero, nel momento in cui ci sarà un contatto umano (che in genere ha una resistenza attorno ai 100 Ohm) ad una massa in tensione la maggior parte della corrente si scaricherà sul dispersore di terra, evitando così alla persona di essere percorsa da un’intensità di corrente pericolosa per la propria salute.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.LIMITAZIONE: in questo caso si applica il concetto di “abbassamento della carica” utilizzando corrente a bassa tensione, in genere a 24 V. E’ un metodo spesso utilizzato in cantiere dove si operi in condizioni di elevata umidità o di presenza di acqua, come, per esempio, entro gli scavi. In questo modo, anche entrando in contatto diretto od indiretto con la corrente, la differenza di potenziale è tale da non essere pericolosa per la salute umana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.SEPARAZIONE: è un sistema che si utilizza in lavorazioni particolari, come in luoghi conduttori ristretti, ovvero luoghi in cui la persona è obbligata a lavorare con larga parte del corpo diversa da mani e piedi a diretto contatto con qualsiasi oggetto che la collega al potenziale di terra (per es. se lavoro sdraiato dentro uno scavo in trincea) o in ambienti in cui è richiesta una attenzione particolare, come nelle sale operatorie. Esso consiste di fatto nella creazione di un circuito elettrico totalmente indipendente dalla terra. Si può realizzare creando un impianto elettrico indipendente mediante generatore elettrico oppure separandosi fisicamente dalla rete elettrica nazionale, attraverso un trasformatore di isolamento. E' assolutamente indispensabile in questo caso NON collegare a terra l'impianto!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di seguito elenco alcune semplici regole da seguire dentro e fuori i luoghi di lavoro quali interventi di mitigazione del rischio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Assicurarsi della rispondenza dell'impianto elettrico alla L.37/08. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico di zona (ed. es del piano o dell'appartamento) per essere in grado di isolare l'intera zona.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per essere in grado di isolare l'ambiente desiderato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante la vostra assenza. Non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono utilizzatori pericolosi accesi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la quantità di corrente assorbita, l'esistenza dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio isolamento (simbolo indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi  e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche gravissime. Evitare di servirvi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle  e riavvolgerle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte" che a loro volta provengono da altre "triple" collegate a.............. . In questo modo si determina un carico eccessivo sul primo collegamento a monte del "groviglio" con rischio di incendio. Se gli utilizzatori (p.c., fax, casse audio, stampanti, calcolatrici ecc.) aumentano e le prese disponibili non bastano, richiedere prima della consegna dei nuovi utilizzatori anche l'adeguamento dell'impianto e del numero di prese necessarie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Le spine. La Comunità Europea non si è ancora pronunciata sul tipo di spine e di prese unificate utilizzabili nel territorio comunitario. Per questo circolano liberamente spine e prese di tipo diverso. Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche (schuko) o viceversa, perchè in questo caso si ottiene la continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore di terra. Nei cantieri il grado di protezione contro polveri e liquidi minimo richiesto è IP 44. Bisogna sempre valutare l'ambiente in cui si opera in quanto il grado di protezione minimo di legge potrebbe essere (e spesso lo è) insufficiente  alle esigenze di protezione delllo specifico luogo di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l’apparecchio utilizzatore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l'impianto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ovviamente l'elenco non ha la pretesa di essere completo, ma di darvi un'indicazione delle cose da monitorare e da comunicare in azienda o nei cantieri.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-7251584211819397110?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/7251584211819397110/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=7251584211819397110' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/7251584211819397110'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/7251584211819397110'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/07/il-rischio-elettrico.html' title='Il Rischio Elettrico'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/SlhtjP4FQUI/AAAAAAAAABo/h5ax-mxU1W0/s72-c/Corsi%2520rischio%2520elettrico.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-4704662139864213283</id><published>2009-05-21T21:55:00.009+02:00</published><updated>2009-05-21T23:04:48.606+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Video Sicurezza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Formazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RSPP'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sicurezza aziendale'/><title type='text'>RSPP e Formazione</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/ShXAd-PXgpI/AAAAAAAAABg/cBcubyZC9Pk/s1600-h/rspp+thumb.png"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 140px; height: 200px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/ShXAd-PXgpI/AAAAAAAAABg/cBcubyZC9Pk/s200/rspp+thumb.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338384554473783954" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;E' ufficiale. Dopo alcune incertezze dovute alla valutazione del mio tempo a disposizione lunedì prossimo inizio il corso di RSPP, modulo B per il settore costruzioni (Codice ATECO 3). Colgo così l'occasione ,da qui a luglio (sono ben 60 ore!) di dare una rispolveratina a tutto quello che riguarda la sicurezza aziendale dopo l'approvazione del Testo Unico, in quanto ultimamente ho un pò trascurato il settore, mentre mi sono specializzato sul Coordinamento della Sicurezza nei cantieri. Comunque ho intenzione di postare settimanalmente qui nel blog tutto quanto riterrò interessante e utile da condividere; inutile infatti ribadire quanto sia importante la formazione continua per aumentare gli standards di sicurezza, sia che la formazione sia rivolta agli operai, sia che sia rivolta ai tecnici e/o agli stessi formatori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A questo proposito voglio segnalare alcuni links a siti che divulgano video con lo scopo di formare alla sicurezza sia nelle imprese che sui cantieri edili. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Personalmente credo che un video ben fatto, con immagini chiare e poche parole sia molto più efficace a livello formativo che una lezione accademica fatta di "numeri e parole". Consiglio a tutti di inserire dei video a tema che spezzino il parlato per cambiare ritmo, distendere l'atmosfera e ribadire i concetti spiegati con immagini a volte scherzose e divertenti. Credetenmi, i risultati sono assicurati!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecco i Links: date un'occhiata, ci sono video per tutti gli argomenti a cui attingere a piene mani in quanto tutti completamente gratuiti!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Link 1: Video dal &lt;a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&amp;nextPage=Prodotti_informativi_e_formativi/Prevenzione_e_prodotti/info-634477334.jsp"&gt;Sito dell'INAIL&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Link 2: Video dal Sito dell' &lt;a href="http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal_video.html"&gt;ULSS di Verona&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Link 3: Video dal canale Youtube &lt;a href="http://www.youtube.com/user/EdilNotizie"&gt;Edilnotizie&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Link 4: Video dal sito &lt;a href="http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&amp;iIdArticolo=8670"&gt;"Puntosicuro"&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A presto.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-4704662139864213283?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/4704662139864213283/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=4704662139864213283' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/4704662139864213283'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/4704662139864213283'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/05/rspp-e-formazione.html' title='RSPP e Formazione'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/ShXAd-PXgpI/AAAAAAAAABg/cBcubyZC9Pk/s72-c/rspp+thumb.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1656492164782812079.post-8057701875433738997</id><published>2009-05-15T22:00:00.007+02:00</published><updated>2009-05-15T23:29:00.600+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='D.Lgs. 81/08'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='testo unico'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sicurezza lavoro'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sicurezza cantieri'/><title type='text'>La Creazione</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3PMf_1wPI/AAAAAAAAAAM/Px2NMs8P7bE/s1600-h/bigbang.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 196px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3PMf_1wPI/AAAAAAAAAAM/Px2NMs8P7bE/s200/bigbang.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5336148947158548722" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Salve a tutti.&lt;br /&gt;Scrivo questo mio primo post di venerdì sera, dopo una settimana dedicata al lavoro tra ufficio e cantieri, una settimana che ha visto per la prima volta, quest'anno, sfiorare i 30 °C (non poco per la prima metà di maggio). Presto comunque questi giorni diventeranno un "fresco" ricordo almeno qui, nella pianura attorno Bologna ed ancor più in città, dove l'estate, se fa sul serio, regala torridi pomeriggi e notti calde ed umide.&lt;br /&gt;Ed è proprio dal balcone di casa mia, gustandomi la serata mite, che inauguro questo mio angolo personale pensando a come impostare questo piccolo universo in nascita.&lt;br /&gt;Come ho scritto nella presentazione iniziale, in questo angolo, nei prossimi giorni, mesi, anni, ho intenzione di inserire le mie esperienze, i miei dubbi, le mie scoperte ed in generale le mie conoscenze sul variegato e complicato mondo della sicurezza sul lavoro in generale e nei cantieri nello specifico, sperando che anche voi condividiate con me le vostre conoscenze, suggeriate approfondimenti e possiate comunque essere aiutati nel vostro lavoro da questo mio spazio.&lt;br /&gt;Nessuna pretesa se non quella di divulgare attraverso il mio blog (mezzo non molto consueto in questo campo) informazioni utili per migliorare, anche solo di un briciolo, le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.&lt;br /&gt;E per questo avrò bisogno di aiuto e sostegno!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1656492164782812079-8057701875433738997?l=sicurezzabologna.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/feeds/8057701875433738997/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1656492164782812079&amp;postID=8057701875433738997' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/8057701875433738997'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1656492164782812079/posts/default/8057701875433738997'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sicurezzabologna.blogspot.com/2009/05/la-creazione.html' title='La Creazione'/><author><name>Marco De Bortoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14788723608883598562</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3U4PjKTKI/AAAAAAAAAAY/rWKO8jVmbYU/S220/Immagine+066.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_dyY5dKWOT1c/Sg3PMf_1wPI/AAAAAAAAAAM/Px2NMs8P7bE/s72-c/bigbang.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
